Mediazione e opposizione al procedimento di convalida di sfratto

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Avv. Stefania Sotgia

Tribunale di Alessandria, sentenza del 29/01/2018

A cura del Mediatore Avv. Stefania Sotgia da Sassari.
Letto 13089 dal 13/07/2018

Commento:
Il Comma 4 lettera b) dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, il comma 1-bis, non si applica "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di proceduera civile".
Mutato il rito, qualora la mediazione non venga esperita, quali sono le conseguenze?
Secondo il Tribunale di Alessandria l’onere di attivare la mediazione grava su entrambe le parti anche se le conseguenze del mancato esperimento sono radicalmente diverse.
Infatti, qualora il tentativo di conciliazione non venga instaurato, da un lato, per l’opposto, vi è la dichiarazione di improcedibilità delle nuove domande (diverse da quella originaria di condanna di rilascio). Dall’altro, per l’opponente, sopraggiunge la definitività dell’ordinanza di rilascio e di conseguenza l’obbligo di sgomberare l’appartamento.

Testo integrale:
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 25 gennaio 2018, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 992/2017 R.G. promossa da
T. Avv.to M., in qualità di Custode Giudiziario Esecuzione Immobiliare Tribunale di Alessandria, n. 412/2015, come rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Trasforini, del Foro di Alessandria
ATTORE
CONTRO
S.A.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 31 ottobre 2016, T. Avv.to M., in qualità di Custode Giudiziario Esecuzione Immobiliare Tribunale di Alessandria, n. 412/2015, convenivaS.A. innanzi il Tribunale di Alessandria esponendo come:
- Curcuruto Antonino, in qualità di proprietario, avesse concesso in locazione al predetto (con contratto in data 01 luglio 2014, registrato in data 04 agosto 2014), il compendio immobiliare ad uso abitativo sito in C. (A.), Via M. D., civico numero 1;
- in seguito, detto compendio immobiliare sia stato pignorato nell'ambito della procedura avente R.G. n. 412/2015, Tribunale di Alessandria, promossa da "U. Spa" (pignoramento trascritto in data 24 novembre 2015);
- nella suddetta procedura esecutiva sia stato nominato Custode Giudiziario l'odierno attore, T. Avv.to M.;
- il conduttore si sia quindi reso moroso omettendo di versare i canoni di locazione a decorrere dal mese di luglio 2016.
Concludeva quindi l'attore medesimo chiedendo: a) che lo sfratto fosse convalidato con fissazione della data di esecuzione del rilascio; b) che fosse altresì emessa ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione maturati e maturandi sino all'esecuzione dello sfratto.
All'udienza del 14 marzo 2017, fissata per la convalida, compariva il conduttore il quale proponeva opposizione allo sfratto egli intimato.
Con ordinanza in pari data, l'opposizione non essendo fondata su prova scritta e comunque non sussistendo ragioni ostative rilevanti ex art 665 cmma 1 c.p.c., il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile (con termine per l'esecuzione in data 15 maggio 2017), disponeva il mutamento del rito, sospendeva il giudizio ai fini dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnava termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 25 gennaio 2018, nella perdurante assenza e contumacia del resistente S.A., più non comparso e non costituitosi in giudizio a ministero di proprio difensore all'uopo officiato, constatato che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione obbligatoria e che l'immobile oggetto di domanda era stato nelle more rilasciato, parte attorea concludeva come in epigrafe.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
L'articolo 5 DLGS 28/2010, al comma 1-bis, introdotto dal d.l. 69/2013, convertito con modificazioni in l. N. 98 DEL 2013 prevede la mediazione obbligatoria per le cause in materia locatizia stabilendo che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e che il Giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti "il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Il successivo comma 4 lettera b) stabilisce che il comma 1-bis non si applica "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui ALL'ARTICOLO 667 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Occorre quindi valutare quale sia la ricaduta della pronuncia di improcedibilità sull'ordinanza di rilascio.
Da una parte, a fronte del dato letterale dell'art. 5, comma 1-bis, del testo normativo citato, il quale onera della proposizione della domanda di mediazione obbligatoria "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ... locazione" (nel procedimento per convalida di sfratto, colui che esercita un'azione è l'intimante), potrebbe prospettarsi l'improcedibilità per omessa mediazione obbligatoria della domanda di condanna al rilascio dell'immobile introdotta dal locatore con l'atto di intimazione.
Da ciò discenderebbe che, una volta dichiarata l'improcedibilità della domanda, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (con cui la domanda di condanna al rilascio, previa risoluzione del contratto, è accolta in via provvisoria) dovrebbe perdere efficacia.
Dall'altra, si può sostenere, al contrario, che il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria a seguito di procedimento di intimazione di sfratto determini un fenomeno analogo a quello che si verifica nell'alveo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; in tal caso, a divenire improcedibile sarebbe il solo giudizio sull'opposizione proposta dall'intimato e l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c. conserverebbe l'efficacia di titolo esecutivo.
