Non v’è dubbio che la disposizione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 28/2010, riscritta e relativa alla durata (che ha esteso a 6 mesi + 3 “periodico” la vita delle mediazioni obbligatorie, in assenza di pendenza del giudizio avanti all’autorità giudiziaria, mentre nel caso delle mediazioni demandate o allorchè il giudizio sia già in corso sarà di 6 mesi + 3 per una sola volta) aiuterà le parti a concludere processi di negoziazione volti, auspicabilmente, alla conciliazione, anche laddove la tempistica non possa essere troppo contenuta a cagione di esigenze particolari, quali valutazioni consulenziali, stipule notarili e altro.
Al fine di dissipare le incertezze sorte successivamente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia in merito alla decorrenza del termine decadenziale per l’introduzione della domanda giudiziale a seguito di mancato accordo nelle impugnazioni di delibere assembleari, il legislatore ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, che chiarisce che il giudizio deve essere proposto nel termine di 30 giorni “decorrenti dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Proseguendo nell’esame delle novità, l’articolo 8 bis introduce in via definitiva la possibilità di svolgere la mediazione telematicamente, prescrivendosi in questo caso che ogni atto della procedura debba essere formato e sottoscritto in modalità telematica, nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale, a condizione, però, che tutte le parti concordino su tale modalità.
E fin qui potremmo dire che va tutto bene.
Cosa diversa è la disposizione complicata e di difficile applicazione contenuta nell’articolo 8 ter del D. Lgs. 28/2010, riscritto.
Laddove, infatti, non si verta nell’ambito dell’articolo 8 bis, vi è comunque la possibilità, in qualsiasi momento e in riferimento a qualsiasi incontro, che le parti o alcune di esse chiedano di poter essere collegate da remoto, con utilizzo di strumenti audio visivi che garantiscano la reciproca udibilità e visibilità.
E fin qui niente di nuovo.
Recita la norma che se tutte le parti danno l’assenso e l’autorizzazione alla sottoscrizione del verbale in modalità telematica, quel verbale sarà assoggettato al codice dell’amministrazione digitale e tutti (che siano presenti davanti al mediatore o che siano collegati da remoto) firmeranno digitalmente e non vi sarà alcuna questione particolare.
Se invece – ed è qui che il meccanismo si inceppa – gli incontri si svolgono in modalità mista presenza/videoconferenza e alcune delle parti, o anche una sola di esse, non dà l’autorizzazione a firmare digitalmente il verbale, tutte le parti, indistintamente, che siano presenti davanti al mediatore o che siano collegate da remoto, dovranno sottoscrivere il verbale in modalità analogica davanti al mediatore, che certificherà l’autografia delle sottoscrizioni apposte.
Non v’è chi non veda come gli unici soggetti che potrebbero opporsi alla firma digitale del verbale non possano essere che le parti comparse personalmente davanti al Mediatore.
Ed in assenza di autorizzazione di tutti alla firma digitale del verbale, non essendo prevista altra modalità, tutti saranno obbligati a firmare in modalità analogica davanti al mediatore che ne certifica l’autografia!
Può dunque ben verificarsi la situazione rappresentata in appresso: - le parti sono per legge obbligate a partecipare personalmente alla mediazione e ai singoli incontri, onde evitare di esporsi alle sanzioni che ben si conoscono; - le parti stesse non possono delegare altri soggetti, con procura sostanziale, a partecipare in loro sostituzione se non sussistono giustificati motivi (e la distanza della parte dal luogo dove si trova il mediatore non costituisce certo giustificato motivo potendosi appunto partecipare da remoto); - se alcune parti non prestassero il consenso a che tutti firmino digitalmente, le parti collegate da remoto sarebbero costrette, per disposto normativo come corretto, a firmare il verbale in modalità analogica, davanti al mediatore, che verifica e certifica l’autografia delle firme; - tali ultime parti potrebbero dunque essere indotte, per quanto sopra, a “inventare” un giustificato motivo di assenza per poter conferire una delega sostanziale a terzi, perché se così non facessero non potrebbero firmare il verbale, con ogni conseguenza di legge, trovandosi magari dall’altra parte del mondo!
