|
|
Tribunale di Bologna: il termine per la conclusione del procedimento di mediazione non è perentorio!!!!
Invia ad un amico
|
|
Tribunale di Bologna, verbale del 21.07.2020
A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 1733 dal 18/12/2020
|
Commento:
Tribunale che vai, sentenza che trovi!!!
L’Organismo 101 Mediatori ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet una sentenza del Tribunale di Imperia che riteneva perentorio il termine di durata del procedimento di mediazione obbligatoria (il caso riguardava, infatti, l’impugnazione di una delibera condominiale) e che certamente farà discutere.
Appare opportuno segnalare un’attualissima pronuncia del Tribunale di Bologna di segno diametralmente opposto.
Il caso de quo tratta di un’opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale parte opposta ha eccepito l’improcedibilità dell’azione poiché la mediazione delegata si era conclusa dopo il termine di Legge, mentre parte opponente ha rilevato che tale termine non era perentorio ed ha, quindi, contestato l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’azione giudiziaria.
Il Giudice ha sottolineato che l’opponente aveva immediatamente avviato la mediazione dopo la notifica del precetto, che il difensore era fuori Foro e che era opportuno tener conto dell’emergenza epidemiologica in corso.
Il Tribunale di Bologna ha invitato le parti a trovare una soluzione amichevole, rimettendo in termini l’opponente per avviare la mediazione e rinviando la causa per verificarne l’esito.
Testo integrale:
TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa n. 21019/2019 R.G.
promossa da I... S.R.L.
contro
B... S.R.L.S. SOCIETÀ UNIPERSONALE
Verbale dell’udienza in presenza Oggi 21 luglio 2020, alle ore 10.30 davanti al giudice sono comparsi:
- per l’opponente l’avv. T. in sost. degli avv.ti S. del Foro di Monza il quale insiste nelle istanze in atti e in subordine precisa come da foglio di pc;
- per l’opposta l’avv. R. il quale si oppone all’avversa istanza e precisa come da foglio depositato ieri, osservando che il protocollo era conoscibile perché richiamato nel primo verbale; inoltre non era stata documentata l’impossibilità di accedere alla Consolle per malfunzionamento del software.
L’avv. T. osserva che comunque il termine per la conclusione della mediazione delegata non è un termine perentorio e dunque l’eccezione di improcedibilità è infondata; precisa che il 17 luglio 2020 è stato fatto un sollecito per sapere la data del primo incontro, la risposta verbale è che stanno rifissando le vecchie mediazioni. Il giudice chiede se oggi parte opponente abbia una proposta transattiva.
L’avv. T. riferisce di non avere al momento una proposta.
Il giudice tenuto conto della condotta dell’opponente (che ha immediatamente avviato la mediazione dopo la notifica del precetto), del fatto che i difensori dell’opponente appartengono al Foro di Monza e della particolarissima situazione connessa alla emergenza epidemiologica (con pluralità di prassi – a fronte della molteplicità dei protocolli siglati in sede locale - in assenza di un esplicito dato normativo sul punto), ravvisati i presupposti per la rimessione in termine e ritenuta sommamente opportuna una soluzione amichevole, rimette in termini l’opponente per l’avvio della mediazione e preso atto dell’istanza già inoltrata per l’avvio della mediazione, rinvia alla nuova udienza 22 settembre 2020 ore 9.25 per verificare l’esito della mediazione (se l’incontro davanti al mediatore dovesse essere fissato in data successiva all’udienza, le parti con documentata istanza depositata in telematico potranno chiedere un rinvio ante udienza);
invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica;
in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza e saranno commisurate al più lungo svolgimento del processo.
Chiuso ad ore 10.44
Il giudice Antonio Costanzo