E’ stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello al fine di conoscere se l’iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, goda, come per tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 1 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nella specie la controversia veniva definita con un accordo di mediazione recepito nel verbale conclusivo in cui i debitori si riconoscevano debitori di una somma ma allo stato attuale non erano in grado di poter estinguere tale debito. Petanto si impegnavano, personalmente e con i propri eredi, a restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole di tempo, ed in base alla propria disponibilità economica e comunque, entro e non oltre cinque anni dalla sottoscrizione dell’accordo.
La controparte ha inteso iscrivere un'ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile in proprietà dei debitori, utilizzando il titolo rappresentato dal verbale di accordo, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. A tal fine richiedeva all’Agenzia delle entrate l'estensione del regime fiscale di favore.
Di diverso parere invece l’agenzia delle Entrate. Fatta una sintesi normativa e fatto riferimento sia alla risposta del 31 luglio 2020, n. 235 (con riferimento alla previgente formulazione dell'articolo 17, di analogo tenore ai fini in argomento) secondo cui l’agevolazione si applica anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo e al noto arresto della Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 che ha ampliato in via interpretativa, l'ambito agevolativo ma sempre limitato agli atti concernenti il procedimento di mediazione, l’agenzia ha ricordato che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica.
Poiché il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale, nell’agevolazione di cui al citato articolo 17, comma 1 dlgs 28/2020 non può essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'Istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.
Nella specie la controversia veniva definita con un accordo di mediazione recepito nel verbale conclusivo in cui i debitori si riconoscevano debitori di una somma ma allo stato attuale non erano in grado di poter estinguere tale debito. Petanto si impegnavano, personalmente e con i propri eredi, a restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole di tempo, ed in base alla propria disponibilità economica e comunque, entro e non oltre cinque anni dalla sottoscrizione dell’accordo.
La controparte ha inteso iscrivere un'ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile in proprietà dei debitori, utilizzando il titolo rappresentato dal verbale di accordo, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. A tal fine richiedeva all’Agenzia delle entrate l'estensione del regime fiscale di favore.
Di diverso parere invece l’agenzia delle Entrate. Fatta una sintesi normativa e fatto riferimento sia alla risposta del 31 luglio 2020, n. 235 (con riferimento alla previgente formulazione dell'articolo 17, di analogo tenore ai fini in argomento) secondo cui l’agevolazione si applica anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo e al noto arresto della Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 che ha ampliato in via interpretativa, l'ambito agevolativo ma sempre limitato agli atti concernenti il procedimento di mediazione, l’agenzia ha ricordato che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica.
Poiché il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale, nell’agevolazione di cui al citato articolo 17, comma 1 dlgs 28/2020 non può essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'Istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.