La parte che non partecipa personalmente all’incontro di mediazione può delegare il proprio difensore mediante procura speciale sostanziale.

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Torre Annunziata, 08.06.2023, sentenza n. 1698, giudice Estensore Silvia Blasi

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 913 dal 23/03/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo in forza di una polizza.

Il Giudice assegnava termine alle parti per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria.

Si costituiva in giudizio anche un interveniente volontaria.

Il Giudice non rilevava alcuna prova che parte attrice avesse intrapreso la procedura di mediazione ed in merito così statuiva:
  • la parte che intende agire in giudizio ha l'obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se può delegare ad altri tale attività;
  • la delega a comparire dinnanzi al mediatore può essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti, mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero la cd. procura special sostanziale che differisce dalla procura alle liti conferita al difensore;
  • ciò perché la partecipazione alla procedura di mediazione può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso e, pertanto, la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura di mediazione esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti;
  • nel caso di specie, non vi è prova che la parte attrice abbia intrapreso la procedura di mediazione, mentre per l’interveniente è comparso il legale per delega ma senza alcun potere di rappresentanza sostanziale;
  • peraltro, la documentazione depositata dalla parte interveniente tardiva.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibili la domanda di parte attrice e la domanda della parte interveniente. *
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA
 
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2058/2022 R.G., vertente
TRA ... S.R.L. -  ATTRICE
E ... S.P.A. - CONVENUTA
E ... S.R.L. -INTERVENIENTE VOLONTARIA
Oggetto: assicurazione ... all'udienza del 4-4-2023 le parti concludevano come da note di trattazione
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ... s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale ... s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 38.860,00 oltre interessi, a titolo di indennizzo in forza della polizza corpi n. 8001448687, per i danni subiti dall'unità da diporto di marca ... 47, modello 4... denominata “... Rei” a seguito del sinistro del 2-7-2020. Si costituiva in giudizio ... s.p.a., eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza dello ius postulandi in capo al procuratore dell'attrice, la carenza di titolarità del diritto in capo all'attrice e l'infondatezza delle domande attoree. obbligatoria e l'infondatezza della domanda. All'udienza del 19-7-2022 veniva assegnato alle par il termine di quindici giorni per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010. In data ... si costituiva in giudizio, quale interveniente volontaria, ... s.r.l., deducendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato dall'attrice e facendo propria la domanda dell'attrice nei confronti della compagnia convenuta. In data ... l'interveniente depositava verbale negativo di mediazione del 16-12- 2022.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. La domanda di parte attrice e quella di parte interveniente vanno dichiarate improcedibili. Come è noto l'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010 prescrive che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Peraltro, quando, come nel caso di specie, la mediazione non sia stata esperita prima del giudizio, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e, in caso inadempimento, dichiara la domanda improcedibile.
Nel caso di specie, non vi è prova che la parte attrice abbia intrapreso la procedura di mediazione, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Per quel che concerne la posizione dell'interveniente volontaria, va osservato che la Corte di Cassazione ha affermato che gli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. 28/2010, i quali prevedono che la parte sia tenuta a comparire personalmente dinnanzi al mediatore nel corso del primo incontro di mediazione assistita da un difensore, abbiano carattere obbligatorio giacché "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (cfr. Cass. 8473/2019). La parte che intenda agire in giudizio ha pertanto l'obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se, come chiarito dalla citata sentenza, potrà delegare ad altri tale attività, la quale non ha natura di attività strettamente personale. La delega a comparire dinnanzi al mediatore potrà essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti, ma "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto" (cfr. Cass 8473/2019 cit.)
Ne consegue che tale procura, la quale ha valore di procura speciale sostanziale, differisce dalla procura alle liti conferita al difensore, la quale comporta attribuzione di poteri di carattere esclusivamente processuale al difensore. Ciò perché la partecipazione alla procedura di mediazione può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura di mediazione, la quale potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti in quanto essa non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte. Nel caso di specie, alla procedura di mediazione intrapresa da ... s.r.l. ha partecipato, per conto dell'interveniente, “l'Avv. ... per delega dell'Avv. ... quale difensore della parte istante ... s.r.l.”. Non risulta, però, che il legale rappresentante di ... avesse conferito né all'avv. ... né all'avvocato alcun potere di rappresentanza sostanziale.
All'uopo va precisato che la documentazione depositata dalla parte interveniente in uno alle note del 4-4-2023 risulta inutilizzabile, in quanto tardiva, e comunque, non essendo stata depositata in formato .eml o.msg non offre certezza in merito al contenuto della pec del 6- 9-2022 e dei relativi allegati.
Per quanto più sopra evidenziato, poi, la procura alle liti conferita dal l.r. della società all'avv. ... pur comprensiva del potere di transigere e conciliare la controversia, non era idonea a conferirgli il potere sostanziale di rappresentare la parte nella procedura di mediazione. Dunque, a prescindere dagli ulteriori profili evidenziati dalla compagnia convenuta, la domanda della parte interveniente deve essere dichiarata improcedibile. 3.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di ... definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1) Dichiara improcedibili la domanda di parte attrice e la domanda della parte interveniente. 2) ... s.r.l. e ... s.r.l., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e Cpa.

Torre Annunziata, 6-6-2023
 

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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