Spetta al giudice la valutazione dei giustificati motivi per non presenziare personalmente in mediazione

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Avv. Sara Salmazo

Tribunale di Firenze, Sez. III, 16.05.2024, sentenza n. 1562, giudice Vincenza Ruggiero

A cura del Mediatore Avv. Sara Salmazo da Padova.
Letto 719 dal 22/08/2024

Commento:

In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento revolving sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico collocato tramite un venditore di elettrodomestici della grande distribuzione, il consumatore lamentava la nullità di tale contratto in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico.
L'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata viene ritenuta infondata in applicazione dei precedenti Cass. 8473/2019 e Cass. 20643/2023 e alla nuova versione dell'art. 8 d.lgs 28/2010 comma 4, che ha previsto che "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Il legislatore non ha definito i "giustificati motivi", non essendo possibile, secondo la giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto validi i motivi giustificativi evidenziati dalla parte ricorrente la quale, con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non partecipare alla mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori. La giudice ha ritenuto inoltre che la procura consentiva di determinare con sufficiente chiarezza la controversia oggetto di mediazione l'espressione "azione di ripetizione" non potendo ritenersi incompatibile con il petitum azionato poiché dall'accertamento della nullità del contratto discende il diritto, di cui si chiede l'accertamento, di versare esclusivamente gli interessi legali e quindi, in sostanza, di ottenere la restituzione/rettifica degli interessi ultralegali indebitamente conteggiati.
Nel merito la domanda formulata dal ricorrente viene ritenuta fondata e dichiarata la nullità del contratto in violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa. Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno dunque essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c.°

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Sara Salmazo Mediatore Avv. Sara Salmazo
Il diritto fa parte della mia vita fin da quando ho ricordi.
Sono cresciuta in una famiglia di avvocati che mi ha sempre trasmesso la passione e l’interesse per il mestiere che esercito nel Foro di Padova dal 2012.
Dopo la laurea ho svolto un’esperienza all’estero, in un grosso studio legale australiano, dove mi sono appassionata alle materie della Proprietà Intellettuale e del Diritto Industriale che ho trattato negli anni a venire, ricoprendo il ruolo di responsabile dell’ufficio legale di...
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