Commento:
Il caso in esame riguarda un giudizio in materia di diritti reali nel quale la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale assegnava dapprima il termine per adempiervi e, successivamente, così statuiva:
Il Tribunale assegnava dapprima il termine per adempiervi e, successivamente, così statuiva:
- la presenza personale delle parti agli incontri di mediazione è necessaria ed inderogabile;
- la parte può conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto, il quale dovrà essere munito, però, di procura speciale sostanziale per il procedimento di mediazione;
- la procura speciale rilasciata al difensore per il procedimento di mediazione non può essere autenticata da quest’ultimo e, in ogni caso, nel novero dei poteri con essa attribuiti al difensore non vi è quello di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte;
- dalle risultanze del verbale negativo di mediazione emergeva la partecipazione personale all’incontro di uno solo dei due attori, mentre l'altro era comparso a mezzo del legale senza che vi fosse la prova circa la sussistenza di una procura speciale sostanziale.
Per tali ragioni, la domanda giudiziale veniva dichiarata improcedibile.