Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE
TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1625/2021 di R.G., promossa da: T.XXX D.XXXX, - attore –
contro
CONDOMINIO RESIDENZA G - convenuto –
CONCLUSIONI
Per l' attore: Nel merito in via principale: 1) accertare e dichiarare che in data 31.03.2021 l'Assemblea nominava l'Ing. G.XXXXXX M.XXXXXXXXX quale amministratore del C.XXXXXXXX, sanando i vizi della delibera del 23.07.2020; 2) conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della già avvenuta liquidazione delle spese legali sino al provvedimento che ha dichiarato l'incompetenza per valore della causa r.g. n. 4652/2020 da cui origina il presente procedimento; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill. mo Giudice adito non ritenga di dichiarare la cessazione della materia del contendere: 1 ) accertare e chiarare che l'Assemblea del C.XXXXXXXX R.XXXXXXX G.XXXX in data ha deliberato 23.07.2020 ha deliberato al punto n. 3 ha nominato l'Ing. G.XXXXXX M.XXXXXXXXX Amministratore pro tempore per l'esercizio 2020, delibera approvata con il voto contrario dell'odierno attore; 2) accertare e dichiarare che la predetta delibera è annullabile per violazione di legge e regolamento come indicato in atti; 3 ) conseguentemente dichiarare nulla e/o annullabile la deliberazione assunta dall' Assemblea in data 23.07.2020, relativamente al punto n. 3; 4) con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva (...).
Per il convenuto: Voglia l'Ill. mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'attore relativa alla delibera del 23.07.2020 per violazione dell'art. 1137, co. 2, c.c.; in via principale nel merito - rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, riconoscendo la legittimità e la validità delle delibere assunte durante l'assemblea del 23.07.2020; - respingere in ogni caso le domande tutte formulate dall'attore, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Richiesta di distrazione delle spese. L'avv. Lo B.XXXXX chiede che il giudice, con la sentenza, Voglia distrarre a suo favore i compensi e le spese anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. S.XXXXX DEI PRECEDENTI DI F.XXX E PROCESSUALI
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. T.XXX D.XXXX conveniva in giudizio davanti all'intestato Ufficio il Condominio "R.XXXXXXX Genova", ubicato in Vigevano (PV ) , XXXXXXXXXXXX, /, per vedere dichiarata, previa sospensione, la nullità e/o l' annullabilità di alcune deliberazioni assunte dalle assemblee condominiali del 27.11.2019 e del 23.7.2020. In apertura della causa, che prendeva il numero di R.G. 4652/2020, erano emesse l'ordinanza del 25.1.2021 di reiezione dell'istanza di sospensione e l'ordinanza del 17.3.2021 di separazione della domanda avente ad oggetto nello specifico la deliberazione adottata nell' assemblea del 23.7.2020 riguardante la nomina del nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario. La separazione era motivata dal fatto che solo tale ultima domanda rientrava nella cognizione del Tribunale, dovendo le altre essere deferite al Giudice di Pace in ragione del valore della controversia. L'attore, che aveva espresso voto contrario alla nomina di cui sopra, ha impugnato della deliberazione, sostenendo in particolare che si sarebbe trattato di una "elezione-farsa" in cui il predetto, coniuge dell' amministratore dimissionario, era già sicuro di poter contare sui 500 millesimi per la sua nomina poiché l'assemblea era stata convocata solo dopo aver ricevuto la sicurezza che i condomini avrebbero partecipato in numero necessario per nominarlo amministratore e che tale nomina era avvenuta mediante il voto del condomino che aveva conferito una delega (evidentemente nulla!) all'Ing. M.XXXXXXXXX stesso, in evidente spregio delle disposizioni di legge che vietano il conferimento di deleghe all'amministratore di condominio.
I.XXXXXXXXXXX convenuto, costituitosi in giudizio, rilevava che, al momento del voto, il M.XXXXXXXXX non era ancora amministratore, sicché non si poneva il problema dell' applicabilità dell'art. 67 comma 5 c.c., e che, in ogni caso, egli si era astenuto dal partecipare al voto su tale deliberazione.