Va da sé che la situazione sopra detta non riguarda l’ipotesi dell’accordo, posto che al fine di agevolarne la corretta conclusione – dove ne sussistano gli estremi – nessuna parte farebbe ostruzionismo in merito alla modalità di firma, avendo tutto l’interesse a che le parti si impegnino correttamente e a che l’accordo costituisca regolare titolo esecutivo.
Per contro, il caso di scuola in cui le parti potrebbero manifestare atteggiamenti non particolarmente collaborativi, potrebbe essere proprio quello del verbale negativo.
È vero che l’ultimo comma dell’articolo 8 ter prescrive che “le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”; quindi tutte le parti dovrebbero cooperare affinché il verbale venga sottoscritto nel più breve tempo possibile, con atteggiamento collaborativo e non impeditivo; ma l’assenza di collaborazione andrebbe in ogni caso provata e non è comunque dato sapere quale possa essere la sanzione!
Mentre è chiara la conseguenza in caso di mancata sottoscrizione del verbale. Nei casi più gravi, addirittura, ciò potrebbe determinare l’improcedibilità dell’azione.
Quali potrebbero essere le soluzioni?
IN VIA GRADATA: 1) il mediatore dovrebbe chiedere e sensibilizzare affinché tutti appongano la firma digitale (anche con spid/cie/otp); 2) se le persone collegate da remoto si trovano in luoghi vicini al mediatore, dovranno recarsi a firmare avanti al mediatore, anche in un secondo momento rispetto all’ora e il giorno dell’incontro; 3) se queste ultime tuttavia non possono recarsi a firmare davanti al mediatore, si consentirà loro di conferire la delega di firma a terzi; 4) e/o si preveda che il mediatore possa dare atto a verbale dell’impossibilità di firmare, determinata da motivo oggettivo (“art. 11 comma 4 D. Lgs. 28/2010”: “Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”); 5) che – eventualmente - si raccolga ad abundantiam la firma in digitale di chi si trova fuori sede e non può sottoscrivere analogicamente il verbale.
Queste alcune considerazioni all’indomani della entrata in vigore dei correttivi Cartabia; nella consapevolezza che la prassi e la giurisprudenza sapranno meglio orientare le scelte a riguardo.
Al fine di dissipare le incertezze sorte successivamente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia in merito alla decorrenza del termine decadenziale per l’introduzione della domanda giudiziale a seguito di mancato accordo nelle impugnazioni di delibere assembleari, il legislatore ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, che chiarisce che il giudizio deve essere proposto nel termine di 30 giorni “decorrenti dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Proseguendo nell’esame delle novità, l’articolo 8 bis introduce in via definitiva la possibilità di svolgere la mediazione telematicamente, prescrivendosi in questo caso che ogni atto della procedura debba essere formato e sottoscritto in modalità telematica, nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale, a condizione, però, che tutte le parti concordino su tale modalità.
E fin qui potremmo dire che va tutto bene.
Cosa diversa è la disposizione complicata e di difficile applicazione contenuta nell’articolo 8 ter del D. Lgs. 28/2010, riscritto.
Laddove, infatti, non si verta nell’ambito dell’articolo 8 bis, vi è comunque la possibilità, in qualsiasi momento e in riferimento a qualsiasi incontro, che le parti o alcune di esse chiedano di poter essere collegate da remoto, con utilizzo di strumenti audio visivi che garantiscano la reciproca udibilità e visibilità.
E fin qui niente di nuovo.
Recita la norma che se tutte le parti danno l’assenso e l’autorizzazione alla sottoscrizione del verbale in modalità telematica, quel verbale sarà assoggettato al codice dell’amministrazione digitale e tutti (che siano presenti davanti al mediatore o che siano collegati da remoto) firmeranno digitalmente e non vi sarà alcuna questione particolare.
