Il tempo rappresenta un elemento fondamentale non solo della nostra vita ma anche della mediazione: ne accompagna lo svolgimento, ne scandisce le fasi e ne determina gli effetti. Nel D.lgs. 28/2010 si rinvengono, infatti, vari riferimenti temporali che regolano i passaggi fondamentali della procedura ed incidono sui diritti sostanziali e sulle azioni processuali delle parti.
- La durata del procedimento
Il primo riferimento temporale è rappresentato dal termine previsto dall’art. 8 del D lgs. 28/2010. La norma in esame dispone, infatti, che l’Organismo di mediazione debba convocare le parti“non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti”. Le parti, assistite dai propri legali, hanno quindi la possibilità di confrontarsi davanti al mediatore per risolvere la controversia in termini estremamente brevi.
Ulteriori elementi temporali riguardano la durata della procedura di mediazione; a tale aspetto il legislatore dedica una disposizione specifica, l’art. 6 del Dlg 28/2010 rubricato precisamente “Durata”. La durata della mediazione varia sulla base della diversa tipologia di procedura:
Ulteriori elementi temporali riguardano la durata della procedura di mediazione; a tale aspetto il legislatore dedica una disposizione specifica, l’art. 6 del Dlg 28/2010 rubricato precisamente “Durata”. La durata della mediazione varia sulla base della diversa tipologia di procedura:
- nella mediazione obbligatoria o volontaria la durata della procedura è di 6 mesi prorogabile di 3 mesi senza previsione di limiti alla proroga; ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. lgs. 28/2010 “Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”
- nella mediazione demandata o delegata, la durata della procedura è di 6 mesi prorogabile una sola volta per ulteriori 3 mesi, ai sensi dell’art 6 comma 2 D. lgs. 28/2010 che recita testualmente “quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi”.
La decorrenza del termine di durata varia sulla base del tipo di mediazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. lgs. 28/2010:
- nella mediazione obbligatoria o volontaria la durata decorre dal deposito della domanda di mediazione
- nella mediazione demandata o delegata decorre dal momento del deposito dell’ordinanza con la quale il Giudice dispone la mediazione.
La proroga, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D. lgs 28/2010 è rimessa alle parti che devono formalizzarla o con accordo scritto da allegare al verbale di mediazione o dandone atto nel verbale; nel caso di mediazione demandata o delegata devono comunicarlo anche al Giudice producendo o l’accordo scritto o il verbale dal quale risulta.
E’ interessante osservare come nelle procedure di mediazione obbligatoria e volontaria il termine sia prorogabile senza alcun limite, mentre nelle procedure di mediazione demandata o delegata il termine possa essere prorogato per una sola volta e, pertanto, il procedimento non potrà durare oltre i 9 mesi. La diversa disciplina trova giustificazione in una pluralità di fattori: innanzitutto, in pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, le posizioni delle parti risultano già delineate, avendo queste acquisito elementi sufficienti per valutare con maggiore consapevolezza le rispettive pretese. La negoziazione si svolge quindi a carte scoperte e, per questo motivo, dovrebbe essere più veloce. Inoltre, vi è l’esigenza di coordinare la mediazione con i tempi del processo già instaurato, il quale non può rimanere sospeso per un periodo eccessivamente lungo o indeterminato. Sul punto si segnala altresì come il decreto legislativo in questione, all’art 7 rubricato “effetti sulla ragionevole durata del processo” precisi che il tempo della mediazione non incide sulla valutazione della durata del processo: infatti il citato articolo prevede espressamente che “Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”.
Un ulteriore elemento che caratterizza la durata del procedimento è rappresentato dal fatto che non è soggetta a sospensione feriale; ne consegue che il mese di agosto deve essere integralmente computato ai fini del calcolo del termine, con la possibilità di svolgere la mediazione anche in tale periodo, a differenza di quanto avviene dinanzi al Tribunale, dove la maggior parte dell’attività processuale è sospesa per la pausa feriale.
E’ interessante osservare come nelle procedure di mediazione obbligatoria e volontaria il termine sia prorogabile senza alcun limite, mentre nelle procedure di mediazione demandata o delegata il termine possa essere prorogato per una sola volta e, pertanto, il procedimento non potrà durare oltre i 9 mesi. La diversa disciplina trova giustificazione in una pluralità di fattori: innanzitutto, in pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, le posizioni delle parti risultano già delineate, avendo queste acquisito elementi sufficienti per valutare con maggiore consapevolezza le rispettive pretese. La negoziazione si svolge quindi a carte scoperte e, per questo motivo, dovrebbe essere più veloce. Inoltre, vi è l’esigenza di coordinare la mediazione con i tempi del processo già instaurato, il quale non può rimanere sospeso per un periodo eccessivamente lungo o indeterminato. Sul punto si segnala altresì come il decreto legislativo in questione, all’art 7 rubricato “effetti sulla ragionevole durata del processo” precisi che il tempo della mediazione non incide sulla valutazione della durata del processo: infatti il citato articolo prevede espressamente che “Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”.
Un ulteriore elemento che caratterizza la durata del procedimento è rappresentato dal fatto che non è soggetta a sospensione feriale; ne consegue che il mese di agosto deve essere integralmente computato ai fini del calcolo del termine, con la possibilità di svolgere la mediazione anche in tale periodo, a differenza di quanto avviene dinanzi al Tribunale, dove la maggior parte dell’attività processuale è sospesa per la pausa feriale.
