Commento:
La controversia verteva in tema di locazione. Tizio citava Caio avanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel 2017. Il Tribunale negava la convalida dello sfratto e fissava il termine di 15 gg per avviare la mediazione obbligatoria. Successivamente, nel 2018 lo stesso tribunale dichiarava improcedibili ambo le domande stante la mancata attivazione della mediazione.
La sentenza veniva appellata avanti alla Corte d’Appello di Napoli che rigettava il ricorso principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo che il termine dei 15 gg. fosse perentorio.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto due motivi.
Il ricorrente deduceva che il termine previsto dall’art. 5 comma 1 dlgs 28/2010 (testo vigente ratione temporis) non fosse perentorio e che nel caso di specie – poiché la mediazione si era conclusa infruttuosamente prima dell’udienza in cui il giudice ha rinviato la causa – la domanda fosse procedibile.
La censura è ritenuta fondata e il ricorso accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli.
In particolare la Corte osserva:
- è erronea l'affermazione secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere preceduta da mediazione, in virtù di quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024;
- non è condivisibile l'affermazione secondo cui la domanda (qualsiasi domanda: principale o riconvenzionale) sarebbe improcedibile se la mediazione ordinata dal giudice non venga iniziata nel termine di 15 gg. previsto dall'abrogato quarto periodo del primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 28/10, anche nell'ipotesi in cui la mediazione si fosse comunque conclusa prima dell'udienza cui il processo è stato rinviato contestualmente alla fissazione di quel termine.
Lo scopo della norma è favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità. Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile.
- l'interpretazione della Corte d'Appello è onerosa per le parti;
- l’interpretazione della Corte d'Appello non sarebbe comunque compatibile con l'ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che del diritto comunitario formano parte integrante ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2.8.2008 n. 130).
In sintesi, le misure alternative alla giurisdizione, anche quando imposte a pena di improcedibilità, restino pur sempre degli strumenti rispetto al fine di deflazionare il contenzioso, e non debbano trasformarsi in totem da idolatrare.°
La sentenza veniva appellata avanti alla Corte d’Appello di Napoli che rigettava il ricorso principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo che il termine dei 15 gg. fosse perentorio.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto due motivi.
Il ricorrente deduceva che il termine previsto dall’art. 5 comma 1 dlgs 28/2010 (testo vigente ratione temporis) non fosse perentorio e che nel caso di specie – poiché la mediazione si era conclusa infruttuosamente prima dell’udienza in cui il giudice ha rinviato la causa – la domanda fosse procedibile.
La censura è ritenuta fondata e il ricorso accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli.
In particolare la Corte osserva:
- è erronea l'affermazione secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere preceduta da mediazione, in virtù di quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024;
- non è condivisibile l'affermazione secondo cui la domanda (qualsiasi domanda: principale o riconvenzionale) sarebbe improcedibile se la mediazione ordinata dal giudice non venga iniziata nel termine di 15 gg. previsto dall'abrogato quarto periodo del primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 28/10, anche nell'ipotesi in cui la mediazione si fosse comunque conclusa prima dell'udienza cui il processo è stato rinviato contestualmente alla fissazione di quel termine.
Lo scopo della norma è favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità. Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile.
- l'interpretazione della Corte d'Appello è onerosa per le parti;
- l’interpretazione della Corte d'Appello non sarebbe comunque compatibile con l'ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che del diritto comunitario formano parte integrante ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2.8.2008 n. 130).
In sintesi, le misure alternative alla giurisdizione, anche quando imposte a pena di improcedibilità, restino pur sempre degli strumenti rispetto al fine di deflazionare il contenzioso, e non debbano trasformarsi in totem da idolatrare.°