La novità introdotta dalla Riforma Cartabia in tema di primo incontro e di spese di mediazione.

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Avv. Elena De Lazzari

Breve “manuale operativo di soccorso per gli avvocati” su quelle che sono le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in relazione al “nuovo” primo incontro di mediazione ed alle spese da affrontare.

A cura del Mediatore Avv. Elena De Lazzari da Padova.
Letto 1016 dal 20/02/2024

Il presente contributo è volto a chiarire uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla già citata riforma in tema di mediazione che è ad oggi ancora poco conosciuto dagli “addetti ai lavori”: la modifica strutturale del primo incontro di mediazione che da meramente informativo è diventato a tutti gli effetti “sostanziale”, con conseguente adeguamento anche di quelli che sono i costi dello stesso. 
1. Il nuovo primo incontro di mediazione.
Come già anticipato una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione è quella che vede passare il primo incontro da meramente informativo ad effettivo. Fino a pochi mesi fa, infatti, capitava che le parti si presentassero al “primo appuntamento” mosse sostanzialmente da due sentimenti ambivalenti: da una parte miravano ad utilizzare il primo incontro per acquisire informazioni sulla posizione dell’altra parte nell’ottica di un futuro giudizio e dall’altra guardavano lo stesso con una sorta di diffidenza mista a curiosità. Se, infatti, il mediatore, nei pochi minuti nei quali illustrava alle parti le caratteristiche dell’istituto ed i vantaggi che lo stesso poteva portargli, riusciva a “carpire” la loro attenzione superando la diffidenza per questo istituto, allora era per lui possibile avere qualche chance di aiutarli a risolvere la questione portata alla sua attenzione; se ciò, al contrario, non avveniva, allora era altamente probabile che il primo incontro si risolvesse in un “nulla di fatto”. A seguito dell’entrata in vigore in data 30.06.23 della parte della riforma Cartabia che potremmo definire come la più rilevate in tema di mediazione e, cioè, quella che riguarda il nuovo primo incontro, tutto è cambiato, ed accanto ad una partecipazione allo stesso più “consapevole” delle parti e dei loro difensori non finalizzata meramente all’ottenere il famoso “verbale negativo”, si è posto anche il problema di quali costi dovessero essere sopportati dalle parti per iniziare o aderire ad una mediazione
L’art. 16 del D Lgs. 28/10, così come riformato, prevedeva, infatti, che “le indennità spettanti agli organismi sono disciplinati da apposti decreti del Ministro della giustizia”, ma la citata normativa di attuazione è stata emanata solo quale che mese dopo rispetto all’entrata in vigore della riforma del primo incontro e precisamente a fine ottobre 2023. Nelle more molti Organismi, pur dovendo applicare la normativa “nuova” per quanto riguardava il primo incontro, hanno continuato ad utilizzare le vecchie tariffe sino a metà novembre 2023 chiedendo in sostanza alle parti solo il versamento delle spese di avvio (i “famosi” 40 o 80 euro + IVA). Dal 15.11.23 (giorno in cui è entrato in vigore il DM 150/23), invece, tale gap è stato colmato e si sono iniziate ad applicate le cd “nuove tariffe” appositamente pensate sulla base delle caratteristiche del “nuovo primo incontro”. 
2. Gli attuali costi di mediazione.
Come già anticipato dal 15.11.23 sono entrate in vigore le “nuove tariffe” di mediazione che posso essere così riassuntivamente ripartite (gli importi sono al netto dell’IVA): 
a)     spese di avvio (oltre alle spese vive) che da due scaglioni passano a tre: 
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000; 
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000; 
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000 ed indeterminato; 
b)    spese di mediazione per il primo incontro
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e quelle di valore indeterminabile basso; 
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000 e per quelle di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e quelle di valore indeterminabile alto;
c)      spese di mediazione per gli incontri successivi al primo.
In sostanza, quindi, per “iniziare” o per “aderire” alla mediazione oggi dovranno essere corrisposte non solo le spese vive, ma anche le spese di avvio e quelle di mediazione per il primo incontro. Al tavolo della mediazione potrà, poi, accadere che il procedimento si concluda direttamente al primo incontro senza conciliazione tra le parti: saranno allora dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti a) e b) di cui sopra; oppure che, al contrario, le parti si concilino: in tal caso saranno altresì dovute le ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in conformità all’articolo 30¹ (per gli organismi pubblici in conformità alla tabella  di cui all’allegato A del DM 150/23, e per quelli privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione, con una maggiorazione del 10%).
Nel caso in cui, invece, il procedimento prosegua con incontri successivi al primo e si concluda senza conciliazione saranno dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A già citato o secondo la tabella redatta in conformità all’art. 32 ed approvata  dal responsabile   del   registro,   detratti   gli   importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro; al contrario se l’accordo dovesse essere raggiunto in un incontro successivo al primo sarebbero dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A o secondo la tabella approvata  dal  responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro, con una maggiorazione del 25%. 
Importante è sottolineare, poi, che nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando la stessa è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione (spese di avvio e di I incontro) e le eventuali ulteriori spese di mediazione sono ridotte del 20%
Sono, infine, previsti degli aumenti per le posizioni particolarmente complesse (come, ad esempio, quelle in cui è richiesto al mediatore un impegno ulteriore alla luce della presenza di molte parti o la fissazione di svariati incontri, o ancora quelle in cui è espletata una consulenza tecnica in mediazione o viene richiesta la formulazione di una proposta da parte del mediatore) pari al 20% da applicarsi su accordo tra le parti oppure senza nel caso di mediazioni ove l’accordo a definizione del procedimento intervenga dopo il primo incontro.
 
