Testo integrale:
Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
Il Giudice
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 giugno 2015;
- rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:
a . con il ricorso depositato nella fase monitoria, la XX S.R.L. ha domandato condannarsi Tizio al pagamento della somma di euro … a titolo di compenso per servizi di trasposto effettuati in favore dello stesso;
b. il predetto Tizio ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo tra l’altro di aver pagato in contanti il dovuto e di essere pervenuto con la controparte ad un accordo verbale in virtù del quale entrambe le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere vicendevolmente;
c. nel giudizio di opposizione, oltre alla XX S.R.L., risultano essersi costituiti anche i soci
tizio e caio, disconoscendo le ricevute di pagamento prodotte dalla controparte;
– valutati la natura della causa ed il comportamento delle parti, e considerato in particolare quanto segue:
I – la natura specifica del rapporto tra le parti (Tizio risulta essere stato anche dipendente della società opposta nel periodo in questione, con conseguente commistione tra le questioni fatte valere nel presente giudizio e quelle concernenti il rapporto di lavoro dipendente) che indica l’opportunità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa del contrasto, tanto più che l’opponente si è riservato di promuovere autonoma causa di lavoro;
II – la fase processuale (non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti);
III – la complessità dell’eventuale istruttoria (è stata domandata l’ammissione di prove per interrogatorio formale e per testi, nonché di una C.T.U.) ed i relativi costi (specie ove dovesse essere accolta la richiesta di un C.T.U. per la verificazione di scrittura privata);
IV – la richiesta di rinvio per l’eventuale conciliazione effettuata concordemente dalle parti all’udienza del 26 maggio 2015, il che indica la volontà da parte delle stesse di pervenire ad una soluzione condivisa del conflitto;
– ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di una soluzione conciliativa e ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
– rilevato altresì che una soluzione condivisa del conflitto risulterebbe auspicabile alla luce delle eccezioni preliminari svolte in corso di causa, dei limiti probatori concernenti alcuni aspetti della controversia e del rapporto di lavoro subordinato vigente all’epoca dei fatti per cui è causa;
– viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013 n. 98,
P.Q.M.
- letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
– precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi la mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
– precisa altresì che per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –anziché limitarsi al formale primo incontro adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
– fissa nuova udienza per il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 11,15 per verificare l’esito della procedura di mediazione.
Così deciso in Monza.
14.7.2015
Giudice
Davide De Giorgio