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Il mediatore può formulare una proposta avvalendosi di un consulente
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Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016
A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 2379 dal 03/11/2016
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Commento:
Per il Tribunale di Napoli la mancata adesione del convenuto non limita i poteri del mediatore che può formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico iscritto presso l’albo del tribunale.
Detta proposta, però, dovrà essere comunicata alla parte assente, insieme all’avviso sulle conseguenze che ne discendono in caso di mancata accettazione (ar.13 commi 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).
Sul mediatore, invece, grava l'onere di verbalizzare l'eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Ed infatti, solo leggendo il contenuto del verbale di mediazione il giudice potrà valutare il regolare svolgimento della procedura di mediazione, ed applicare le sanzioni di legge previste per la mancata partecipazione personale delle parti e la mancata adesione del convenuto (che vanno dalla improcedibilità della domanda, per l'istante, alla sanzione di una somma pari al contributo unificato del giudizio, per il convenuto, oltre l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, secondo alcuna giurisprudenza di merito).
Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Udienza del 10.10.2016
Dr. Pasquale Ucci
Il Giudice
Letto l’art. 5 comma 2 della Legge 28/2010,
valutata la natura della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili;
considerate le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni difensive delle parti;
Per Questi Motivi
dispone l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
1) Comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci;
2) Presenza fin dal primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
3) Formulazione di una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4) Comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”.
5) Formazione di un processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Assegna alle parti giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo tribunale;
rinvia la causa all’udienza del 23.2.2017 ore 9.30 per la verifica dell’esito del procedimento di mediazione stabilendo fin da ora ex art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ.; all’udienza del 23.3.2017 ore 9.25 per il conferimento dell’incarico al CTU nominato da questo Tribunale; all’’udienza del 17.7.2017 ore 9.30 per l’esame della relazione del CTU e l’udienza del 16.7.2018 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni;
Autorizza e da atto che entrambe le parti ritirano la propria produzione e da letture alle parti del presente verbale
E’ verbale, alle ore 12.50
Il Giudice
Dr. Pasquale Ucci