Opposizione a decreto ingiuntivo: il procedimento monitorio non viene travolto dalla pronuncia di improcedibilità

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Avv. Sabine  Chiarella

Tribunale di Torino, sentenza del 04/10/2017

A cura del Mediatore Avv. Sabine Chiarella da Sassari.
Letto 3994 dal 13/03/2018

Commento:
Tanto nell’opposizione a decreto ingiuntivo quanto nel giudizio d’appello il concetto di “improcedibilità della domanda giudiziale” espresso dall’articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010 consente, in assenza dell’esperimento del tentativo di mediazione, di dichiarare improcedibile la domanda di opposizione o l’impugnazione in appello.
Il mancato tentativo di mediazione non produce conseguenze negative sul precedente procedimento monitorio o grado di giudizio.
Come meglio evidenziato dal giudicante, avallare una diversa interpretazione dell’art 5 introdurrebbe nell’ordinamento un istituto fino ad ora sconosciuto ovvero quello della “improcedibilità postuma”

Testo integrale:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Tribunale di Torino, sez. I Civile, sentenza 2 - 4 ottobre 2017
Giudice Di Capua
 Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. Premessa. 1.1. Su ricorso depositato dalla società R.C.R.C. di C. F. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore sig. C. F., il Tribunale di Torino, con decreto n. 3143/2015 datato 25.03.2015, depositato in data 30.03.2015, ha ingiunto alla società A. S.R.L. Semplificata in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 9.861,45, quale credito portato dalla fattura n. 13/2014 del 22.07.2014, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende. 1.2. Con atto di citazione datato 26.05.2015 ritualmente notificato, la società A. S.R.L. Semplificata in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.3. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. in data 23.09.2015 si è costituita la parte convenuta opposta società R.C.R. COSTRUZIONI di C. F. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. Su istanza delle parti, il Giudice Istruttore Dr.ssa BOMPIERI, ha fissato udienza ex art. 185 c.p.c. per un tentativo di conciliazione. 1.4. All'esito dell'udienza così fissata, il Giudice Istruttore, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si è riservato sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed ha fissato per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 21.01.2016.
1.5. Con Ordinanza datata 09.10.2015 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto. 1.6. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 22.01.2016, sciogliendo la predetta riserva, ha rigettato la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta, ha ammesso la prova per testi dedotta dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. limitatamente al capitolo 3) ed ha ammesso la prova per testi dedotta dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. limitatamente al capitolo 37). 1.7. Con Decreto datato 02.05.2016 il nuovo Giudice Istruttore ha fissato nuova udienza avanti per i medesimi incombenti (audizione di un teste), formulando alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 5.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese. 1.8. Con successiva Ordinanza datata 22.11.2016 il Giudice Istruttore: - rilevato che la parte attrice opponente ha omesso di intimare il testimone indicato in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 103 disp. attuaz. c.p.c.; - rilevato che, ai sensi dell'art. 104 disp. attuaz. c.p.c., “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione” mentre “se il giudice riconosce giustificata l'omissione fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova”; - rilevato che la suddetta omissione non è stata giustificata in alcun modo; - rilevato, peraltro, che il difensore della parte convenuta opposta non ha dichiarato di avere interesse all'audizione del teste suddetto e, anzi, ha chiesto di dichiarare la controparte decaduta; - ritenuto, quindi, che la parte attrice opponente debba essere dichiarata decaduta dalla prova testimoniale sopra indicata; - ritenuto di dover dichiarare chiusa l'assunzione dei mezzi di prova, così come previsto dall'art. 209 c.p.c., non apparendo ammissibili e/o rilevanti i mezzi di prova dedotti dalla parte convenuta opposta; - ritenuto, infine, che la causa sia matura per la decisione e che, pertanto, debba essere fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
- ritenuto che nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione dell'Ordinanza e la prossima udienza di precisazione delle conclusioni, si rende opportuno insistere ulteriormente con il tentativo di conciliazione tra le parti, già formulato con Ordinanza ex art. 185 bis datata 02.05.2016; - ritenuto, a tal fine opportuno disporre la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono: * la norma citata prevede testualmente quanto segue: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”; * dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda; * la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010); * il disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078); * dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013); * in giurisprudenza è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. In l. n. 98 del 9 agosto 2013, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015);
- ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”; - ha dichiarato la parte attrice opponente decaduta dalla prova testimoniale, ai sensi dell'art. 104 disp. attuaz. c.p.c. - ha dichiarato chiusa l'assunzione dei mezzi di prova, ai sensi dell'art. 209 c.p.c. - ha invitato le parti a precisare davanti a sé le conclusioni (da formularsi interamente ex art. 189 c.p.c.) e fissato a tale fine l'udienza in data mercoledì 07.06.2017; - ha assegnato alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010. 1.9. Infine, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni in data 07.06.2017 è comparso soltanto il difensore della parte convenuta opposta ed il Giudice Istruttore, fatte precisare al medesimo le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.. 2. Sulla mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice opponente. 2.1. La mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice opponente all'udienza all'uopo fissata in data 07.06.2017 non significa rinuncia alle domande, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per la quale il Giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte (cfr. in tal senso: Cass. sez. III civile, 04 marzo 2014, n. 5018 in Diritto & Giustizia, 2014; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 1983 n. 5657, in Giust.civ.mass. 1983, fasc.8; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1983 n.1261, in Giust.civ.mass. 1983, fasc.2; Cass. civ. 11 gennaio 1982 n. 115, in Giust.civ.mass. 1981, fasc.1). In particolare, può richiamararsi la seguente pronuncia della Suprema Corte: “In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se
non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit.” (cfr. Cass. sez. III civile, 04.03.2014, n. 5018 in Diritto & Giustizia, 2014). 2.2. Pertanto, nel caso di specie, dovrebbero essere prese in considerazione le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. datata 5.11.2015. Sennonché, come si dirà al paragrafo successivo, nel caso di specie l'opposizione dev'essere dichiarata improcedibile. 3. Sull'improcedibilità dell'opposizione per mancata partecipazione della parte attrice opponente all'incontro con il mediatore. 3.1. In via del tutto preliminare, come correttamente eccepito dalla parte convenuta opposta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per mancata partecipazione della parte attrice opponente all'incontro con il mediatore. 3.2. Come si è detto, infatti, con Ordinanza datata 22.11.2016 il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno disporre la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono: * la norma citata prevede testualmente quanto segue: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”; * dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda; * la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010); * il disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);
* dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013); * in giurisprudenza è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. In l. n. 98 del 9 agosto 2013, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015). Il Giudice Istruttore ha quindi assegnato alle parti il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010. 3.3. La parte convenuta opposta ha poi documentalmente provato le seguenti successive circostanze: La mediazione è stata avviata dalla parte convenuta opposta con domanda di mediazione depositata in data 2.12.2016 e, con provvedimento in data 27.12.2016, l'Organismo di Mediazione del foro di Torino (cfr. la copia di tale provvedimento prodotta dalla parte convenuta opposta): - ha mandato alla parte istante di darne comunicazione alla controparte entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del provvedimento, inoltrando copia della domanda e del provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento dell'O.D.M. e agli effetti di cui agli artt. 5, comma 6, ed 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 ; - ha comunicato: a) che è stato designato il mediatore Avv. Carmelo COSENTINO; b) che la parte invitata deve comunicare per iscritto alla Segreteria dell'ODM la propria volontà di partecipare al primo incontro almeno 7 giorni prima dell'incontro stesso; c) che il primo incontro si terrà il 23.01.2017 ore 09,15 presso i locali dell'Ordine del Consiglio degli Avvocati di Torino, ingresso 18, piano primo del Palazzo di Giustizia di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 130; d) che è obbligatorio che le parti siano assistite da un Avvocato; e) che nell'ipotesi in cui all'esito del primo incontro le parti decidano di iniziare la procedura di mediazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010), l'ammontare delle indennità sarà pari ad Euro 195,21 (IVA inclusa) per ognuna delle parti; f) che è necessaria la presenza delle parti personalmente o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti; in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.c. nonché condannare la
parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In data 27.12.2016 l'Avv. Salvatore SPINNATO, difensore della R.C.R. COSTRUZIONI S.N.C., ha invia all'Avv. Denise CALLERI ed alla società A. S.r.l. copia della richiesta di mediazione e della comunicazione di fissazione del primo incontro. Con comunicazione mail del 20.01.2017 l'Avv. Denise CALLERI ha comunicato che la società sua assistita non avrebbe preso parte alla mediazione. All'incontro del 23.01.2017 il mediatore designato Avv. Carmelo COSENTINO, dato atto della presenza dell'Avv. Salvatore SPINNATO per la parte convenuta opposta e dell'assenza della controparte, ha fissato nuovo incontro al 17.02.2017 ore 9.15. Al successivo incontro del 17.02.2017 il mediatore designato, dato atto della presenza del sig. RICCIARDI Alberto, rappresentante legale della società convenuta opposta R.C.R. COSTRUZIONI di C. F. & C. S.N.C. e del difensore quest'ultima Avv. Salvatore SPINNATO, ha verificato la correttezza delle notifiche effettuate a cura di parte convenuta opposta, rilevando che l'attrice opponente, pur regolarmente invitata, non si è presentata agli incontri fissati, rendendo impossibile esperire il procedimento di mediazione. E' stato così dichiarato concluso il procedimento di mediazione per mancata partecipazione della parte attrice opponente. 