Commento:
Sugli effetti del mancato esperimento del procedimento di mediazione nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si registra una nuova sentenza del Tribunale di Pavia in persona del giudice dott. Giorgio Marzocchi.
Il magistrato, pur dando atto della presenza di due distinti orentamenti nella giurisprudenza di merito, ritiene che il problema può essere superato nel momento in cui il provvedimento col quale il giudice dispone la mediazione precisi anche su quale delle parti sia imposto il relativo onere, sicché se ad essere onerata è parte opposta, l’omessa mediazione determina la revoca del decreto ingiuntivo, viceversa, se onerata è parte opponente, l’omessa mediazione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
Il magistrato, pur dando atto della presenza di due distinti orentamenti nella giurisprudenza di merito, ritiene che il problema può essere superato nel momento in cui il provvedimento col quale il giudice dispone la mediazione precisi anche su quale delle parti sia imposto il relativo onere, sicché se ad essere onerata è parte opposta, l’omessa mediazione determina la revoca del decreto ingiuntivo, viceversa, se onerata è parte opponente, l’omessa mediazione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, conclude il giudice, allorquando il provvedimento che dispone la mediazione non specifichi quale delle parti debba provvedervi, trova applicazione l’art. 653 comma 1 cpc, secondo cui “se... è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto che non ne sia munito acquista efficacia di giudicato”, e poiché tra i casi di estinzione rientrano quelli relativi all’inattività delle parti come nel caso di omessa mediazione, il rimedio non potrà che essere la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione con conferma del decreto monitorio opposto.