Commento:
In una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, la società cessionaria opposta si è costituita contestando, tra l’altro, la nullità del procedimento di mediazione in quanto promosso presso un organismo incompetente e senza previo assenso allo svolgimento con modalità telematiche.
La giudice si pronuncia sull’eccezione processuale riguardante la procedibilità del giudizio richiamando la circolare del Ministero della Giustizia 27.11.13 ai fini della individuazione dell'Organismo competente a ricevere l'istanza di mediazione, che prevede che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre (art. 4 dlgs 28/2010).
La giudice afferma che lo svolgimento con modalità telematica - anteriormente all'entrata in vigore della riforma della mediazione - è un “postumo” della legislazione emergenziale da pandemia che non richiedeva previo consenso. Risulta dagli atti che la cessionaria opposta è stata invitata alla partecipazione con raccomandata e che ha aderito alla procedura. Ove avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente , e analogamente dicasi quanto alle contestazioni in ordine alla partecipazione di controparte nelle veste di un procuratore speciale.
Le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione vengono ritenute strumentali e comunque tardivamente sollevate, pertanto vengono rigettate.°