Commento:
Solo la procura speciale permette al difensore della parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione. A tal scopo, la procura, deve essere rilasciata nel rispetto della regola generale di cui all’art. 1392 c.c.
Dunque, qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura “potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
L’assenza di una regolare procura, infatti, è stata parificata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent n. 8473/2019) alla mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.
Mediatore Avv. Daniela De Vita
Avvocato libero professionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, docente di ruolo in Discipline Giuridiche ed Economiche e mediatrice familiare, si occupa in prevalenza di tematiche relative al diritto di famiglia, successioni ereditarie, diritti reali, locazioni, comodato, condominio, infortunistica stradale, responsabilità medica.
Ha partecipato a svariati eventi formativi, master e corsi di aggiornamento relativi alle predette materie di competenza, finalizzati a migliorare il pe...
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