In tale solco interpretativo si poneva già la pronuncia del Tribunale Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, 15 giugno 2012, la quale, da una parte, statuiva che "in materia di mediazione obbligatoria ... nel giudizio conseguente all'opposizione della convalida dello sfratto, è la parte intimante che ha l'onere di promuovere il tentativo di mediazione", sicché, ove non vi provveda, o vi provveda oltre il termine assegnato dal Giudice, subisce declaratoria di improcedibilità della domanda di sfratto; dall'altra, ciononostante precisava che "dichiarata l'improcedibilità della domanda ... non viene meno l'efficacia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex 665 c.p.c..
Ritiene questo Giudicante di optare, conformemente a Tribunale Bologna, Sez. II, 17 novembre 2015, n. 21324, per una terza via, che comporta:
- la distribuzione dell'onere di attivazione della mediazione obbligatoria in capo ad entrambe le parti, seppure con diversi effetti, stante la indiscutibile esistenza del provvedimento giurisdizionale consistente nella ordinanza di rilascio (tipico esempio di condanna con riserva; nella fattispecie: delle eccezioni dell'intimato-opponente);
- l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena originato dall'opposizione dell'intimato, stante la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
- il travolgimento (per improcedibilità) delle domande delle parti che siano ulteriori rispetto a quella proposta dal locatore intimante sfociata nell'ordinanza di rilascio;
- la preservazione dell'efficacia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio stessa, idonea a dispiegare i propri effetti al di fuori del processo di opposizione, in quanto non travolta dalla declaratoria di improcedibilità, poiché provvedimento anticipatorio di condanna sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella pronuncia di successiva sentenza di merito reiettiva dell'originaria domanda (laddove la declaratoria di improcedibilità, diversamente, opera meramente sul piano del rito).
Occorre sul punto eseguire quindi alcune precisazioni.
Deve difatti ritenersi, con riferimento ad opposizione a decreto ingiuntivo, che il mancato esperimento della mediazione facoltativa giovi al convenuto opposto e comporti la definitività del decreto ingiuntivo in applicazione, sistematicamente indotta,, in quanto:
a) è l'opponente, e non l'opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo, così che è l'opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione;
b) la condizione di procedibilità opera solamente nella fase dell'opposizione, altrimenti, diversamente opinando, si introdurrebbe una sorta di "improcedibilità postuma" della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente, in una fase posteriore;
c) si applicherebbe un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal dlgs 28/2010, in contrasto con il disposto art 647 c.p.c.. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, prevede che il Giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti adottati, cui è informato il procedimento di ingiunzione (atteso come ogni qualvolta si verifichi una vicenda processuale che impedisce al procedimento di opposizione di procedere, le conseguenze ricadono legislativamente sull'opponente; così, a titolo di esempio, ai sensi art 653 c.p.c., in forza del quale, in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo che già non ne sia munito acquista efficacia esecutiva);
d) si invererebbe, in caso contrario, un risultato eccentrico rispetto le regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio, eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto;
e) una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l'obiettivo deflattivo del contenzioso, certamente avuto a mente dal Legislatore laddove ha introdotto l'istituto della mediazione, atteso difatti come il creditore, che non abbia ottenuto soddisfazione in sede di opposizione (in quanto vedutosi dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria), nella maggior parte dei casi sarebbe indotto a riproporre in via giudiziale la medesima domanda.
L'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo , deve per l'effetto essere interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non quale improcedibilità della domanda (monitoria) consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
Ne consegue quindi che il decreto ingiuntivo opposto, in caso di improcedibilità della domanda a ragione di mancata instaurazione del procedimento di mediazione, acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. civ., n. 4294/2004; Cass. civ., n. 849/2000) ed all'opponente è preclusa la riproposizione dell'opposizione.
Calando tali principi alla fattispecie oggi all'attenzione del procedente Ufficio portata è evidente rilevare palese simmetria.
Ed infatti è l'intimato, nei cui confronti il locatore può far valere l'ordinanza di rilascio (immediatamente esecutiva e non impugnabile), ad avere effettivo interesse a coltivare il giudizio a cognizione piena derivato dalla sua opposizione.
È dunque l'intimato ad essere significativamente onerato della instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (una volta che il termine sia stato assegnato dal Giudice) al fine di evitare che l'ordinanza di rilascio si stabilizzi.