Se invece – ed è qui che il meccanismo si inceppa – gli incontri si svolgono in modalità mista presenza/videoconferenza e alcune delle parti, o anche una sola di esse, non dà l’autorizzazione a firmare digitalmente il verbale, tutte le parti, indistintamente, che siano presenti davanti al mediatore o che siano collegate da remoto, dovranno sottoscrivere il verbale in modalità analogica davanti al mediatore, che certificherà l’autografia delle sottoscrizioni apposte.
Non v’è chi non veda come gli unici soggetti che potrebbero opporsi alla firma digitale del verbale non possano essere che le parti comparse personalmente davanti al Mediatore.
Ed in assenza di autorizzazione di tutti alla firma digitale del verbale, non essendo prevista altra modalità, tutti saranno obbligati a firmare in modalità analogica davanti al mediatore che ne certifica l’autografia!
Può dunque ben verificarsi la situazione rappresentata in appresso: - le parti sono per legge obbligate a partecipare personalmente alla mediazione e ai singoli incontri, onde evitare di esporsi alle sanzioni che ben si conoscono; - le parti stesse non possono delegare altri soggetti, con procura sostanziale, a partecipare in loro sostituzione se non sussistono giustificati motivi (e la distanza della parte dal luogo dove si trova il mediatore non costituisce certo giustificato motivo potendosi appunto partecipare da remoto); - se alcune parti non prestassero il consenso a che tutti firmino digitalmente, le parti collegate da remoto sarebbero costrette, per disposto normativo come corretto, a firmare il verbale in modalità analogica, davanti al mediatore, che verifica e certifica l’autografia delle firme; - tali ultime parti potrebbero dunque essere indotte, per quanto sopra, a “inventare” un giustificato motivo di assenza per poter conferire una delega sostanziale a terzi, perché se così non facessero non potrebbero firmare il verbale, con ogni conseguenza di legge, trovandosi magari dall’altra parte del mondo!
Va da sé che la situazione sopra detta non riguarda l’ipotesi dell’accordo, posto che al fine di agevolarne la corretta conclusione – dove ne sussistano gli estremi – nessuna parte farebbe ostruzionismo in merito alla modalità di firma, avendo tutto l’interesse a che le parti si impegnino correttamente e a che l’accordo costituisca regolare titolo esecutivo.
Per contro, il caso di scuola in cui le parti potrebbero manifestare atteggiamenti non particolarmente collaborativi, potrebbe essere proprio quello del verbale negativo.
È vero che l’ultimo comma dell’articolo 8 ter prescrive che “le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”; quindi tutte le parti dovrebbero cooperare affinché il verbale venga sottoscritto nel più breve tempo possibile, con atteggiamento collaborativo e non impeditivo; ma l’assenza di collaborazione andrebbe in ogni caso provata e non è comunque dato sapere quale possa essere la sanzione!
Mentre è chiara la conseguenza in caso di mancata sottoscrizione del verbale. Nei casi più gravi, addirittura, ciò potrebbe determinare l’improcedibilità dell’azione.
Quali potrebbero essere le soluzioni?
IN VIA GRADATA: 1) il mediatore dovrebbe chiedere e sensibilizzare affinché tutti appongano la firma digitale (anche con spid/cie/otp); 2) se le persone collegate da remoto si trovano in luoghi vicini al mediatore, dovranno recarsi a firmare avanti al mediatore, anche in un secondo momento rispetto all’ora e il giorno dell’incontro; 3) se queste ultime tuttavia non possono recarsi a firmare davanti al mediatore, si consentirà loro di conferire la delega di firma a terzi; 4) e/o si preveda che il mediatore possa dare atto a verbale dell’impossibilità di firmare, determinata da motivo oggettivo (“art. 11 comma 4 D. Lgs. 28/2010”: “Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”); 5) che – eventualmente - si raccolga ad abundantiam la firma in digitale di chi si trova fuori sede e non può sottoscrivere analogicamente il verbale.
Queste alcune considerazioni all’indomani della entrata in vigore dei correttivi Cartabia; nella consapevolezza che la prassi e la giurisprudenza sapranno meglio orientare le scelte a riguardo.