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La mediazione non esperita correttamente causa l’improcedibilità del giudizio
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Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017
A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.
Letto 3675 dal 17/05/2017
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Commento:
L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento (es, comparsa in mediazione del solo difensore).
Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
ORDINANZA
Il Giudice,
sciogliendo la riserva di cui all’odierna udienza, letti gli atti e verbali di causa, ritenuto le disposizioni di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013),
lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;
rilevato che la norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento;
ritenuto, dunque, che non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.
P.Q.M.
Rinvia per la discussione all’udienza del 17 febbraio 2017, ore 10,00.
Giudice Dr. Marrazzo