3.4. Ciò chiarito, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, in tema di procedimento civile e mediazione civile, la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro con il mediatore della parte che vi è onerata comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con la precisazione che, al fine dell'avveramento di tale condizione, la mediazione dev'essere effettiva e, dunque, la parte sostanziale dev'essere presente personalmente o rappresentata da un procuratore speciale, assistita dal proprio difensore (cfr. sul punto, sia pure con diverse sfumature: Tribunale Pavia 09 marzo 2017 n. 2475, in Diritto & Giustizia 30 GIUGNO 2017; Tribunale Roma sez. XIII 23 febbraio 2017, in Diritto & Giustizia 2 MAGGIO 2017; Tribunale Pavia sez. III 20 gennaio 2017, in Diritto & Giustizia 22 FEBBRAIO 2017; Tribunale Pavia 26 settembre 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Roma sez. XIII 14 luglio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. II 02 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Roma sez. XIII 04 aprile 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Roma sez. XIII 14 dicembre 2015, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Pavia sez. III 14 settembre 2015, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Pavia sez. III 09 marzo 2015, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Vasto 09 marzo 2015, in GiustiziaCivile.com 2015, 3 dicembre; Tribunale Firenze sez. II 19 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014) . Nel caso di specie, non ha partecipato al tentativo di mediazione né il legale rappresentante della società attrice opponente né il suo difensore di fiducia, con conseguente improcedibilità dell'opposizione. 3.5. A quest'ultimo proposito, si deve osservare che, in realtà, con riguardo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il mancato
esperimento della mediazione comporta la “improcedibilità della domanda giudiziale”, è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l'onere di promuovere la mediazione (“obbligatoria” o “delegata”) e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità . Precisamente, si pone il problema se, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità debba intendersi riferita all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto o se, invece, debba intendersi debba intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto. Nel primo caso dovrebbe ritenersi privato di efficacia il decreto ingiuntivo emesso, mentre nel secondo caso, al contrario, l'improcedibilità dell'azione proposta dall'opponente porterebbe al definitivo ed irrimediabile consolidarsi del decreto ingiuntivo. 3.5.1. Secondo una prima tesi, l'improcedibilità dovrebbe intendersi riferita all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa 16 febbraio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Busto Arsizio sez. III 03 febbraio 2016 n. 199, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Firenze sez. III 17 gennaio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Cuneo, 01 ottobre 2015 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Ferrara, 07 gennaio 2015 in Foro it. 2015, 11, I, 3732; Tribunale Varese 18 maggio 2012, est. Buffone) . Precisamente, secondo una pronuncia,“il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta sia la revoca del decreto opposto per improcedibilità della domanda monitoria, sia l'improcedibilità dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Tribunale Ferrara, 07 gennaio 2015 in Foro it. 2015, 11, I, 3732). Questa tesi valorizza la consolidata giurisprudenza circa l'oggetto del giudizio di opposizione, giacché la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Viene infatti richiamato in proposito il principio, peraltro condivisibile, secondo cui il processo di esecuzione verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore e non esclusivamente sulla legittimità del decreto ingiuntivo e che l'onere probatorio e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla qualità formale di attore e convenuto in opposizione, bensì con riferimento alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale (per cui il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore in senso sostanziale, mentre l'opponente è convenuto sostanziale). Ne seguirebbe che il convenuto opposto, titolare delle pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la “domanda giudiziale” e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità. Tale soggetto, pertanto, concludono i fautori di tale tesi,
avrebbe l'onere di promuovere la mediazione, subendo, in alternativa , gli effetti deteriori della relativa omissione. Diversamente argomentando, si osserva, vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore, che non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito ma, nella procedura successiva alla fase sommaria, verrebbe pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui, e ciò sulla base di una scelta discrezionale del creditore . 