Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 14.09.2023 n. 1200/2023

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Il Consiglio di Stato emana un parere sul Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Letto 1043 dal 05/10/2023



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Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 14.09.2023 n. 1200/2023
 
Il consiglio di Stato ha emanato il parere sul “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” norma di rango secondario attuativa del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 modificato dal d.lgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia).
 
Il parere ha ad oggetto i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 che disciplinano i requisiti per l’iscrizione dell’Organismo di mediazione presso il Registro e l’elenco dei formatori per la mediazione e il nuovo art. 16-bis che disciplina gli enti di formazione.
 
Lo Schema è così organizzato:
  • capo I (articoli 1 e 2) disposizioni generali;
  • il capo II (articoli da 3 a 11) principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione;
  • capo III (articoli da 12 a 22) tenuta del registro e degli elenchi, procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza;
  • capo IV (articoli da 23 a 27) percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
  • capo V (articoli da 28 a 34) indennità e spese di mediazione, tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati;
  • capo VI (articoli da 35 a 41) procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti;
  • capo VII (articoli da 42 a 50) disposizioni transitorie e finali e raccolta dei dati.
Il Consiglio di Stato muove alcune critiche al provvedimento e richiede al Ministero l’invio di documentazione supplementare. In generale, vengono segnalati refusi, difetti di coordinamento tra le diverse parti del provvedimento, ripetizioni, mancanza di termini entro cui effettuare gli adempimenti richiesti, invito a maggior chiarezza (ad esempio quando si menzionano i “sistemi che ne rendono possibile il download o (…) su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà”).
 
Degno di nota è il rilievo mosso all’art. 5 comma 1, lett. c) dello schema nella misura in cui invita il Ministero a definire parametri di riferimento per tale attestazione, per conferire oggettività agli eventuali profili di inconciliabilità delle attività istituzionali col servizio di mediazione. Analoga osservazione viene formulata con riguardo all’articolo 11, comma 2, lettera b), con riferimento ai requisiti di serietà per l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione degli enti pubblici.
 

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