Testo integrale:
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti del procedimento n.__/15, e sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede:
- rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente la responsabilità medica ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 5 del D.Lgs.28/2010;
- ritenuto che non è fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio (sollevata dalla difesa della dr. M. M., terza chiamata) atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi in quanto
a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione;
c) l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione;
- osservato che parte convenuta (A.O.C.P.), costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall’esito della causa;
- rilevato che l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;
- considerato che l’art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell’ordinanza e che l’art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale;
- osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cuiall’art.183c.p.c.;
p.t.m.
-rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio;
- condanna la A. O. C. P. al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza;
- assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l’inizio della decorrenza è fissata a partire dal 16.6.2016) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all’udienza del 8.1. 2016.
Si comunichi.
Mantova, 14 giugno 2016.
Il Giudice Istruttore
Dott. Mauro Bernardi