3. L’importanza per gli Organismi di formare dei “buoni mediatori”.
Da una breve disamina di quella che è la nuova normativa in tema di costi di mediazione appare subito evidente come questi ultimi siano in sostanza aumentati, probabilmente sulla base della considerazione operata dal legislatore che gli Organismi di mediazione e gli stessi mediatori debbano diventare, se non lo sono già, dei soggetti altamente preparati e formati ad hoc per erogare un servizio sempre più di qualità e legato ad una sempre maggiore specializzazione. L’altra probabile considerazione che ha mosso in questa direzione il legislatore, molto meno “poetica” e più legata a ragionamenti contingenti, è probabilmente quella di provare ancora una volta a dissuadere le parti dal proporre un giudizio, opera di persuasione che passa certamente dalla considerazione che dopo aver affrontato un esborso iniziale non irrisorio, le stesse sono senza dubbio più “motivate” ad impegnarsi nella mediazione. 
Se prima della riforma accadeva, infatti, che i mediatori alcune volte si sentissero chiedere in modo più o meno plateale di redigere un “verbale negativo” in quanto la reale volontà delle parti era molto spesso unicamente quella di assolvere la condizione di procedibilità prevista dalla normativa per poter poi instaurare il giudizio e tutto sommato il “costo” per detto “servizio” era assolutamente contenuto (molte volte inferiore a 50 euro già ivato), ora le aspettative che le parti riporranno nel mediatore saranno, si spera, del tutto diverse. Arrivare al primo incontro avendo già corrisposto un importo che inizia ad essere sotto molti aspetti “più impegnativo”, unito alla circostanza che le parti sono già “in mediazione” ed all’incentivo che prevede per i giudizi di valore più contenuto solo un piccolo “surplus” rispetto a quanto già corrisposto per avere un verbale di accordo con lo stesso valore di un provvedimento del Giudice (se le parti sono assistite da avvocati), credo che siano elementi che aiuteranno i soggetti interessati a porsi in un’ottica diversa rispetto a quella con cui veniva prima affrontato quest’istituto. Le parti chiederanno certamente di più al mediatore, probabilmente legittimando anche la loro richiesta sulla base dell’esborso effettuato, ma metteranno così il professionista nelle condizioni di poter esperire effettivamente e realmente il proprio compito di facilitatore del dialogo e di aiuto nella risoluzione del conflitto. Da questo punto di vista sarà, pertanto, importante per tutti avere un mediatore preparato e specificatamente formato, in modo da offrire un servizio che, proprio alla luce dei costi che le parti devono affrontare per accedervi, diventa sempre più “specializzato”. 
 
4. Conclusioni.
Solo il tempo potrà fornire un’indicazione in merito a come si evolverà la mediazione ed una valutazione sulla normativa appena entrata in vigore. A mio avviso quest’ultima certamente non incentiva, almeno nel “breve termine”, il ricorso a quest’istituto in tutti i casi di mediazione volontaria, dal momento che l’aumento dei costi per accedervi fungerà senza dubbio in un primo periodo da potente disincentivo. Se, infatti, prima della riforma in molti casi le parti (o meglio parte istante) spesso attivava detto procedimento di risoluzione alternativa come “ultima istanza” pur di evitare un giudizio che in molti casi e “sotto sotto” non aveva molta voglia di intraprendere per varie ragioni; ora tale comportamento sarà sicuramente disincentivato da un costo che non è più così irrisorio (soprattutto per le liti di valore più basso). L’auspicio di chi scrive è, però, che le novità introdotte che dovranno per forza essere applicate in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, possano aiutare, soprattutto gli avvocati, ad affrontare l’istituto con uno spirito diverso ed a non considerare più gli Organismi di mediazione come mere “fabbriche di verbali negativi”, ma di rivolgersi a loro ben consci della professionalità che gli stessi hanno e dell’aiuto che possono concretamente dare a loro ed ai loro assistiti per risolvere, se non in via amichevole, quantomeno in via stragiudiziale la controversia. 
Visto che il presente contributo tratta di questioni economiche, mi permetto da ultimo di evidenziare che accanto alle “nuove tariffe” la riforma Cartabia ha previsto anche alla mediazione l’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nonché determinato interessanti incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita (art. 20 D. Lgs 28/10 così come modificato e DM 1 agosto 2023) e che, una novità, seppur non così recente, è anche quella che ha voluto “premiare” i difensore che raggiungono un accordo in mediazione (mi riferisco evidentemente art. 4 DM 147/22 che è andato ad incidere sull’art. 20 del precedente DM del 2014 aggiungendo la previsione che: “nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”). Ed allora mi chiedo: considerato tutto è ancora così disincentivante trovare un accordo in mediazione?
 

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Chi è l'autore
Avv. Elena De Lazzari Mediatore Avv. Elena De Lazzari
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e sono iscritta all'Albo degli Avvocati dall'anno 2015.
Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le ...
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