L’omessa convocazione alla mediazione di una parte non equivale all'inattività ex art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 che comporta l'improcedibilità della azione

Rss feed
Avv. Nicola Aldo  Solimena

Tribunale di Milano, Sez. XIII, 24.04.2025, sentenza n. 3445

A cura del Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena da Genova.
Letto 53 dal 08/04/2026

Commento:

Con decreto ingiuntivo il Giudice Unico del Tribunale di Milano ingiungeva a Tizio, amministratore, di consegnare a due condomini l'anagrafe condominiale e altra documentazione. L’amministratore opponeva il decreto ingiuntivo chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva. I due condòmini opponenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione. Nel frattempo, l’amministratore Tizio veniva revocato.
Alla prima udienza il giudice disponeva la mediazione obbligatoria. L'opponente insisteva nella improcedibilità del decreto opposto in quanto la mediazione non era stata svolta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La giudice disponeva pertanto che la mediazione fosse esperita anche nei confronti del Condominio.
Si costituiva nel frattempo il nuovo amministratore Caio richiedendo l’estromissione dell’amministratore Tizio, la cessazione della materia del contendere perché nel frattempo l’anagrafe era stata consegnata e far accertare che Tizio aveva opposto il DI senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Il tribunale osserva che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.
Nel caso di specie, il tribunale ritiene che la omessa convocazione alla mediazione del Condominio non può paragonarsi con l'inattività di cui all'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 che comporta l'improcedibilità della azione; piuttosto deve ritenersi che la procedura di mediazione sia stata attivata nei termini ma non correttamente, conseguentemente è stata disposta la integrazione della mediazione anche nei confronti del Condominio che ha avuto esito negativo.
La domanda è dunque procedibile. Nel merito, l’ex amministratore opponente viene condannato alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (non avrebbe dovuto vietare l'accesso al registro dell'anagrafe condominiale a un condòmino invocando il diritto alla privacy).°
Si veda anche
https://www.altalex.com/documents/2025/06/06/accesso-anagrafe-condominiale-non-negato-motivi-privacy
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/l-accesso-all-anagrafe-condominiale-non-puo-essere-negato-motivi-privacy-AHwMEYe
https://ildiritto.it/condominio/accesso-allanagrafe-condominiale-la-privacy-non-limita-il-diritto/
 
 

Testo integrale:

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Avv. Nicola Aldo  Solimena Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena
Sono iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Genova dal 2008 e svolgo l'attività sia giudiziale che stragiudiziale in ambito civilistico con particolare riferimento alla responsabilità civile, professionale e medica, all'infortunistica, alla materia contrattuale ed alla materia immobiliare (amministrazioni patrimoniali e condominiali) oltre all'attività diretta al recupero crediti.

Ho deciso di intraprendere questo percorso come mediatore perché credo che la mediazione sia uno strumento ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









MASSIMARIO 2026