Il primo DECRETO 1° agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)
in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/SG
disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Tale domanda, va presentata sulla specifica piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Il decreto delinea agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 il contenuto della domanda. Tale domanda va presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa.
Ai sensi dell’art. 8, ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
L’art. 12 prevede inoltre che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
L’art. 15 prevede le cause di revoca.
Il secondo DECRETO 1° agosto 2023
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)
in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco30giorni=false
determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Anche in questo caso, ai sensi dell’art. 3, le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.
Ai sensi dell’art. 4 ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
Gli elementi che devono essere contenuti nell’istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato sono indicati all’art. 5.
L’art. 6 stabilisce che il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.
L’art. 7 prevede che ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento di convalida previsto dall'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno (art. 8)
Anche questo credito di imposta, riconosciuto è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate (art. 9).
Il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere (art. 12).
Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia (art. 13).
Si veda
https://www.ordineavvocatigenova.it/news/11-08-2023-mediazione-riforma-cartabia-nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023.html
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/mediazione-gazzetta-decreti-crediti-fiscali-e-gratuito-patrocinio-AFVtybU
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_965153_operativi_i_crediti_di_imposta_per_mediazione_e_negoziazione_assistita.aspx