Sulla prorogabilità del termine di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 28/2010, in caso di presentazione della domanda di mediazione innanzi ad organismo incompetente per territorio.

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Prof. Avv. Maurizio Bocchiola

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del Tribunale di Brindisi 21/01/2020 n. 106 - Giudice Estensore dott.ssa Gabriella Del Mastro.

A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.
Letto 1651 dal 29/07/2021

Commento:
La fattispecie riguarda una controversia inerente ad un contratto bancario, rientrante nella previsione dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni.
A seguito dell’eccezione sollevata dal convenuto, in prima udienza, del mancato esperimento della mediazione, il G.I. invitava la Banca attrice ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnava alla stessa il termine di 15 giorni, decorrenti dalla udienza medesima, per la presentazione della relativa domanda. Il convenuto aveva, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la quale non occorreva la mediazione, in quanto derivante dalla richiesta di esecuzione di un lodo di condanna della Banca emesso da ABF.
La Banca attrice, dapprima, adiva un organismo di mediazione fuori circoscrizione del Tribunale adito che si dichiarava territorialmente incompetente; successivamente, l’istituto bancario riproponeva la domanda di mediazione presso altro organismo, sempre territorialmente incompetente, ma non partecipava alla mediazione. Alla riunione fissata dal secondo organismo di mediazione partecipava solo il convenuto, sollevando il tema dell’incompetenza territoriale, ed il mediatore dichiarava conclusa la procedura di mediazione con esito negativo per mancata presenza della parte istante.
A questo punto la Banca, incurante del testo dell’art. 4 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 secondo cui: l’istanza va presentata presso un organismo competente per territorio, chiedeva di essere rimessa in termini in quanto, a suo dire, aveva depositato la prima domanda nei termini assegnati dal G.I.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinnanzi ad organismo territorialmente incompetente deve considerarsi come non espletata, invece che trarne le conseguenze, ha ritenuto di doversi pronunziare anche sulla seconda domanda di mediazione presentata ben oltre il termine di 15 giorni, originariamente assegnato dal giudice, enunziando l’esistenza di un problema in merito alla natura perentoria o meramente ordinatoria del termine di legge; tema che non vede tutta la giurisprudenza concorde.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di risolvere in concreto la questione statuendo che, quand’anche il termine di cui all’art. 5 fosse da considerarsi ordinatorio e non perentorio, sarebbe stata necessaria per una proroga dello stesso una apposita istanza da presentare prima che il termine originario fosse scaduto, come previsto in generale per il mancato rispetto dei termini ordinatori processuali, non prorogati (v. Cass. n. 4448/2013). Di conseguenza, il Giudicante ha dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dall’attrice, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda riconvenzionale.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi – sezione civile – in persona del Giudice Unico dott.ssa Gabriella Del Mastro ha pronunciato la seguente 

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nelle causa civile iscritta al n. xxxxx del ruolo generale contenzioso civile delle cause dell’anno vvvv, avente per oggetto “pagamento somme in materia di controversie promosse da una banca” discussa e decisa all’udienza del 21.01.2020
TRA
BANCA                                                           
 
                                                                                                                                 -attore-                                                                                      
CONTRO
YYYYY                                                                               
                                                                                                                             -convenuto-                                                                                              
….. omissis……..
Rilevata la sussistenza di una questione preliminare idonea a definire il giudizio, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'odierna udienza, previa discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura in udienza delle seguenti ragioni di fatto e di diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rilievo, in prima udienza, del mancato esperimento della mediazione, con provvedimentoreso all'udienza dell' l.3.2018, questo giudice invitava parte attrice ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia in materia bancaria rientrante quindi nell'ambito applicativodell'art. d.lgs. n. 28/2010; a tal fine, le assegnava il termine di giorni 15 decorrenti dalla udienza medesima per la presentazione della relativa domanda.
La banca attrice, in ossequio al citato provvedimento, instaurava la procedura di mediazione dinanzi all'organismo Xxxxxx con sede in Zzzzz, che fissava l'incontro per il giorno 0/0/2018. Detto incontroveniva annullato per difetto di competenza territoriale dell'organismo adito, come si evince dalla pec dell'0.0.2018 inviata dalla segreteria dell'organismo di mediazione all'avv. Aaaaa.
 
 
 
Successivamente, la Banca attrice depositava in data 0/04/2018 (e quindi successivamente alla scadenza del termine assegnatole alla udienza dell' 0l/03/2018) una nuova istanza di mediazione all'Organismo di Mediazione presso Bbbbbb con sede in Zzzzz ossia ad un organismo parimenti incompetente.
Alla seduta del 00/5/2018 comparivano solo il convenuto YYYYY e l'avv. Aaaaa, la quale eccepiva la incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione e il mediatore dichiarava conclusa la procedura con esito negativo, stante l'assenza dell'attrice.
Ciò detto, la eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto è fondata e meritaaccoglimento.
Il nuovo art. 4 comma 1 d.lgs 28/2010 dispone oggi, in seguito alla riforma operata dal d.l. n. 69/13 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 98/13), che la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un "organismo nel luogo del giudice territorialmente competenteper la controversia" .
La introduzione della citata previsione normativa pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio e costituisce una scelta del legislatore coerente con la finalità deflattiva dellamediazione obbligatoria: l'organismo di mediazione deve avere sede nel luogo del giudice competente perla controversia al fine di consentire al convenuto di partecipare senza oneri  eccessivi; radicare la mediazione in luogo diverso si pone come ostacolo alla stessa (Trib. Milano 26/212016).
Pertanto, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge. Le argomentazione svolte valgono anche per la domanda di mediazione del 16/4/2018 che oltre ad essere stata presentata ad un organismo territorialmente incompetente poiché avente sede a Bbbbb, è anche tardiva poiché depositata dopo la scadenza del termine di 15 giorni assegnato con l'ordinanza dell'l.3.2018.
Si discute sulla natura ordinatoria o perentoria del termine previsto per la presentazione della relativa domanda, ma tale differenziazione nel caso in esame è irrilevante in quanto la domanda di mediazione è sicuramente tardiva e, anche se si vuole riconoscere il termine come ordinatorio, non è stata presentata alcuna istanza di proroga prima della sua scadenza con conseguente decadenza dalla relativa facoltà processuale (così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, (Cass. n. 589/2015; Cass. n.4448/2013).
La parte attrice si è dunque resa inadempiente all'obbligo di mediazione con conseguente improcedibilità della domanda.
Peraltro, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi dell'art. bis e 6 comma 2 d.lgs 28/2010 ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'organismo competente (TribMantova3/11/2015 n. 10 49).
La causa deve proseguire per la trattazione della domanda riconvenzionale avanzata dal convenutoYYYYYcome da separata ordinanza emessa in data odierna.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
                                                                 P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -  non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Banca nei confronti di YYYYY, così provvede:
I)  dichiara la improcedibilità della domanda attrice;
2)  dispone che la causa prosegua per la trattazione della domanda riconvenzionale come da separataordinanza;
3)  spese al definitivo.

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Maurizio Bocchiola Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola
Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali.
Pubblicazioni, fra le altre:
- Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle...
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