Testo integrale:
Tribunale di Lecce
I Sezione Civile
Il Tribunale Lecce, I Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati,
Dott.ssa Piera Portaluri Presidente
Dott.ssa Federica Sterzi Barolo Giudice
Dott. Maurizio Rubino Giudice Relatore
Letti gli atti del procedimento ex artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp att. C.c. iscritto al n. ___/2014 R.G., sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 6.3.2015;
Rilevato che la disposizione di cui al numero 12 bis) dell’art. 2643 c.c., introdotta dall’art. 84 bis del D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni nella L. n.98/2013, dispone che debbano rendersi pubblici col mezzo della trascrizione “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;
Considerato che il predetto dettato normativo è assolutamente chiaro nello stabilire la trascrivibilità dei suddetti accordi;
Rilevato che all’affermazione della possibilità che gli accordi de quibus siano trascritti è possibile pervenire non soltanto in base all’interpretazione letterale del testo normativo, ma anche attraverso l’esegesi del medesimo secondo un criterio teleologico.
Ritenuto, infatti, che la circostanza che la norma che, novellando l’art.2643 c.c. vi ha introdotto il citato n. 12 bis) non sia contenuta nel medesimo testo normativo che ha riaffermato la natura di condizione di procedibilità del previo esperimento di mediazione per le controversie indicate nell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, venuta meno a seguito della sentenza n. 272/2012, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma, appaia chiaro indice della volontà del Legislatore di superare gli ostacoli e la difficoltà incontrate , subito dopo la sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico, dell’istituto della mediazione, compresa la non trascrivibilità degli accordi con i quali le parti conciliavano la lite accertando l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà, da parte di una di esse, di un bene originariamente appartenente all’altra;
Ritenuto che né il dato letterale della nuova norma, né tantomeno la ratio della medesima legittimino una sua interpretazione restrittiva che, così come opinato dalla reclamata, ne limiti l’applicazione ai soli accordi mediante i quali le parti manifestino una “volontà translativa”, e non già meramente dichiarativa dell’avvenuta usucapione;
Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, che il reclamo meriti accoglimento e che debba quindi ordinarsi alla reclamata di procedere alla trascrizione dell’accordo di mediazione che ha accerta l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore della reclamante, della proprietà del terreno in agro___ alla contrada____ censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio____ ;
Rilevato che le spese sostenute dal reclamante per il presente procedimento vanno dichiarate irripetibilit, avendo esso natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, sicché, non essendo ravvisabile una parte vittoriosa ed una soccombente, non può provvedersi alla condanna alle spese (Cass. n. 2095/2011);
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo e, per l’effetto, ordina alla reclamata di procedere alla trascrizione dell’accordo di mediazione del 24.7.2014 che ha accertato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore del reclamante, della proprietà del terreno in agro di___ alla contrada ___ censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio___ particella____ .
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Lecce, nella Camera di Consiglio del 24.4.2015.
Il Giudice est.
Dott. Mario Rubino
Il Presidente
Dott.ssa Piera Portaluri