Commento:
In caso di controversia riguardante il mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell'amministratore, questo dovrà preliminarmente convenire dinanzi ad un organismo di mediazione il condominio, pena la improcedibilità della domanda giudiziale. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Bari in una recente ordinanza nella quale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale ed ha fissato il termine per consentire alle parti di adire l’organismo di mediazione competente.
La mediazione civile è obbligatoria anche nelle liti tra l’ex amministratore e il condominio aventi ad oggetto compensi non pagati.Invia ad un amico |
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Tribunale di Bari, Ordinanza 26.05.2014A cura del Mediatore Dott. Commercialista Laura Mancini da Frosinone.Letto 8152 dal 11/06/2014 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI BARi
SECONDA SEZIONE CIVILE
RGN_____/ 2013
Il giudice onorario,
sciogliendo la riserva che precede,
visto il ricorso per reclamo ex art.177 c.p.c del 13.05.2014;
lette le deduzioni formulate dalle parti nel verbale di udienza del 21.05.2014;
considerato che il presupposto della domanda attorea è costituito comunque dall’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e Condominio di tal guisa da ritenere che la fattispecie in esame ricada nella materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale;
visti e applicati gli artt. 5 – i bis e 6 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 (Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98); P.Q.M. - Revoca l’ordinanza del 07.05.2014;
dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale;
- fissa l’udienza del _____ assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Si comunichi.
Bari, 26.05.2014
Il Giudice Onorario
R. De Luca