Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8587 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
avente ad
OGGETTO: sfratto per morosità
TRA
P.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Maso, presso il cui studio domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 73;
OPPONENTE
E
I.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Andolfo e dall'avv. Raffaele Marsiglia, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Volla alla Piazza Nenni n. 22;
OPPOSTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
La presente opposizione è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Sul punto, "ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Non vi è dubbio che il presente giudizio sia assoggettato alla procedura appena evidenziata, atteso che le parti controvertono in ordine al contratto di locazione per uso commerciale stipulato tra le parti in causa;
Orbene, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 5 la mediazione non deve essere espletata "nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile". In sostanza, il Legislatore ha inteso posticipare la procedura della mediazione ad un momento successivo all'espletamento del procedimento per convalida di sfratto.
Quanto alle conseguenze derivanti dal mancato esperimento della mediazione, la Suprema Corte (sentenza n. 24629 del 3.12.2015) ha chiarito che "La disposizione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.".
Nel caso in esame con ordinanza del 27 dicembre 2018 il Giudice, disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza di provvisorio rilascio, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Orbene, nella memoria ex art. 426 c.p.c., depositata da entrambe le parti nel fascicolo recante l'RG della fase monitoria (n. 8567/2018) non vi è traccia alcuna in ordine all'effettivo esperimento del tentativo di mediazione, né tantomeno può rilevare in questa sede il deposito effettuato in data 25 giugno 2019 (data della scorsa udienza), da ritenersi tardivo e dunque inammissibile, stante la perentorietà del termine entro il quale le parti - ai sensi dell'art. 426 c.p.c. - possono integrare gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Tanto premesso, le domande formulate nell'atto di intimazione di sfratto sono improcedibili per mancato esperimento della obbligatoria procedura della mediazione.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n. 55 del 2014 nei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, della definizione del giudizio in rito e delle difese espletate dalla controparte (con esclusione della fase conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la improcedibilità delle domande formulate dalla parte ricorrente;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 5.770,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori 15%) come per legge.
Così deciso in Nola, il 23 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2019.