Certamente anche il locatore intimante può avere interesse a coltivare la mediazione obbligatoria, ma ciò è vero non con riguardo al provvedimento esecutivo già conseguito e non impugnabile (condanna con riserva delle eccezioni del convenuto), bensì unicamente con riguardo alle ulteriori domande che il locatore abbia proposto (nel caso in esame, la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere).
Il locatore intimante, in altri termini, nella propria posizione giuridica qualificata dall'aver conseguito pronuncia di rilascio, può scegliere di non instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria in quanto, in ipotesi, ha nel contempo constatato la scarsa utilità dell'esecuzione forzata relativa al recupero del credito, così appagandosi del risultato conseguito in sede di procedimento di sfratto.
Ed in tal guisa argomentando, si valorizza altresì la valenza deflattiva dell'istituto della mediazione obbligatoria e si valorizza la valenza decisoria (anticipatoria) dell'ordinanza di rilascio cui può seguire, o meno, il giudizio a cognizione piena determinato unicamente dall'opposizione dell'intimato.
Se tale giudizio (per via di estinzione, anche se non espressamente richiamata dagli articolo 665-667, o per via di declaratoria di improcedibilità) non sfocia in una pronuncia di merito che prenda il posto dell'ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell'ordinanza medesima, in quanto difetta una pronuncia di merito che si saldi ad essa (assorbendola, se si tratta di pronuncia di accoglimento della domanda di condanna al rilascio; caducandola, se si tratta di pronuncia di rigetto della domanda di condanna al rilascio).
A carico dell'intimato opponente, non operoso in mediazione, resta l'effetto della scelta di non avere coltivato la propria opposizione e con essa le proprie eccezioni finalizzate a paralizzare la domanda di condanna al rilascio in favore del locatore.
È quindi possibile concludere nel senso che l'espressione "condizione di procedibilità della domanda" di cui al dlgs 28/2010 deve correttamente intendersi con riferimento:
- alla domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio proposta dall'intimato-opponente;
- alle ulteriori domande (diverse da quella originaria di condanna al rilascio, stante l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore) proposte dal locatore e/o dall'intimato (essenzialmente il pagamento somme).
Tali domande restano travolte dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione proposta dall'intimato; e ciò in quanto non risultano sorrette da una pronuncia in sede di procedimento di convalida che sia idonea a sopravvivere nella fase a cognizione piena.
Al contrario, l'ordinanza di rilascio, non impugnabile e idonea alla stabilizzazione, non risulta intaccata dalla pronuncia di improcedibilità (tenuto oltremodo conto che essa è definita non impugnabile art 665 c.p.c.., e quindi neppure modificabile o revocabile).
Identica sorte avrebbe infine l'ordinanza di rilascio in caso di declaratoria di estinzione del giudizio a cognizione piena.
Conclusivamente sussistono i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e per dare atto del permanere degli effetti dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 14 marzo 2017 all'esito del procedimento di intimazione di sfratto per morosità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ed infatti il locatore, stante la stabilizzazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio (cui non si salda una sentenza di segno decisorio opposto), risulta vittorioso avuto riguardo alla propria domanda di condanna al rilascio stesso dell'immobile (stante l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore).
La liquidazione del compenso deve effettuarsi ai sensi del DM 55/2014: per cause di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00; in ragione delle fasi processuali effettivamente intervenute (studio, introduttiva e decisoria); stimando equo attestarsi sui valori medi indicati, così da liquidarsi Euro 1.620,00, oltre rimborso forfettario, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge ed oltre anticipazioni per complessivi Euro 105,88.
PQM
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione allo sfratto stante la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, dando atto che risulta stabilizzata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 14 marzo 2017 all'esito del procedimento di intimazione di sfratto per morosità rubricato a n. R.G. 886/2017;
- condanna S.A. al pagamento, in favore di T. Avv.to M., in qualità di Custode Giudiziario Esecuzione Immobiliare Tribunale di Alessandria, n. 412/2015, delle spese di lite dallo stesso affrontate nel presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre Euro 105,88 (centocinque/88) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, il 25 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2018.
 

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Sotgia Mediatore Avv. Stefania Sotgia
avvocato inps dal 1991, con funzioni di coordinatore regionale per la Sardegna.
Prima del 91 avvoato libero professionista nel foro di Sassari. Lauereata con 110/110 e lode Titolare di diverse pubblicazioni in materia previdenziale.
Mediatore professionista per aver conseguito il titolo cob CONCILIA srl.
Faccio anche parte dell'organismo di mediazione dell'Ordine Forense di Sassari





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