- Gli effetti temporali prodotti dalla domanda di mediazione
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione ed impedisce la decadenza per una sola volta “congelando” i diritti e le azioni spettanti alle parti sino alla conclusione del procedimento.
La mediazione ha pertanto un effetto sospensivo in quanto crea per così dire una “bolla temporale” dove poter affrontare il problema senza avere la paura di azioni giudiziali o effetti pregiudizievoli ed un effetto interruttivo della prescrizione. Tali effetti si producono, non con il semplice deposito della domanda di mediazione, ma con la ricezione stessa della domanda da parte del destinatario, motivo per cui è consigliabile qualora si sia a ridosso della scadenza di un termine per l’esercizio dell’azione giudiziale, comunicare alla controparte la domanda depositata: infatti il legislatore indica che, fermo l’obbligo in capo all’Organismo di procedere alle comunicazioni di avvio (art. 8, comma 2, D. lgs. 28/2010) la parte istante, ai fini interruttivi e sospensivi, possa comunicare a propria cura e onere all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di mediazione.
La mediazione ha pertanto un effetto sospensivo in quanto crea per così dire una “bolla temporale” dove poter affrontare il problema senza avere la paura di azioni giudiziali o effetti pregiudizievoli ed un effetto interruttivo della prescrizione. Tali effetti si producono, non con il semplice deposito della domanda di mediazione, ma con la ricezione stessa della domanda da parte del destinatario, motivo per cui è consigliabile qualora si sia a ridosso della scadenza di un termine per l’esercizio dell’azione giudiziale, comunicare alla controparte la domanda depositata: infatti il legislatore indica che, fermo l’obbligo in capo all’Organismo di procedere alle comunicazioni di avvio (art. 8, comma 2, D. lgs. 28/2010) la parte istante, ai fini interruttivi e sospensivi, possa comunicare a propria cura e onere all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di mediazione.
- Ulteriori scansioni del tempo nell’ambito della procedura
Altri riferimenti temporali degni di nota si rinvengono:
- nella proposta di conciliazione formulata dal mediatore (art. 11, comma 2, D.lgs. 28/2010) la proposta viene formulata e comunicata alle parti per iscritto e le parti hanno un termine per comunicare la propria posizione; in particolare devono far “pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata”.
- nella mediazione telematica (art. 8 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010) a conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
- nella mediazione condominiale (art. 5 ter D.lgs. 28/2010) “Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
- Conclusioni
Il tempo accompagna la mediazione, si palesa attraverso termini entro i quali compiere una determinata attività o entro i quali comunicare una propria volontà. Il tempo scandisce il ritmo della procedura, ma non è il tempo rigido del Giudice, è il tempo delle parti. Sono queste, infatti, a poter concordare una proroga, stabilire il termine entro cui decidere su un’eventuale proposta del mediatore, fissare il termine per la deliberazione dell’assemblea condominiale o, più semplicemente, individuare la data del successivo incontro, modellando così l’andamento del procedimento secondo le proprie esigenze.
Nel tempo maturano eventi che portano le parti a riflettere e a riconsiderare la controversia da prospettive differenti. Se da un lato, il tempo può quindi rendere il procedimento estremamente veloce, rappresentando un’opportunità di chiudere addirittura una vertenza al primo incontro ossia dopo solo 40 giorni, dall’altro esso assume la funzione di una sorta di “scudo” a tutela dei diritti e delle azioni delle parti, consentendo loro di procedere in funzione delle proprie esigenze, ma evitando prescrizioni e decadenze. In entrambi i casi, le parti hanno la possibilità, con maggiore o minore celerità, di decidere autonomamente del proprio destino, senza dover subire la pronuncia di un Giudice.
L’idea che le parti gestiscano il tempo della mediazione, seppur legata a principi processuali, conferisce alla mediazione un senso di libertà ed il tempo appare come un galantuomo che conduce con l’adeguata sensibilità le parti a compiere decisioni, a prendersi una pausa, a ponderare pro e contro di una vicenda, a superare il passato e a guardare al futuro.
Nel tempo maturano eventi che portano le parti a riflettere e a riconsiderare la controversia da prospettive differenti. Se da un lato, il tempo può quindi rendere il procedimento estremamente veloce, rappresentando un’opportunità di chiudere addirittura una vertenza al primo incontro ossia dopo solo 40 giorni, dall’altro esso assume la funzione di una sorta di “scudo” a tutela dei diritti e delle azioni delle parti, consentendo loro di procedere in funzione delle proprie esigenze, ma evitando prescrizioni e decadenze. In entrambi i casi, le parti hanno la possibilità, con maggiore o minore celerità, di decidere autonomamente del proprio destino, senza dover subire la pronuncia di un Giudice.
L’idea che le parti gestiscano il tempo della mediazione, seppur legata a principi processuali, conferisce alla mediazione un senso di libertà ed il tempo appare come un galantuomo che conduce con l’adeguata sensibilità le parti a compiere decisioni, a prendersi una pausa, a ponderare pro e contro di una vicenda, a superare il passato e a guardare al futuro.



