- I requisiti minimi previsti dalla normativa
- l'organismo,
- le parti,
- l'oggetto e le ragioni della pretesa.
Il legislatore, pertanto non prescrive una forma specifica della domanda, stabilendo, tuttavia, che il procedimento si consideri instaurato dal momento della presentazione della domanda, il che implica che la stessa debba essere depositata in forma scritta.
La forma scritta della domanda è necessaria per un svariato ordine di motivi.
In primo luogo, l’art. 6, co. 2, D.lgs 28/2010, prevede che “il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa…“.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8, l’istanza, nonché la data del primo incontro fissato dall’organismo, devono essere comunicate all’altra parte, con i noti effetti, tra l’altro, in tema di prescrizione e di decadenza di cui all’art. 5, co. 6, del medesimo decreto legislativo.
Certamente, ed in coerenza con la logica dell’istituto in parola, ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.lgs 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” e, secondo la previsione dell’art. 8, co. 2, “il procedimento si svolge senza formalità“: ciò non può implicare, tuttavia, che l’informalità si estenda fino al punto di escludere la previsione di taluni requisiti formali minimi, in assenza dei quali apparirebbe impossibile un qualsivoglia collegamento tra il procedimento de quo e i diritti sostanziali (e le vicende processuali, future ed eventuali o addirittura già pendenti) ad esso collegati.
- Come predisporre una domanda di mediazione completa
Benché procedura totalmente informale, la norma primaria del D.lgs. 28/2010 impone che, quando la si sceglie, si rispettino alcuni minimi capisaldi formali, tra cui i requisiti minimi di forma della domanda di mediazione.
Mentre appaiono scontati i requisiti “parti, organismo e valore” della domanda, su quello dell’“oggetto e le ragioni della pretesa” è utile riflettere a cosa si riferisca e quanto dettagliata e specifica debba essere tale indicazione.
E’ importante chiarire quali siano le deduzioni in fatto e/o in diritto da introdurre (o non introdurre) e comunque più in generale quanto sia opportuno o meno specificare e argomentare il contenuto della domanda.
L’oggetto e le ragioni della domanda devono essere esplicitati in modo semplificato, con le seguenti accortezze:
- oggetto: se la mediazione è obbligatoria, l’oggetto potrà essere ricondotto alle materie dell’elencazione dell’art. 5 co. 1 D.Lgs. novellato; nelle mediazioni demandate o volontarie va parimenti identificata la materia su cui la controversia verte;
- ragioni della domanda: sono i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali. In sostanza le ragioni devono essere indicate in modo chiaro, completo ma pur sempre sintetico. Approfondimenti giuridici e/o giurisprudenziali sono, pertanto, del tutto superfli
3. La domanda di mediazione non è un atto processuale: cosa non è consigliato includere
La domanda di mediazione non è un atto processuale strictu sensu inteso, con la conseguenza che non va redatta secondo una forma precostituita, non serve vi siano istanze nè conclusioni, ma può ben essere scritta come semplice memoria da allegare ai documenti depositati. Capita infatti di leggere domande di mediazione -con disappunto dei mediatori- assimilabili a veri e propri atti giudiziali, contenenti istanze di autorizzazione a chiamare in causa terzi, ovvero eccezioni di inammissibilità di domande o di produzioni documentali del tutto inappropriate.
Non è necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto. Con altrettanto disappunto di cui si è detto sopra, i mediatori leggono infatti sovente negli atti introduttivi di alcune parti richiami giurisprudenziali e deduzioni argomentative in diritto, assolutamente inutili ed anzi controproducenti per la parte, atteso che anticipano temi che potrebbero strategicamente essere sviluppati e dedotti solo nel successivo giudizio.
- Riflessioni conclusive
Quando la pretesa azionata non sia stata specificata con sufficiente precisione, non possano prodursi gli effetti sostanziali e procedimentali della domanda di mediazione: dall’interruzione della prescrizione all’impedimento della decadenza, per finire alla prevenzione rispetto ad altri procedimenti di mediazione.