Condominio – l’impugnazione della delibera assembleare adottata in agosto

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Marco Ribaldone

L’impugnazione delle delibere condominiali approvate nel mese di agosto e i problemi interpretativi sui termini di decadenza: il conflitto tra la sospensione feriale dei termini processuali e la disciplina della mediazione civile.

A cura del Mediatore Avv. Marco Ribaldone da Milano.
Letto 18 dal 13/11/2025

Premessa
 
La normativa vigente prevede che la delibera adottata dall’assemblea di un condominio possa e debba essere impugnata entro un determinato termine.
Lo strumento per questa impugnazione è, in linea astratta, la mediazione civile prevista dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. È, tuttavia, possibile anche impugnare la delibera con un ordinario atto di citazione, con ciò radicando un giudizio civile di cognizione.
Tra queste due strade esiste una prima, profonda differenza, costituita dal calcolo del termine per l’impugnazione di una delibera adottata in estate: l’art. 1 L. 7.10.1969 n. 742 e l’art. 6, terzo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 entrano di fatto in conflitto, dando vita a una situazione paradossale, la cui soluzione è rimessa unicamente al legislatore o alla Corte Costituzionale.
 
I termini della questione e il quadro normativo
 
Schematicamente:
  1. ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, comma, cod. civ. il condomino dissenziente, astenuto o assente, ha diritto di impugnare la delibera assembleare che ritenga contraria alla legge o al regolamento di condominio;
  2. ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ. l’impugnazione sub a) deve essere proposta – a seconda che il condomino che impugna fosse presente o assente all’assemblea – entro trenta giorni dall’adozione della delibera o entro trenta giorni dalla ricezione del verbale contenente la delibera che si assume invalida;
  3. per tutte le delibere adottate / ricevute entro il 1 di agosto, il termine sub b) scade prima del 31 agosto;
  4. è nozione di comune esperienza che l’adozione di una qualsiasi iniziativa giudiziaria nel mese di agosto porta con sé significative problematiche;
  5. quanto sub d) è talmente vero che non a caso il legislatore ha introdotto la c.d. sospensione feriale dei termini e cioè la regola generale – il riferimento è all’art. 1 L. 7.10.1969 n. 742 – secondo cui, fatte salve le eccezioni previste per legge, i termini processuali non decorrono dal 1 al 31 agosto;
  6. la regola sub e) si applica anche al termine per l’impugnazione delle delibere assembleari. È vero che non si tratta di un termine processuale in senso stretto, ma la Corte Costituzionale – il riferimento è a C. Cost. 2.2.1990 n. 49 – ha efficacemente chiarito che anch’esso deve intendersi “assorbito” nell’ambito di applicazione dell’art. 1 L. 7.10.1969 n. 742;
  7. ne viene che il termine per l’impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea a far data dal 3 luglio non scade a far data dal 1 agosto, ma a far data dal 1 settembre.
 
L’impatto pratico di quanto sub e), f) e g) è di immediata comprensione: le delibere adottate in data 10, 11, 12, 13 e così via luglio non devono essere impugnate entro l’11, il 12, il 13, il 14 e così via agosto, ma entro il 9, il 10, l’11, il 12 e così via settembre.
 
Per quanto qui interessa: l’atto di citazione, introduttivo della causa, a mezzo della quale si impugna una delibera adottata nella parte centrale di luglio, deve essere notificato nella parte centrale di settembre e non di agosto.
 
La sostanziale – e ingiustificabile – differenza tra le due forme di impugnazione
 
Quanto è stato appena espresso non vale più se il condomino opta, al fine di impugnare la delibera assembleare, per la domanda di mediazione.
 
Sul punto, l’art. 6, terzo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 non lascia spazio a dubbi: “Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale”.
 
Il tema è di particolare importanza e attualità se si considera che, per effetto dell’art. 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, la “strada maestra” per impugnare una delibera condominiale è rappresentata dalla mediazione e non dalla causa civile.
Basti pensare, a tale riguardo, che l’eventuale domanda proposta con l’atto di citazione introduttivo della causa civile sarebbe ex lege improcedibile.
 
Sul punto, la volontà del legislatore è chiarissima e inequivocabile:
  • nella materia condominiale ogni lite deve essere avviata nelle forme della mediazione civile;
  • “saltare” la mediazione preclude la possibilità di coltivare l’eventuale causa civile.
 
