Testo integrale:
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa S. Vitelli ha pronunciato ex art. 702 ter c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale degli - dell'anno 2021 e vertente
TRA
ricorrente
E
resistente.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.08.2021 ### premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in - (censito al catasto urbano al Fg. - Part. - Sub -), occupata illegittimamente dall'ex marito odierno convenuto dopo la separazione coniugale, deduceva che il - nonostante non avesse alcun titolo per rimanere nell'immobile non lo rilasciava volontariamente per cui era diritto della ricorrente ottenere il rilascio del compendio oggetto di causa.
Si costituivano in giudizio in giudizio - il quale eccepiva l'improponibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria; l'assenza della prova della proprietà dell'immobile ai fini dell'azione ex art. 948 c.c., l'infondatezza nel merito stante il diritto del convenuto di detenerla a titolo di comodato d'uso gratuito in virtù della scrittura privata depositata in atti. La causa era istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del - , trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il G.i., acquisita la documentazione prodotta dalle parti, decideva la causa con la presente ordinanza.
Devono essere disattese le eccezioni preliminare sollevate dal convenuto: il giudizio volto all'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile non rientra tra i giudizi per i quali è prescritto l'obbligo di mediazione obbligatoria. La domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite - da qualificarsi, considerato il tenore delle difese attoree e la tutela in concreto domandata dalla parte istante (art. 112 c.p.c.), come azione personale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000) - è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati. Nel caso di specie è incontestato che l'immobile oggetto di causa abbia costituito la casa coniugale delle parti in costanza di matrimonio, in seguito alla separazione coniugale, la destinazione dello stesso deve seguire le ordinarie regole dominicali.
Ebbene la ricorrente ha dimostrato di essere proprietaria dell'immobile a seguito del decesso della di lei madre, originaria proprietaria del bene (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo), peraltro detta circostanza non è contestata dal resistente, il quale eccepisce la sussistenza di un contratto di comodato tra le parti che legittimerebbe la sua permanenza nell'immobile.
- però non ha fornito la prova di detto contratto, atteso che la scrittura depositata in atti da un lato non integra un contratto di comodato, dall'altro non è sottoscritta dalla ricorrente. In particolare la scrittura dalla quale il - farebbe dipendere il suo diritto a permanere consiste in una scrittura priva di sottoscrizione asseritamente riferibile alla madre della ricorrente - con la quale la medesima si impegnerebbe a consentire al convenuto di permanere nell'immobile oggetto di causa sino all'alienazione del medesimo. Pertanto, alcun diritto può essere vantato dal - nei confronti dell'ex coniuge sulla base della predetta scrittura, sia perché non riferibile alla medesima sia perché priva di sottoscrizione. Né il resistente ha fornito la prova della sussistenza del predetto contratto aliunde, atteso che in virtù della documentazione depositata in atti e relativa al procedimento di separazione personale dei coniugi, si evince chiaramente come - abbia chiesto la restituzione dell'immobile sin dall'atto introduttivo del procedimento di separazione. In ragione delle predette circostanze, non avendo il resistente dimostrato altrimenti [cfr. Cass. 18660/2013] la sussistenza di un titolo idoneo a giustificare l'attuale disponibilità, da parte dello stesso, del bene per cui è lite, accolta la citata domanda di restituzione, il medesimo convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa, libero da persone e cose. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., tenuto conto delle cause di valore indeterminabile complessità bassa, valore dei medi, limitatamente all'attività defensionale effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1659/2020, così decide:
- accoglie la domanda giudiziale e per l'effetto condanna il convenuto all'immediato rilascio del bene oggetto di causa;
- condanna - al pagamento delle spese di lite in favore di - che liquida in € 5.810 oltre spese generali, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia