Commento:
Il Tar Lazio ha respinto l’istanza di sospensiva sulla conciliazione obbligatoria. La richiesta era stata avanzata con domanda incidentale dall’Unione delle camere civili, che lamentava le numerose incongruenze e le presunte incongruità cui darebbe luogo la normativa in vigore dal 21 marzo scorso. Il tribunale amministrativo adito non è però stato dello stesso avviso. La sorte della tanto vituperata conciliazione obbligatoria torna dunque ad essere rimessa nelle mani della Corte Costituzionale e, quando sarà, in quelle della Corte di Giustizia europea.
Mediazione: il TAR Lazio non sospende il DM 180/2010Invia ad un amico |
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Ordinanza 19/12/2011 dep. 20/12/2011A cura del Mediatore Avv. Ludovica Marzo da Lecce.Letto 4414 dal 22/12/2011 |
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Storace, Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Associazione Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Adr Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n.41;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n,180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)