La mediazione in materia di responsabilità medica

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Avv. Davide Bozzoli

La mediazione in materia di responsabilità sanitaria: da mera condizione di procedibilità a prezioso strumento per la risoluzione delle controversie.

A cura del Mediatore Avv. Davide Bozzoli da Bologna.
Letto 4138 dal 20/07/2023



1. L’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione nell’ambito della responsabilità medica.
La responsabilità medica rientra tra le materie per le quali è obbligatorio esperire la mediazione prima di promuovere un giudizio davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel concetto di “responsabilità medica” rientrano tutte le controversie che hanno ad oggetto il rapporto tra medico e paziente (contratto sociale) e quelle tra struttura sanitaria e paziente (contratto atipico di spedalità).
La mediazione quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di responsabilità medica viene ribadita anche nella Legge 24/2017 (Legge Gelli - Bianco). In particolare l’art. 8, 2 comma della Legge 24/2017 prevede espressamente che in alternativa al ricorso per consulenza tecnica conciliativa ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., il danneggiato possa esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D. lgs 28/2010.
Pertanto la condizione di procedibilità per promuovere un giudizio a cognizione piena per far valere la responsabilità medica può essere adempiuta, in via alternativa, anche mediante una procedura di mediazione.

2. Gli effetti della riforma Cartabia sulla mediazione.  
Se prima della riforma Cartabia il procedimento di mediazione appariva meno efficace rispetto alla procedura di accertamento tecnico preventivo, ora la mediazione diviene lo strumento non solo più efficace ma anche più conveniente.
 Infatti la mediazione, ed in particolare la C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione) è stata implementata con la previsione di cui all’art. 8, 7 comma, secondo cui:
 “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”.
 La possibilità di esperire una C.T.M. infatti consente alle parti di risolvere le questioni tecniche della vertenza avvalendosi di professionisti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale, e pertanto con comprovata esperienza ed affidabilità, che possono determinare l’eventuale responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria. 
La grande novità è rappresentata dal fatto che la perizia può essere acquisita nel giudizio su concorde volontà delle parti in deroga al principio di riservatezza previsto dagli artt. 9 e 10 del D.lgs 28/2010. 
La consulenza tecnica in mediazione è ammessa purché abbia determinati requisiti minimi essenziali:
1. il perito deve essere scelto tra quelli iscritti negli albi dei tribunali. 
2. la consulenza deve essere redatta in contraddittorio tra le parti.
Viene consentito alle parti di introdurre una C.T.M. di derivazione stragiudiziale all’interno del giudizio ed essa viene valutata dal Giudice ai sensi dell’art. 116, 1 comma c.p.c. divenendo così un elemento di prova atipica che viene introdotto nel giudizio di cognizione piena: la consulenza può assurgere a mezzo probatorio a tutti gli effetti e su di esso l’Organo Giudicante può addirittura basare la propria decisione. Viene così recepito un orientamento che alcuni tribunali di merito avevano già espresso anche ante riforma (Tribunale di Ravenna sentenza n. 154 del 2022 - Tribunale di Roma sentenza n. 1094 del 2022, - Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 14 del 2019) facendo leva anche sul contemperamento fra l’esigenza di riservatezza e quella di economicità ed utilità delle attività in mediazione che possono trovare sede anche nel processo di cognizione ordinario.
L’elemento interessante è che sono le parti, non il giudice, a determinare le regole ed i tecnici da coinvolgere nella risoluzione della controversia e la possibilità di portare l’esito di tale procedimento in sede giudiziale. La mediazione coinvolge anche le parti offrendo loro la possibilità di avere un ruolo centrale, di perseguire i propri interessi e di essere attivi nel percorso che porta alla risoluzione della vertenza.

3. I vantaggi del procedimento di mediazione in ordine ai casi di responsabilità medica.
Non solo, ci sono anche ulteriori aspetti vantaggiosi connessi al procedimento di mediazione in materia di responsabilità medica ed in particolare: 
·garanzia di riservatezza e confidenzialità (artt. 9,10 e 14 D.lgs. n. 28/2010), in termini anche di salvaguardia della riservatezza, sia per il medico che per la struttura per la pendenza di una controversia; 
· possibilità di prevenire un giudizio;
· minori costi rispetto all’A.T.P. con funzione conciliativa dove le spese, anche del consulente tecnico d’ufficio, devono essere anticipate interamente dal paziente danneggiato;
· efficacia dell’accordo sottoscritto dagli avvocati delle parti al pari di una sentenza con le conseguenti potenzialità esecutive dell’accordo ottenibili anche attraverso la sottoscrizione da parte degli avvocati “ove presenti” (art. 12 D.lgs. 28/2010);
· incentivi di carattere fiscale del procedimento di mediazione (artt. 17 e 20 D.lgs. 28/2010).
 Un ulteriore incentivo alla mediazione è rappresentato anche dall’art. 12 bis del D.lgs. 28/2010; esso porterà le strutture sanitarie e dei medici ad aderire alla mediazione per non incorrere nelle conseguenze di cui all’art. 12 bis. D.lgs. 28/2010 oppure, se decideranno di non partecipare alla mediazione, dovranno addurre “giustificati motivi”. 
E’ molto probabile che in tutte le mediazioni le strutture sanitarie e/o i medici aderiranno per poi confrontarsi in mediazione; seppur non sarà scontato l’esito positivo della mediazione, sicuramente sarà un momento di ulteriore confronto tra le parti ed, in molti casi. le parti avranno la possibilità di giungere ad un accordo, evitando il giudizio avanti al Tribunale.
 Infine mi preme segnalare che il Ministro della Giustizia ha istituito una Commissione per limitare e ridurre le cause giudiziarie contro i sanitari che hanno portato al diffondersi della c.d. medicina difensiva, ossia della tendenza a prescrivere più esami e visite del dovuto da parte dei medici al fine di evitare qualsivoglia responsabilità.
Penso che l’iniziativa ministeriale sia lodevole e che anche la mediazione, così come riformata, possa aiutare a diminuire il contenzioso giudiziale ed a recuperare quel rapporto di fiducia medico paziente che si è perso nel tempo, ridando da un lato la serenità al medico per lavorare responsabilmente e dall’altro lato la fiducia al paziente che il medico farà tutto il possibile per guarirlo.

4. Osservazioni conclusive.
Oggi, alla luce della riforma Cartabia, la procedura di mediazione assume un ruolo importantissimo in una materia delicata e complessa come quella della responsabilità medica e consente al paziente, al medico ed alla struttura sanitaria, (pubblica o privata che sia) di salvaguardare due aspetti fondamentali della vita di ciascuno di noi e della nostra società come la professionalità del medico e la salvaguardia della salute del paziente. La mediazione non è più una mera condizione di procedibilità, ma diviene lo strumento che consente alle parti coinvolte di trovare una soluzione al loro problema, contenendo i tempi ed i costi e salvaguardando gli interessi di tutti! 
 

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Chi è l'autore
Avv. Davide Bozzoli Mediatore Avv. Davide Bozzoli
Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piac...
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