Procedimento per la convalida di sfratto improcedibile se in fase di opposizione l'intimante non esperisce la mediazione.

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Dott. Commercialista Luigi  Butti

Tribunale Ordinario di Napoli, Sentenza 03.6.2015

A cura del Mediatore Dott. Commercialista Luigi Butti da Verona.
Letto 15718 dal 05/06/2015

Commento:
Nei procedimenti per convalida di sfratto, la mediazione è obbligatoria solo dopo l’ordinanza di mutamento del rito - da ordinario in speciale - disposta dal giudice, col quale concede alla parte interessata il termine di 15 giorni per il deposito della domanda. Il mancato adempimento dell’ordine del giudice comporta la improcedibilità della domanda e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa (nella specie, l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale).

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano, all’udienza del 3.06.2015, ha rinunciato, mediante lettura del dispositivo contestuale alla motivazione, ai sensi dell’art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17476/2014 promossa da:
FONDAZIONE B. DI N., in persona del legale rappresentante p.t, con il patrocinio dell’avv. P. A., elettivamente domiciliata in Napoli alla via ___
- ricorrente -
contro
L. Z., con il patrocinio degli avv.ti C. G. e C. Di R., elettivamente domiciliato in ___ presso i quali elettivamente domicilia in virtù di mandato in atti
- resistente -
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 3.06.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene adottata ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.
1. Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013) della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza del 18.06.2014, ex art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. cit..
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)".
Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione.
Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda attorea.
L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale).
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.
2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vengono
poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. IX, in persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. RG 17476/2014 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda improcedibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di
parte resistente che si liquidano in euro 1500,00 per compensi ed euro 150,00 per
esborsi, oltre spese genarli Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 03.06.2015
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
 

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Chi è l'autore
Dott. Commercialista Luigi  Butti Mediatore Dott. Commercialista Luigi Butti
Dottore commercialista e revisore contabile, conciliatore (ante d. lgs. 28/2010) e successivamente mediatore presso l'Organismo di Mediazione della CCIA di Verona , Parma e Reggio Emilia.
Ho acquisito un’ottima esperienza nelle seguenti discipline: valutazione d’azienda, gestione d’azienda, contrattualistica, transazioni e negoziazioni.
Ritengo di diporre di ottime capacità analitiche, sintetiche e relazionali, di elevata attitudine negoziale, di notevole cultura generale








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