La mancata partecipazione e l'assenza di poteri a conciliare: tra improduttività giuridica della mediazione e sanzioni in favore dell'erario.

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Notaio Maria Teresa Battista

Tribunale di Cassino, Ordinanza 8 ottobre 2014.

A cura del Mediatore Notaio Maria Teresa Battista da Verona.
Letto 6587 dal 06/11/2014

Commento:
Aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, anche il Tribunale di Cassino ritiene necessario l’effettivo svolgimento della mediazione tra le parti. Difatti, il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
ORDINANZA
Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;
Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;
Che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;
Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;
Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge;
Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici.
Cassino, 08/10/2014
Il Giudice 
Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi
 

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Chi è l'autore
Notaio Maria Teresa Battista Mediatore Notaio Maria Teresa Battista
Laureata presso l'Università “Federico II” di Napoli con una tesi in diritto delle Comunità Europee, specializzata in Diritto Civile nell'anno 2003 presso la stessa Università, ho superato l'esame di abilitazione per agente di assicurazioni nell' Anno 2003. Notaio in esercizio dal 2004 attualmente presso la sede di Verona, esperta in diritto civile ed in ambito societario, sono convinta sostenitrice della risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Conciliatore professionista con esperienza ...
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