Commento:
Nella mediazione delegata il deposito della istanza di conciliazione oltre i 15 giorni stabiliti dal giudice non pregiudica la validità del procedimento che è da intendersi comunque valido.
Difatti, secondo il Tribunale di Pavia, il termine in esame è ordinatorio e non perentorio, come può desumersi dalla lettura combinata delle norme contenute nel d.lgs.28/2010 che prevedono una mediazione dal carattere informale ed ex art.152 c.2 del codice civile, secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori”.
Allo stesso tempo, neppure la mancata indicazione dell’oggetto nella domanda di mediazione invalida la procedura conciliativa se tale dato può ricavarsi sia dalla documentazione stragiudiziale e giudiziale allegata alla istanza, sia dalle dichiarazioni orali rilasciate dalle parti e dagli avvocati durante l’incontro.
Difatti, secondo il Tribunale di Pavia, il termine in esame è ordinatorio e non perentorio, come può desumersi dalla lettura combinata delle norme contenute nel d.lgs.28/2010 che prevedono una mediazione dal carattere informale ed ex art.152 c.2 del codice civile, secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori”.
Allo stesso tempo, neppure la mancata indicazione dell’oggetto nella domanda di mediazione invalida la procedura conciliativa se tale dato può ricavarsi sia dalla documentazione stragiudiziale e giudiziale allegata alla istanza, sia dalle dichiarazioni orali rilasciate dalle parti e dagli avvocati durante l’incontro.