Commento:
Il tribunale di Roma, VI sezione, in persona del giudice Roberta Nardone si è pronunciato sul tema dell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria.
Il caso aveva ad oggetto l’occupazione sine titulo di un immobile di edilizia residenziale pubblica ATER del Comune di Roma (già Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma). La convenuta si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La stessa affermava di aver sempre corrisposto l’indennità di occupazione fino alla data del rilascio. Il giudice respinge l’eccezione di improcedibilità in quanto l’azione deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 cc pertanto non rientrante nelle controversie per le quali l’art. 5 D.lgs 28/2010 prevede l’obbligatorietà. La giudice non accoglie la tesi di equiparare l’occupazione ad un rapporto contrattuale di fatto. La legge Regione Lazio n. 12/1999 elenca precise condizioni affinché possa nascere un rapporto locatizio in capo ai familiari dell’originario conduttore e tali condizioni non si erano verificate nel caso di specie, rimanendo pertanto valido l’ordine di sgombero.
La controversia non può neanche essere considerata rientrante nella materia dei diritti reali in quanto il bene era già stato recuperato da Ater. °
Mediatore Dott.ssa Maria Luisa Zini
Dopo aver dedicato svariati anni al mondo dell'impresa, collaborando con alcune di esse nell'ambito della comunicazione e del marketing, a seguito di studi nel settore a Milano e negli Stati Uniti presso UCLA, mi sono interessata sempre più anche all'aspetto economico e giuridico dell'impresa, conseguendo nel 2008 la laurea in Diritto Applicato con indirizzo in Giurista di Impresa presso l'Università di Pisa.
Da circa nove anni mi occupo con grande passione e dedizione di mediazione, sia in pa...
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