La ricostruita differenza di trattamento tra due situazioni in tutto e per tutto analoghe e assimilabili – impugnazione della delibera in sede di mediazione e impugnazione della delibera in sede di causa civile – è inspiegabile, ingiustificabile e inaccettabile.
 
Gli effetti pratici della situazione sopra descritta
 
Il contraddittorio quadro normativo sopra ricostruito ha notevoli ripercussioni nella concreta realtà condominiale.
Di fronte a delibere adottate a far data dal 7/8 luglio in avanti e “in odore” di invalidità, i condomini si trovano di fronte a un trivio, dovendo scegliere tra
  • rinunciare all’impugnazione
  • “correre” per impugnare la delibera con un’istanza di mediazione prima del decorso dei trenta giorni solari;
  • non impugnare la delibera con un’istanza di mediazione, ma aspettare il mese di settembre e impugnare la delibera con un atto di citazione.
 Nel primo caso il condomino si trova di fatto costretto a rinunciare al suo diritto ex art. 1137 cod. civ., e, prima ancora, al suo diritto ex art. 24 Cost.. Si tratta – la cosa è di una tale evidenza da non richiedere né meritare commenti – di uno scenario del tutto inaccettabile.
Nella seconda ipotesi di fatto il condominio vede il suo diritto di difesa significativamente e senza giustificazione “compresso”. Non è dato capire perché il condomino debba essere costretto ad affrettarsi per esercitare un suo diritto solo perché si è in luglio / agosto.
Nel terzo caso il condominio si trova di fatto costretto – per ragioni pratiche – a rinunciare alla “strada maestra” indicata dal legislatore per l’impugnazione delle delibere condominiali e a dare avvio a un giudizio civile che “nasce” con il “peccato originale” della sua improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28.
Si tratta – è vero – di una improcedibilità relativa e sanabile, ma pur sempre di una situazione di improcedibilità, che non può e non deve essere “imposta” ai condomini.
 
La questione concreta si è già posta ed è stata già affrontata dalla giurisprudenza di merito: “Pur considerando che il termine di impugnazione delle delibere assembleari è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare proposta al di là del termine di trenta giorni previsto dall' art. 1137 c.c. per l'attivazione della procedura di mediazione” [così Tribunale Roma 3.7.2019 n. 13981, in Condominioelocazione.it 2020].
 
Il che significa, in buona sostanza, che qualche condomino ha ritenuto di provare a coniugare la “strada maestra” della mediazione con il principio generale secondo cui il termine per l’impugnazione della delibera assembleare è soggetto alla sospensione feriale ex lege e che questo tentativo ha avuto un esito disastroso. L’impugnazione proposta – con istanza di mediazione – oltre il termine di trenta giorni solari scadenti in agosto è stata, infatti, ritenuta tardiva e ipso facto inammissibile.
 
La soluzione
 
È di innegabile evidenza che la soluzione può essere una sola: la modifica della previsione contenuta nell’art. 6, terzo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 e quindi l’introduzione anche per la mediazione della sospensione feriale dei termini di impugnazione della delibera condominiale.
 
Solo questa modifica, infatti, può rendere la normativa coerente con il principio generale espresso dalla già citata C. Cost. 2.2.1990 n. 49 secondo cui l’esclusione della sospensione feriale dei termini applicata alla “impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio” viola la Costituzione.
 
Tale modifica può intervenire in due modi:
  • il primo, quello – per così dire – “fisiologico”, nasce dall’iniziativa del legislatore: l’adozione di una norma di legge che modifichi – o, più semplicemente, abroghi relativamente all’impugnazione delle delibere assembleari condominiali – l’art. 6, terzo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28;
  • il secondo è quello – per così dire – “traumatico” ed è rappresentato da un intervento della Corte Costituzionale coerente e conforme a quello sfociato nella ricordata sentenza n. 49/1990.
 
La mancata adozione dell’uno o dell’altro di questi strumenti consentirebbe a una situazione del tutto illegittima e illogica di sopravvivere. E questo è un risultato che l’ordinamento giuridico non può accettare.
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Marco Ribaldone Mediatore Avv. Marco Ribaldone
“Ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. Ottenere la vittoria senza combattere è prova di suprema abilità” (Sun Tzu, “L’arte della guerra”).
Questo aforisma, prelevato – la cosa è strana solo in apparenza – da un manuale di tattica militare, dipinge molto efficacemente il mio pensiero sulla mediazione.
Quando due avversari scelgono lo scontro e vanno in battaglia, lo scenario migliore è che uno vinca (e sia contento) e l’altro perda (e sia insoddisfatto).
Qu...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok