Commento:
Il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusta l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, là dove taluni elementi della causa siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione. Tanto avviene, in particolare, dove la causa interessi, dal punto di vista soggettivo, due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare.
Il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusta l'art. 5, c. 3, D.Lgs. 28/2010Invia ad un amico |
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Tribunale di Varese, ordinanza 6 luglio 2011A cura del Mediatore Staff 101Mediatori da Lecce.Letto 7458 dal 14/09/2011 |
Testo integrale:
Si riporta un breve estratto dell'ordinanza in oggetto.
Il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusta l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, là dove taluni elementi della causa siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione. Tanto avviene, in particolare, dove la causa interessi, dal punto di vista soggettivo, due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare, destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole e, quindi, allorché meriti di essere salvaguardata la possibilità di conservazione del vincolo affettivo in essere, posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse (pubblico) alla “pace sociale”, favorendo il raggiungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali.
La legge non specifica quale sia la parte che debba pronunciarsi sull’invito: se quella in senso sostanziale o il rappresentante legale. Deve, però, ritenersi che l’adesione all’invito costituisca una estrinsecazione del potere di cui all’art. 84, comma I, c.p.c. e quindi l’avvocato possa pronunciarsi in merito all’adesione o non. Depone verso tale soluzione anche il dato normativo che “contestualizza” invito e rinvio per l’adesione, non agevolmente immaginabile ove il Giudice dovesse, invece, rivolgere l’invito alla parte sostanziale, in genere assente dalle udienze civili se non richiesta di comparire (v. artt. 117, 185 c.p.c., etc.) E’, però, ovvio, che, di fronte all’invito, pur se muniti di procura e pur se dotati del relativo potere, gli avvocati abbiano diritto a conferire con il cliente per fare in modo che la loro decisione sia rispettosa dell’attuale desiderio/bisogno del loro assistito. Possono, cioè, ottenere un breve rinvio della causa ai fini di una adesione all’invito più consapevole.