Nel corso del giudizio, con deliberazione assunta il 31.3.2021, l'assemblea affidava al M.XXXXXXXXX il mandato anche per l' esercizio 2021. Con ordinanza dell'8.7.2021, all' esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15.9.2021 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i.), nella quale venivano assegnati i termini brevi di giorni venti per il deposito delle conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dal convenuto, di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del Termine decadenziale di trenta giorni di cui all' art. 1137 comma 2 c.c. L' art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo Il presso la segreteria dell'organismo.
Nella specie, la domanda di mediazione era stata ricevuta dal convenuto, secondo quanto dallo stesso dichiarato, il 7.8.2020 (quindi, tempestivamente) ed il verbale di fallita conciliazione di cui all' art. Il comma 4 D.Lgs. n. 28/2010 reca data 30.9.2020.
Pertanto, ad ipotizzare che il deposito di tale verbale sia stato effettuato alla suddetta data, il termine per la proposizione dell'impugnazione sarebbe scaduto il 30.10.2020, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta, secondo quanto dichiarato dallo stesso convenuto, il 19.10.2020.
Ancora in via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell’eccezione, sollevata dall' attore, di cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione della deliberazione del 31.3.2021. Infatti, come risulta dal verbale dell'assemblea del 23.7.2020, il M.XXXXXXXXX era stato nominato ed aveva accettato l' incarico "per la gestione 2020". Vero è che, ex art. 1129 comma 10 c.c., l'incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata, tuttavia, la circostanza che fosse stata specificamente indicata, nell' assemblea del 23.7.2020, una durata prestabilita (riferita alla gestione 2020) e poi, nella successiva assemblea del 31.3.2021, un'ulteriore durata prestabilita (riferita alla gestione 2021), porta a ritenere che la compagine condominiale avesse inteso regolare di volta in volta la durata del relativo mandato.
Ciò premesso, il motivo di impugnazione è infondato.
Non rileva ai fini della validità della nomina, il rapporto di coniugio con il precedente amministratore, mentre la circostanza che esso avesse collaborato in passato ossia, prima della nomina stessa all'attività amministrativa di concerto con il precedente amministratore, se anche vera, non inciderebbe sulla possibilità di ricevere il mandato, tenuto conto che, peraltro, tale ultimo amministratore non era stato revocato ma si era dimesso dall'incarico.
Per quanto riguarda la delega conferita, al momento della votazione il M.XXXXXXXXX non era ancora amministratore, sicché non trova applicazione il divieto di cui all'art. 67 comma 5 c.c.
Oltre a ciò, il voto espresso dal predetto per conto del delegante M.XXXX risulta essere di "astensione ". Peraltro, se anche fosse stato favorevole, non sarebbe comunque di per sé causa di annullamento: infatti, il voto in assemblea condominiale da parte di chi si trovi in conflitto di interessi non è regolato dall' art. 1394 c.c. bensì dall' art. 2373 c.c., il quale ultimo pone come presupposti che il voto sia determinante e che la deliberazione possa arrecare danno (cfr., Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 1853 del 25.1.2018), condizioni sulle quali l'attore nulla deduce. La domanda deve quindi essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per quanto riguarda l'attività giudiziale, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed in conformità alla nota presentata dal convenuto, che contiene l'indicazione di importi inferiori ai valori parametrici medi.
Quanto alla mediazione obbligatoria, deve essere liquidato l'importo di 510, 00, pari al valore parametrico medio riguardante la sola fase di attivazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge la domanda dell'attore di nullità e/o annullamento della deliberazione di cui al punto 3 del verbale dell'assemblea condominiale del 23.7.2020;
2. condanna l'attore stesso alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore afferente alla mediazione obbligatoria ed all'attività giudiziale, in complessivi 5.810, 00, oltre 15% spese generali, C.XXX. ed I.V.A. come per legge, disponendone al contempo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. G.XXXXXX Lo B.XXXXX come da istanza da questa presentata.
Così deciso in Pavia il 18 novembre 2021.
Il Giudice Dott. Luciano Arcudi