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Legittimità costituzionale della mediazione civile: udienza pubblica fissata al 23 ottobre 2012
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Ordinanza n. 268 del 2011
A cura del Mediatore Avv. Cesare Coccoli da Lecce.
Letto 10595 dal 03/05/2012
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Commento:
La Corte Costituzionale ha fissato al 23 ottobre 2012 l’udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011 riguardo al procedimento di mediazione civile. In particolare, l’ordinanza di rimessione sulla quale sarà chiamata a pronunciarsi la Consulta, affronta la questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice), in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione; - dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, (laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza), in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione. Vedi l’ordinanza sul sito della Corte Costituzionale.
Testo integrale:
Reg. ord. n. 268 del 2011 pubbl. su G.U. del 28/12/2011 n. 54
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Lazio del 12/04/2011
Notifica del 03/10/2011
Tra: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 35 C/ Ministero della giustizia ed altri 5
Altre parti: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 7, "Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e Informare", Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione, Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri 8
Oggetto:
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, necessità che l'improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, [comma 1,] primo, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.