Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 10/03/2023 PROC. N. 2888/2022 R.G.
Sono presenti per parte attrice l'avv. - e per il convenuto --
L'avv. -- chiede che la causa sia decisa. L'avv.--- si riporta ai proprio scritti difensivi ed alle istanze, tutte, formulate. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2888 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale vertente TRA
attore -
CONTRO
condominio N. 6, - CONVENUTO -
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudiziO ### ha impugnato le delibere adottate dall'assemblea del condominio sito in ----n. 6 nel corso della riunione assembleare del ---. Costituitosi il condominio convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 27/05/2022 è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Datosi atto della mancata presentazione della domanda di mediazione e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data odierna la causa viene discussa e decisa dandosi lettura in pubblica udienza della presente sentenza.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda perché non vi è stata ottemperanza all'ordinanza del 27.05.2023 con la quale, rilevatosi che si verteva in materia condominiale ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c., è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010. Parte attrice non ha né allegato né provato di aver presentato la domanda di mediazione obbligatoria, assumendo che “per motivi di salute l'attore sig. --- è stato impedito ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria” e chiedendo il rinvio della trattazione ad altra udienza per permettere la costituzione in giudizio dell'acquirente dell'unità immobiliare il condominio in precedenza dell'attore, la quale era stata nelle more della pendenza del giudizio alienata. Deve, peraltro, osservarsi che alcuna istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. è stata formulata dall'attore, né tantomeno, ove fosse stata proposta, la difesa di parte attrice ha assolto all'onere di provare l'impedimento, non imputabile alla parte, il quale abbia ostacolato la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria. In conclusione deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14m aggiornate in forza del D.M. 147/22, come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura minima sullo scaglione di valore indeterminabile per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di attività difensiva complessa e la decisione della causa sulla base dell'esame di un'eccezione pregiudiziale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 2888/2022 R.G.A.C., pendente tra attore contro il condominio sito in -- alla traversa --- n. 6, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara improcedibile la domanda; b) condanna ### al pagamento, in favore del condominio , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 2.151,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. --ex art. 93 c.p.c. ---.
Il G.U.