Commento:
Con la presente, nel ringraziare 101 Mediatori per l’opportunità, vorrei argomentare in merito alle pronunce dei Giudici dei Tribunali d’Italia che ormai considerano la mediazione fondamentale al fine di dirimere le controversie che vengono portate alla loro attenzione, quasi ormai in sostituzione dell’art. 185 c.p.c.
Sempre più spesso i Tribunali demandano ai mediatori i tentativi di conciliazione, sia per materie che il D.Lgs. 28/2010 non considera fra le “obbligatorie”, sia per materie ove è prevista la negoziazione assistita, anziché la mediazione.
Sul punto è molto chiara la recentissima Ordinanza del Tribunale di Torino del 23/12/2021, in seguito alla quale mi sto occupando della relativa mediazione, che afferma che, ancora prima di concedere i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., appare utile ed opportuno disporre che le parti diano avvio alla fase di mediazione, di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
La norma citata prevede testualmente quanto segue: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Pertanto, continua l’Ordinanza de qua, in qualunque grado del giudizio e, comunque, fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda.
E’ interessante leggere che il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 può applicarsi a tutte le controversie, non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc.
In senso conforme Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078, nonché la recentissima Sentenza n. 3429/21 del Tribunale di Torino, pubblicata l’08/07/2021 che, citando la sentenza del Tribunale di Milano, sez. IX, 14 ottobre 2015,– Il familiarista.it 2015, 17 dicembre, ed ancora l’Ordinanza del Tribunale di Milano 29 ottobre 2013, si spinge ad affermare che la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili.
L’Ordinanza in esame prosegue asserendo che, in giurisprudenza, è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013, l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” (Tribunale Vasto del 23 giugno 2015, conforme Sentenza n. 3429/21 del Tribunale di Torino, pubblicata l’08/07/2021).
Nel caso che ci occupa, il G.I. afferma che “la mediazione delegata, ex officio iudicis, prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando: § i rapporti personali tra le parti. La fattiva collaborazione del mediatore, potrebbe agevolare una concreta distensione tra le parti; la convenuta è pacificamente creditrice dell’attrice in base ad un procedimento definito, nel corso del quale ed in modo obiettivamente singolare, le difese circa il mutuo oggetto della presente causa, sono state tardivamente introdotte; § la possibilità di valutare concretamente l’esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, anche e soprattutto alla luce che nel giudizio di opposizione, documentato dalla convenuta e definito con sentenza passata in giudicato; § l’evidente esigenza di evitare il rischio di causa; § l’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa; § il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); § l’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, che la prosecuzione della causa rende inevitabili”.
Il G.I., pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissava la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 ovvero dopo i tre mesi previsti per legge, per la durata della mediazione, a cui non si applica la sospensione feriale.
Mediatore Avv. Franca Quagliotti
Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimen...
continua