Da alcuni giorni è stata pubblicata la relazione conclusiva della “Commissione di studio per le Adr”, voluta dal Ministro Orlando con il d.m. 7 marzo 2016, per l’elaborazione di una ipotesi di riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
Nell’ambito della mediazione, materia che più c’interessa da vicino, la Commissione ha studiato e quindi ipotizzato alcune importanti modifiche normative con l’obiettivo di renderla più efficace, potenziando il suo significato culturale così come auspicato dal Legislatore, ed evitando che essa sia percepita o ridotta come una mera condizione di procedibilità con cui deflazionare il contenzioso pendente.
Ecco in sintesi le principali novità:
Cliccando sul link che segue può leggersi il testo integrale della relazione e delle proposte
Nell’ambito della mediazione, materia che più c’interessa da vicino, la Commissione ha studiato e quindi ipotizzato alcune importanti modifiche normative con l’obiettivo di renderla più efficace, potenziando il suo significato culturale così come auspicato dal Legislatore, ed evitando che essa sia percepita o ridotta come una mera condizione di procedibilità con cui deflazionare il contenzioso pendente.
Ecco in sintesi le principali novità:
Ambito | Proposta |
Estensione dell’obbligatorietà della mediazione | - estendere l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21.9.2023 (10 anni dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013). - estendere la condizione di procedibilità ad altre materie, e cioè ai settori in cui sono già competenti le Camere di Commercio (contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario) e ai rapporti sociali concernenti le società di persone, incluso il caso in cui sia parte l’erede o il legatario di un socio; |
Primo incontro di mediazione effettivo | Rendere effettiva anche la mediazione che precedere il giudizio (oltre quella delegata) |
Presenza personale delle parti in mediazione | Previsione di un preciso obbligo di partecipazione delle parti, di persona o, se sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante diverso dal difensore. |
Ordinanza del giudice di invio in mediazione |
Previsione dell’obbligo di motivazione per il giudice che disponga l'invio in mediazione (mediazione delegata). |
Proposta del mediatore |
Introduzione del divieto di formulazione della proposta del mediatore qualora la parte convocata non sia comparsa |
Costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione | Il primo incontro, pur se obbligatorio, non è più gratuito. Secondo la proposta di modifica, all’art..17 c.5ter si legge “(…) al primo incontro, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all’organismo l’importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. La proposta di modifica pertanto prevede costi calmierati, ed elimina la totale gratuità, anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore. Possibilità per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare. |
Patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e facilitazioni fiscali per organismi |
Si propone di rendere ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche quando la mediazione abbia effetto positivo e renda inutile il processo. Rimane ferma la disposizione che esonera la parte dal pagamento dell'indennità ma viene previsto che l'organismo possa detrarre fiscalmente l'ammontare equivalente all'indennità che gli sarebbe spettata. |
Mediazione e consumatori |
Proposta in materia consumeristica di escludere l’obbligo di assistenza del legale in mediazione, per i contratti di vendita o servizi tra professionisti e consumatori |
Altre proposte |
- Obbligo di partecipazione della P.A: - l’improcedibilità viene limitata al solo mancato svolgimento della mediazione e non al mancato avvio entro i 15 giorni dal provvedimento del giudice; - il mancato svolgimento della mediazione in appello rende improcedibile non più la domanda giudiziale bensì l’appello principale o quello incidentale; - estensione della mediazione ai contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, di fornitura e somministrazione, di concorrenza sleale c.d. pura, i contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali, i rapporti sociali inerenti le società di persone; è apparso opportuno, per le controversie di competenza del Tribunale per le imprese, porre un limite di valore (euro 250.000). - nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo si auspica un intervento normativo per dirimere i due diversi e opposti orientamenti giurisprudenziali che a seconda dei casi, onerano dell’avvio l’opposto o l’opponente. |
Cliccando sul link che segue può leggersi il testo integrale della relazione e delle proposte