3.5.2. Invece, secondo la tesi prevalente, meritevole di essere condivisa, l'improcedibilità deve intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto con l'atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 30 maggio 2016, in Ilprocessocivile.it 9 FEBBRAIO 2017; Tribunale Napoli sez. IX 21 marzo 2016 n. 3738, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Trento 23 febbraio 2016 n. 177, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Monza sez. I 21 gennaio 2016 n. 156, in Diritto & Giustizia 2016; Cass. civile, sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629; Tribunale Bologna, 20 gennaio 2015 in GiustiziaCivile.com 2015, 17 giugno; Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2014 in Guida al diritto 2014, 47, 25 ed in Altalex; Tribunale Rimini 5 agosto 2014; Tribunale Siena 25 giugno 2012; Tribunale Prato, 18 luglio 2011) . A sostegno di questa tesi si richiama, innanzitutto, l'art. 5, 4° comma, lettera a), D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale i commi 1-bis e 2, ossia quelli che prevedono la mediazione obbligatoria prima del giudizio ovvero la mediazione delegata dal giudice per le cause già pendenti, non si applicano “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” . Con tale disposizione si è inteso, infatti, escludere sia che la proposizione del ricorso monitorio o della opposizione in materia rientrante tra quelle per le quali è prevista la necessaria mediazione ante causam siano condizionate da tale incombente, sia che in tali procedimenti e nel susseguente giudizio di opposizione sino a quando siano stati adottati i provvedimenti, ritenuti evidentemente urgenti ed incompatibili con i tempi della mediazione, di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., possa essere disposta la mediazione delegata dal giudice. La ratio di tale disciplina è evidente: si è ritenuto che lo svolgimento della procedura di mediazione sia sostanzialmente incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e assenza di previa attivazione del contraddittorio, e dell'opposizione, il cui termine di proponibilità è contingentato dall'art. 641 c.p.c.. Alla luce di tale disposizione ne segue che, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della mediazione è possibile solo quando è proposta opposizione e, comunque, dopo l'adozione dei provvedimenti, considerati urgenti e latu sensu cautelari, sull'esecutività del provvedimento monitorio emesso.
Inoltre, questa tesi è l'unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti dell'inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione. Va premesso che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice. E' noto che secondo la legge processuale l'inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti comporta, di regola, l'estinzione del processo (si pensi all'inosservanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, alla omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - cfr. artt 102,181,307 e 309 c.p.c.-). L'estinzione non produce peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, salvo che nelle more della pendenza del giudizio estinto non sia maturata qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale (recita, infatti, l'art. 310, 1° comma, c.p.c. che “l'estinzione del processo non estingue l'azione”). In sostanza, la parte, che vede “cadere” il processo a seguito di declaratoria di estinzione, ben potrà avviare una nuova iniziativa processuale, riproponendo la medesima domanda di merito. Tale regola, però, non vale in caso di estinzione riguardante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo previsto che, in tal caso, “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva” ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, concorde la dottrina, tale disposizione va intesa nel senso che l'estinzione del giudizio di opposizione produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione: il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Evidente è dunque l'analogia di ratio e di disciplina tra l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella del processo di appello (cfr. art. 338 c.p.c. secondo cui “l'estinzione del giudizio di appello... fa passare in giudicato la sentenza impugnata...”). Si pensi, ancora, alla sanzione processuale prevista in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente: sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che in tal caso l'opposizione è improcedibile, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (così come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 656 c.p.c.). Trattasi di disposizione che trova il suo corrispondente in fase di appello nell'art. 348, 1° comma, c.p.c., il quale espressamente prevede la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisce nei termini. E' pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passa in giudicato. Ancora, si pensi all'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta dopo il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ed all'analogia di trattamento rispetto al mancato rispetto in fase di impugnazione dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Tale disciplina risponde all'elementare esigenza di porre a carico della parte opponente/appellante, che si avvale dei rimedi previsti per evitare il consolidarsi di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne la revoca/riforma, l'onere di proporre e coltivare ritualmente il processo di opposizione/ di gravame, ponendo in essere ritualmente tutti gli atti di impulso necessari. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010 in materia di conseguenze dell'omessa mediazione non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui essa si riferisce e, segnatamente, dalle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che presenta i suddetti aspetti di analogia con i giudizi impugnatori. Al fine di non optare per una interpretazione dell'art. 5, 2° comma, D. Lgs. citato, incoerente e dissonante con le suddette peculiarità, deve pertanto ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione (o dell'impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. La tesi per prima indicata appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch'esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui “l'improcedibilità della domanda giudiziale” sarebbe senz'altro da individuare, anche ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., nell'originario ricorso monitorio. Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell'ordinamento processuale. Il tutto senza considerare l'inopportunità di porre nel nulla una pretesa che è già stata scrutinata positivamente dall'autorità giudiziaria, sia pure non nel contraddittorio delle parti, con provvedimento idoneo al giudicato sostanziale. Si aggiunga che in tal caso, ove la domanda sia una pretesa creditoria di condanna, dovrebbe allora ritenersi, con riferimento al giudizio di appello, che l'inosservanza della mediazione disposta dal giudice dovrebbe comportare, ove la sentenza di primo grado abbia interamente accolto la domanda ed il gravame sia stato proposto dal debitore condannato che non abbia avanzato alcuna riconvenzionale, l'integrale travolgimento non solo del giudizio di appello, ma anche di quello di primo grado e della sentenza impugnata. Fare riferimento alla domanda sostanziale ed alla nozione di attore in senso sostanziale porterebbe cioè all'inevitabile conseguenza, sempreché nelle more non siano maturate decadenze o prescrizioni, che il processo potrebbe ricominciare da zero (nuovo ricorso monitorio, conseguente opposizione ecc.). Dove sia la ratio deflattiva dell'istituto
della mediazione delegata, così interpretata, resta incomprensibile. In particolare, in caso di omessa mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si avrebbe alcun deflazionamento effettivo, bensì il raddoppio dei processi e degli adempimenti. Il creditore che non ottenesse soddisfazione dal processo dichiarato “improcedibile” non esiterebbe, nella maggior parte dei casi, a riproporre in via giudiziale la medesima domanda. La soluzione interpretativa proposta esalta dunque la portata e l'efficacia deflattiva dell'istituto, essendo evidente che il formarsi del giudicato rende non più ulteriormente discutibile il rapporto controverso, con conseguente rigetto in rito dell'eventuale riproposizione della medesima domanda (o di altre con questa incompatibili). Le questioni poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso dell'appello, una volta dichiarate “improcedibili”, non potrebbero essere più utilmente riproposte. Né d'altra parte può ravvisarsi una disparità irragionevole nella circostanza che la scelta tra i diversi strumenti processuali attivabili dall'attore sostanziale possa comportare oneri e costi diversi per la parte convenuta. D'altra parte non è seriamente contestabile la piena legittimità e compatibilità del rito monitorio e della disciplina codicistica dell'opposizione con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e ciò anche se è indubbio che la scelta tra le diverse opzioni possibili di esercizio del diritto di azione e, segnatamente, quella del rito monitorio, pone a carico della parte ingiunta oneri diversi ed ulteriori (si pensi ai costi di iscrizione a ruolo e di notifica della causa di opposizione) rispetto a quelli che la stessa deve assolvere, ove evocata in giudizio in via ordinaria. Ciò che è certo è che i costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all'organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria non possono certo considerarsi di per sé tali da far valutare irragionevole la scelta legislativa in questione. Infine, merita di essere richiamato quanto affermato da Cass. civile, sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629: “Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la parte su cui grava l'onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.”. 3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere dichiarata improcedibile. 3.7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c., con la presente Sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3.8. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). 4. Sulla condanna della parte attrice opponente al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010. 4.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 4.2. L'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” 5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione. 5.1. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014). 5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 875,00 per la fase di studio della controversia; Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1.000,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 4.215,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
PQM
Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 13931/2015 R.G. promossa dalla società A. S.R.L. Semplificata in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. (parte attrice opponente) contro la società R.C.R. COSTRUZIONI di C. F. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore sig. C. F. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: 1) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente. 2) Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 3143/2015 datato 25.03.2015, depositato in data 30.03.2015, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c. 3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società A. S.R.L. Semplificata in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010. 4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società A. S.R.L. Semplificata in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 4.215,00= per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Depositata in cancelleria il 04/10/2017.

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Chi è l'autore
Avv. Sabine  Chiarella Mediatore Avv. Sabine Chiarella
“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” Eraclito

Anni prima di conseguire il titolo di avvocato (anno 2008), mi sono approcciata alla mediazione, materia a me affina; infatti nel 2004, ho frequentato il master universitario in mediazione e tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
La mia formazione è proseguita con un corso di aggiornamento presso l'organismo 101 mediatori oltreché specializzarmi...
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