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Avv. Pietro Lencioni

Tribunale di Cagliari, sentenza del 10 luglio 2014

A cura del Mediatore Avv. Pietro Lencioni da Prato.
Letto 4423 dal 28/11/2014

Commento:
In una recente sentenza emessa dal tribunale di Cagliari, decidendo su una lite di natura condominiale, è stato statuito che nel caso in cui la questione può essere risolta in mediazione, poiché nel giudizio era già emersa la sostanziale cessazione della materia del contendere tra le parti e queste hanno invece proseguito il giudizio in maniera superflua, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Ne consegue che tutte le parti devono pagarsi le rispettive spese processuali che ben avrebbero potuto essere risparmiate facendo ricorso alla mediazione.

Testo integrale:

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
 
Omissis
 
Con citazione ritualmente notificata X ha impugnato la delibera del 25.10.2013 della XX con la quale era stato nominato l’amministratore della comunione convenuta assumendone la illegittimità per la mancata comunicazione all’esponente ed altre irregolarità.
Costituitosi il condominio ha ammesso l’errore sulla comunicazione segnalando che il 7 marzo 2014 la medesima assemblea era stata riconvocata sullo stesso ordine del giorno.
Il convenuto ha riferito che l’assemblea aveva nuovamente approvato l’ordine del giorno della delibera impugnata contestualmente revocando espressamente le decisioni assunte il 25 ottobre 2013.
Il convenuto ha riferito che l’assemblea aveva nuovamente approvato l’ordine della delibera impugnata contestualmente revocando le decisioni assunte il 25 ottobre.
Il convenuto ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere od in subordine rigettata l’impugnazione.
Nell’udienza del 9 gennaio 2014 il X ha sollevato due distinte eccezioni assumendo la inammissibilità della opposizione rectius della costituzione in giudizio dell’amministratore perché privo della autorizzazione assembleare e perché avrebbe conferito la procura alle liti senza qualificarsi come amministratore.
La seconda eccezione è palesemente infondata e finanche pretestuosa posto che la qualificazione della parte che conferisce i poteri rappresentativi ben può trarsi dal genere tenore dell’atto ed in particolare dall’intestazione della comparsa ove il dott. K esplicitamente si qualifica come amministratore della comunione.
Quanto alla seconda eccezione trattasi anch’essa di questione priva di fondamento.
E’ vero che con la sentenza n.18331 del 6.8.2010 le Sezioni Unite, componendo un contrasto negli orientamenti di legittimità hanno affermato che: “L’Amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art.1311 secondo e terzo comma co.d.civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Tuttavia nelle motivazioni della decisione non si pare potersi rinvenire alcuno specifico accenno alla legittimazione passiva relativa alle impugnazioni delle delibere assembleari ancorché la decisione enunci principi generali, stabilendo che solo l’organo assembleare ha poteri decisioni in ordin alle attività processuali della comunione, mentre la legittimazione passiva troverebbe la sua giustificazione principale nel rendere più agevole- o di minimo impatto – l’iniziativa della controparte.
Tuttavia occorre segnalare come gli esposti principi non siano del tutto condivisi dalla Corte Suprema che già in epoca precedente alla decisione delle Sezioni Unite aveva espresso un diverso orientamento maggioritario (ne dà atto la stessa Cassazione del 2010) poi ripresi in epoca successiva.
Così ad esempio nella recente Cassazione 1451 del 23.1.2014 si afferma: “In tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso”.
Nella motivazione la Corte esplicitamente sostiene che il precedente a sezioni unite non costituirebbe un ostacolo alla regola esposta in quanto, in quella decisione, il tema della legittimazione passiva dell’amministratore relativamente alle impugnazioni delle delibere assembleari non era stato oggetto della valutazione della Corte.
E’ pacifico che la comunione convenuta abbia rinnovato il deliberato assembleare impugnato sicché trova applicazione nello specifico quanto più volte affermato dalla Corte Suprema: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c., - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità alla legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere”(Cass. n. 11961/2004).
Il presente giudizio va quindi chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale degli oneri di lite trattandosi di causa che avrebbe dovuto trovare la sua naturale composizione nell’ambito del procedimento di mediazione data la evidente superfluità della prosecuzione della lite.
PQM
Il Tribunale,
disattesa ogni avversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione degli oneri di lite.
Così deciso, in Cagliari, il 10 luglio 2014.
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2014.
Il Giudice.
 

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Chi è l'autore
Avv. Pietro Lencioni Mediatore Avv. Pietro Lencioni
Sono iscritto nell'Albo degli Avvocati di Prato dal 1965 ed in quello degli Avvocati Cassazionisti dal 1979. Ho avuto l'incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Prato dal 1989 al 1997.
Sono Mediatore dal 28 aprile 2011.
Come avvocato ho trattato tutte le materie nell'ambito civile, preferendo quelle relative alle succesioni ereditarie, alle comunioni, alle locazioni Non tratto controversie di lavoro e di infortunistica stradale.
Svolgendo ancora la professione di avvoca...
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