Mediazione solo sulla carta: quando la delega al difensore non basta

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Salerno, 03.02.2026, n. 664

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 63 dal 01/04/2026

Commento:
Alcuni condomini impugnano una delibera condominiale, per una serie di vizi formali.
Trattandosi di materia condominiale, prima dell’instaurazione della causa, gli attori avevano avviato la mediazione obbligatoria, senza parteciparvi personalmente e mandando al loro posto il proprio avvocato. La mediazione si concludeva con esito negativo.
Durante il processo, il giudice verifica come si è svolta la mediazione e scopre che:

  • l’avvocato aveva rappresentato i condomini con una procura non valida (autenticata da lui stesso);
  • non era stato indicato alcun motivo per giustificare la loro assenza.
All’esito della verifica, il Tribunale afferma che il tentativo di mediazione è solo apparente, poiché la procura a tale scopo conferita non integrava una vera procura sostanziale, idonea a conferire poteri negoziali di disposizione della lite.
Pertanto, la mediazione è considerata non validamente esperita e scatta d’ufficio l’improcedibilità della domanda.
La sentenza valorizza un principio ormai consolidato: quello per cui la mediazione richiede la partecipazione personale delle parti, salvo giustificati motivi.
A quest’ultimo riguardo, il giudice chiarisce che:
  •  la delega è possibile solo in presenza di impedimenti concreti e specifici;
  • il delegato deve avere conoscenza dei fatti e poteri sostanziali di decisione.
Per contro, nel caso concreto, nessun giustificato motivo era stato allegato e la sostituzione delle parti con il difensore era quindi illegittima.
Prosegue poi il giudice rilevando un punto tecnico fondamentale, spesso sottovalutato nella prassi: la procura alle liti (tipica del processo) non basta per la mediazione, ove serve invece una procura sostanziale distinta, non autenticabile dall’avvocato stesso.
Il Tribunale, infine, respinge le contestazioni degli attori sulla tardività del rilievo, chiarendo anche che:
  • l’improcedibilità può essere rilevata d’ufficio alla prima udienza “sostanziale”;
  • non conta il dato formale, ma il momento processuale effettivo (art. 183 c.p.c.).
Secondo il giudice, infatti, la “prima udienza”, ex art. 5 d.lgs. 28/2010, non è quella formalmente fissata, ma quella effettivamente destinata alla trattazione ex art. 183 c.p.c.
Ciò, all’evidenza, consente una maggiore elasticità, ma anche un ampliamento del potere officioso del giudice.
Concludendo, dunque, questa decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che interpreta la mediazione obbligatoria non come un mero adempimento formale, ma quale condizione di procedibilità sostanziale. Per soddisfarla occorre:
  • una mediazione reale, non formale;
  • la partecipazione attiva delle parti;
  • il rispetto rigoroso delle forme della delega.
Un ulteriore profilo interessante è il ruolo attivo del giudice, il quale:
  • rileva d’ufficio il vizio della mediazione;
  • impone alle parti di produrre le procure;
  • valuta nel merito la qualità della partecipazione alla mediazione.
Il giudice, dunque, non si limita a verificare l’esistenza del verbale, ma entra nella struttura del procedimento.
Questo segna il passaggio da un controllo formale a un controllo sostanziale della condizione di procedibilità.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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