La mediazione delegata esperita e concretamente svoltasi presso un Organismo di Mediazione incompetente provoca l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Sandra  Londei

Tribunale di Foggia, sentenza n. 58 del 12.01.2021 – Giudice Estensore Dott.ssa Donatella Cennamo

A cura del Mediatore Avv. Sandra Londei da Roma.
Letto 1359 dal 19/07/2021

Commento:

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.

Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, il Giudice Istruttore invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e le avvertiva che ciò costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo incompetente ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 e 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c.

Infatti, l’attuale art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c. prevede, invece, che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
Per tale ragione, il Tribunale di Foggia ha dapprima sottolineato che la mediazione delegata, così come la mediazione obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda.

Successivamente, l’Autorità Giudiziaria adita ha precisato che:
  • la domanda di mediazione risultava essere stata depositata presso un organismo incompetente ai sensi delle disposizioni sopra citate;
  • la mediazione si era concretamente svolta, tanto è vero che il Condomino vi aveva partecipato, senza peraltro eccepire alcunché circa l’incompetenza territoriale dell’Organismo di Mediazione e formulando una proposta che non veniva accolta dalla controparte;
  • successivamente, nella fase giudiziaria ed, in particolare, alla prima udienza successiva alla chiusura della mediazione, il Condominio rilevava l’incompetenza territoriale dell’Organismo di Mediazione.
Infine, il Tribunale di Foggia non ha ritenuto validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata e, pertanto, ha dichiarato improcedibile la domanda attorea.

In ogni caso, il Giudice non ha ritenuto di sanzionare la parte attrice per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed ha compensato integralmente le spese legali, anche in virtù della condotta del Condominio che nella procedura di mediazione nulla eccepiva, riservandosi in causa tali obiezioni. *

Testo integrale:

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 58 del 12 gennaio 2021
 
Omissis
Deve essere dichiarata, in conformità a quanto sostenuto dal procuratore del condominio convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, cessata la materia del contendere.
Invero, è documentato in atti che con delibera del 7 novembre 2013 l’assemblea condominiale ha provveduto a chiarire la portata della statuizione di cui al punto 4 della delibera del 23 maggio 2013, qui impugnata, specificando che “la medesima ha inteso annullare e porre nel nulla la delibera del 14-07-2011 solo nella parte in cui autorizzava il risarcimento, in forma transattiva, dei danni reclamati dal sig. X, ponendosi perciò in contrasto con la validissima e unanime deliberazione sul medesimo argomento precedentemente assunta dall’assise condominiale in data 28-06-2011, che – com’è noto – respinse la richiesta risarcitoria del sig. X, ritenendola del tutto infondata.
in sostanza, è da ribadirsi che l’assemblea si è pronunciata a favore del definitivo ripristino della decisione presa al punto 4) del verbale del 28-06-2011”.
Va a tal riguardo richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. 8/06/2020 n. 10847; 11/08/2017, n. 20071; 10/02/2010, n. 2999; 28/06/2004, n. 11961) rimanendo affidata soltanto lapronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quello che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”) ad una valutazione di soccombenza virtuale.
La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.
Poiché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c. è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia identico contenuto, e cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. 9.12.1997, n. 12439; 30.12.1992, n. 13740; 19.04.1988, n. 3069): ciò che è avvenuto nel caso in esame.
Ciò posto, ritiene il tribunale che, alla luce di un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, ricorrano i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero, per come emerge nel riportato svolgimento processuale, con ordinanza resa all’udienza del 21 ottobre 2014, l’allora giudice istruttore delegò alle parti la procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
È noto che, per effetto della delega, la mediazione, al pari di quella obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda, avvertimento, peraltro, espressamente contenuto nella precitata ordinanza. In materia di condominio, in particolare, occorre coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, che al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato” (id est nella specie Y). In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.
Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.
Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.
A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersivalidamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.
Tuttavia, la valutazione della condotta del condominio che ha partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell’organismo adito, formulando finanche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, salvo poi a sollevare la questione alla prima udienza successiva, integra senz’altro un giusto motivo - alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Lecce con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell’art. 92 c. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità – per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e non - Procedimento - Sentenza - Pag. 4 - trarre conseguenze in sfavore dell’attore per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.

aa
Chi è l'autore
Avv. Sandra  Londei Mediatore Avv. Sandra Londei
L'avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia

Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell'attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.








Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok