Chi può beneficiare del bonus?
La platea dei beneficiari è ampia e inclusiva. Possono accedere al credito d'imposta:
- Persone fisiche: privati cittadini, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
- Persone giuridiche: società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali.
Qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla propria veste giuridica, può mitigare l'esborso finanziario connesso alla gestione di una lite.
Quali spese sono coperte?
Il credito d'imposta copre integralmente le macro-voci di costo della procedura:
- Indennità di mediazione: le spese di avvio, le indennità di primo incontro e le eventuali indennità per le sessioni successive e per l'accordo corrisposte all'Organismo.
- Compensi dell'avvocato: l'onorario pagato al legale che assiste obbligatoriamente la parte. Attenzione: questa voce è ammessa solo in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice e solo se la procedura si chiude con un accordo.
Requisiti e importi: le novità della Riforma Cartabia
Un principio cardine dell'attuale normativa è che il beneficio fiscale spetta a prescindere dall'esito della trattativa. Il rischio di un mancato accordo non è più un deterrente finanziario.
Ecco i tetti di spesa massimi previsti dalla legge:
- fino a 600 € per singola procedura, se viene raggiunto e sottoscritto un accordo di conciliazione.
- fino a 300 € per singola procedura, in caso di mancato accordo (in questa ipotesi non sono rimborsabili le spese per l'assistenza legale).
- fino a 518 € come ulteriore bonus per il recupero del Contributo Unificato, se la mediazione interviene a causa già iniziata e l'accordo ne determina l'estinzione.
Per non limitare l'operatività di chi gestisce molti contenziosi, sono previsti inoltre tetti massimi annui molto capienti:
- 2.400 € annui per le persone fisiche;
- 24.000 € annui per le persone giuridiche (limite pensato per le esigenze di medie e grandi imprese).
Come richiedere il credito d'imposta in 2 step
Per non perdere il beneficio, è necessario rispettare due regole fondamentali:
- Tracciabilità assoluta: Tutti i pagamenti (all'Organismo e all'avvocato) devono avvenire tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito). Niente contanti. Ogni pagamento deve corrispondere a una regolare fattura con i corretti riferimenti alla procedura e al codice fiscale/Partita IVA del richiedente.
- Istanza telematica: La domanda non si presenta in cartaceo, ma esclusivamente online sul portale del Ministero della Giustizia (tramite SPID, CIE o CNS) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione della mediazione.
Come si utilizza il credito?
Il bonus non consiste in un bonifico sul conto corrente, ma si utilizza in compensazione o in detrazione:
- Tramite Modello F24 (Compensazione): Utilizzando il Codice Tributo 7067, è possibile abbattere immediatamente il pagamento di altre imposte (IVA, INPS, IMU, ecc.), garantendo un beneficio di cassa tangibile.
- In Dichiarazione dei Redditi: Il credito apparirà nel Cassetto Fiscale dopo l'approvazione del Ministero. Chi usa il Modello 730 lo inserirà nel Quadro G (rigo G15 - Altri crediti), mentre chi usa il Modello Redditi (ex Unico) lo riporterà nel Quadro CR (rigo CR31).
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- Tempestività dei verbali: Che si tratti di accordo o mancato accordo, rilasciamo in tempo reale il verbale ufficiale firmato dal mediatore, allegato fondamentale per l'istanza di ammissione al credito di imposta.
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