E’ finalmente legge lo schema predisposto dal ministero della Giustizia approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2024 (si veda https://www.101mediatori.it/news-mediazione/schema-di-decreto-legislativo-recante-disposizioni-integrative-e-correttive-al-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-149-in-materia-di-mediazione-1532.aspx) e, poi, in via definitiva, dopo il passaggio alle Commissioni parlamentari, il 9 dicembre 2024.
Sono stati oggetto delle disposizioni correttive la mediazione telematica e lo svolgimento degli incontri a distanza, la durata della procedura e la sua proroga (distinguendo tra mediazione ante causam e delegata), la forma della procura per la partecipazione all’incontro, gli effetti sostanziali della domanda di mediazione, il dies a quo della decorrenza termini una volta terminato il procedimento, il rapporto tra verbale di mediazione e accordo conciliazione, le celerità nelle richiesta delle sottoscrizioni, l’esenzione d’imposta e il gratuito patrocinio.
Segnaliamo le novità più importanti del testo novellato:
Art. 3
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispettodell’articolo8-ter.
Art. 5
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
Art. 5-ter
… Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale …
Art. 5-quater
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.
Art.6 (Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
Art. 8
4-bis.
La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.
Art.8-bis
1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art.8-ter
1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
Art. 11
4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.
5. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 17
2. Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Ulteriori novità, per cui si rinvia al testo allegato, riguardano gli Artt. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) e 12 bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione), il capo II-bis (disposizioni sul patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile e commerciale) e il capo III (organismi di mediazione ed enti di formazione).
Si veda:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/11/AllegatiPDF/Dlgs_216_25_mediazione_Gu.pdf
M. Marinaro, Mediazione civile: in “Gazzetta” il “correttivo”, norme in vigore dal 25 gennaio, IL TESTO, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-civile-gazzetta-correttivo-norme-vigore-25-gennaio--testo-AGkaOOEC
R. Metafora, Schema del decreto correttivo Cartabia: novità in materia di mediazione e negoziazione assistita, in https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/11007521/schema-del-decreto-correttivo-cartabia-novita-in-materia-di-mediazione-e-negoziazione-assistita
La mediazione civile e commerciale, in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1792
Sono stati oggetto delle disposizioni correttive la mediazione telematica e lo svolgimento degli incontri a distanza, la durata della procedura e la sua proroga (distinguendo tra mediazione ante causam e delegata), la forma della procura per la partecipazione all’incontro, gli effetti sostanziali della domanda di mediazione, il dies a quo della decorrenza termini una volta terminato il procedimento, il rapporto tra verbale di mediazione e accordo conciliazione, le celerità nelle richiesta delle sottoscrizioni, l’esenzione d’imposta e il gratuito patrocinio.
Segnaliamo le novità più importanti del testo novellato:
Art. 3
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispettodell’articolo8-ter.
Art. 5
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
Art. 5-ter
… Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale …
Art. 5-quater
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.
Art.6 (Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
Art. 8
4-bis.
La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.
Art.8-bis
1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art.8-ter
1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
Art. 11
4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.
5. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 17
2. Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Ulteriori novità, per cui si rinvia al testo allegato, riguardano gli Artt. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) e 12 bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione), il capo II-bis (disposizioni sul patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile e commerciale) e il capo III (organismi di mediazione ed enti di formazione).
Si veda:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/11/AllegatiPDF/Dlgs_216_25_mediazione_Gu.pdf
M. Marinaro, Mediazione civile: in “Gazzetta” il “correttivo”, norme in vigore dal 25 gennaio, IL TESTO, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-civile-gazzetta-correttivo-norme-vigore-25-gennaio--testo-AGkaOOEC
R. Metafora, Schema del decreto correttivo Cartabia: novità in materia di mediazione e negoziazione assistita, in https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/11007521/schema-del-decreto-correttivo-cartabia-novita-in-materia-di-mediazione-e-negoziazione-assistita
La mediazione civile e commerciale, in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1792