Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2017 promossa da:
C.F. e G.L., con il patrocinio dell'avv.to Ciro Sasso da cui sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
contro
B.I. S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Francesco Falcolini da cui è rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata al fascicolo telematico
OPPOSTA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2017, C.F. e G.L. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2017 con il quale veniva ingiunto al Campagna il pagamento, in favore di B.I. S.p.a., di Euro 7.470,23 oltre interessi e alla G. il pagamento, in solido con C.F., di Euro 3.520,03 oltre interessi.
B.I. S.p.a. si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
A seguito della prima udienza svoltasi in data 18/01/2018, il Giudice, a scioglimento della relativa riserva, non concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti il termine di giorni 15 (a decorrere dalla comunicazione del provvedimento) per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010.
Alla successiva udienza del 23/10/2018 le parti rilevavano il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni; la scrivente rinviava pertanto all'udienza del 29.11.2018 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, a fronte dell'accertato mancato verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e della conseguente declaratoria di improcedibilità del presente giudizio, ciò che rileva in questa sede è determinare la sorte dell'opposto decreto ingiuntivo oggetto di causa.
La scrivente ritiene che nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le conseguenze dell'omessa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria debbano ripercuotersi sulla domanda introdotta dall'opponente in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione, "attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica della efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore con il D.Lgs. n. 28 del 2010. Deriva da quanto precede, pertanto, che è sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria - prevista quale condizione di procedibilità del giudizio dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 - perché è l'opponente che intende precludere la via breve, per percorrere la via lunga. La diversa soluzione (porre il relativo onere a carico del creditore) sarebbe palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice" (Cass. Civ. 03/12/2015, n. 24629).
Non può non rilevarsi, inoltre, come la giurisprudenza di merito a seguito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione si sia ormai uniformata nel ritenere gravato dall'onere di instaurazione della procedura de quo l'opponente, in tal modo eliminando le incertezze interpretative che sussistevano prima del predetto intervento della Suprema Corte ed a cui fa riferimento parte opponente nella propria comparsa conclusionale.
Pertanto, dalla mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria e dalla conseguente declaratoria di improcedibilità dell'opposizione in esame, non può che derivare la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo con conseguente consolidamento dei suoi effetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'esperimento di sole tre udienze, dell'assenza di attività istruttoria e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.F. e G.L. nei confronti di B.I. S.p.a. con atto di citazione notificato in data 20.03.2017, così dispone:
- dichiara improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta da C.F. e G.L. avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2017 e, per l'effetto, conferma il suddetto decreto;
- condanna altresì gli opponenti a rimborsare all'opposta B.I. S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 15 maggio 2019.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2019.