La domanda di mediazione interrompe i termini decadenziali solo se viene proposta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

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Avv. Giorgia  Mannu

: Tribunale di Bologna – Giudice Estensore Dott. Marco Gattuso - sentenza n. 240 del 26.01.2021.

A cura del Mediatore Avv. Giorgia Mannu da Genova.
Letto 5221 dal 27/06/2022

Commento:

Il caso de quo riguarda una vertenza in materia possessoria, nella quale la procedura di mediazione era stata attivata solo nei confronti di alcuni dei comproprietari che, a detta di parte ricorrente, sarebbero stati gli autori materiali dello spoglio, con esclusione degli altri.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • sono litisconsorti necessari tutti i destinatari del provvedimento di tutela ripristinatoria richiesta e non solo gli autori materiali del preteso spoglio;
  • parte ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti che incidono su beni in comproprietà, o compossesso, di tre resistenti;
  • pertanto, sussiste litisconsorzio necessario;
  • la mediazione è stata svolta solo nei confronti di alcuni resistenti;
  • di conseguenza, la domanda di mediazione non può essere considerata interruttiva del termine decadenziale ex art. 1168, primo comma c.c..
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'azione di reintegrazione del possesso e, quindi, rigettato la domanda attorea, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai resistenti e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. *
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Gattuso ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12092/2019 promossa da:
 S.XXXXX D.XXX I.XXXXX  Ricorrente
contro E.XXXX G.XXXXXXXX, E.XG.XXX e F.XXXX G.XXXXX, Resistenti

Motivi della decisione
 
Con ricorso possessorio depositato in data 13 febbraio 2018 il ricorrente promuoveva azione possessoria nei confronti degli odierni resistenti lamentando lo spoglio, subito nel gennaio 2017, del possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo dei resistenti sito in P.XXXXX, località Sant' E.XX, distinto al CT foglio, part. 87 per accedere, anche con mezzi agricoli, al proprio n. confinante fondo part.  e, in particolare, il ricorrente sosteneva che sin dai tempi dell'acquisto della sua proprietà nel 2001, aveva utilizzato lo stradello presente sul fondo dei G.XXXXXXXX per accedere al proprio e che il 27 febbraio 2017 G.XXXXXXXX E.XXXX, distruggendo le opere di pavimentazione, lo aveva reso impercorribile al traffico veicolare.
Tempestivamente costituitisi, i resistenti eccepivano l'intervenuta decadenza e comunque chiedevano la reiezione del ricorso, osservando, in particolare, d'avere concesso al ricorrente il permesso di transitare sul proprio fondo al solo fine di mantenere rapporti di buon vicinato e che nel 2011, a loro insaputa, il medesimo aveva posto in essere opere abusive tese a facilitare il proprio passaggio sullo stradello, sicché il 27 gennaio 2017 avevano provveduto allo smantellamento dei predetti interventi proprio allo scopo di distruggere tali opere, in quanto prive dei relativi permessi amministrativi al fine di evitare di incorrere in sanzioni.
Acquisita una c.t.u. sullo stato dei luoghi, il Tribunale con ordinanza del 21 marzo 2019 ordinava la reintegra nel possesso corrispondente all' esercizio di servitù di passaggio sul fondo dei resistenti. Tale ordinanza veniva poi riformata in sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 29 maggio 2019. Il ricorrente proponeva quindi istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, quarto comma c.p.c., e, costituitisi i resistenti, questi reiteravano le loro eccezioni, chiedendo la reiezione del ricorso e svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti in considerazione del carattere abusivo di pregresse opere realizzate dal ricorrente.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 13 ottobre 2020, richiamato l'art. 183 settimo comma c.p.c., il quale consente l'emissione fuori udienza di ordinanza sui mezzi istruttori, e richiamate le esigenze di prevenzione dei rischi di contagio per cui appariva opportuno limitare le attività di udienza non indispensabili, veniva revocata l'ordinanza di fissazione di udienza, decidendo sui mezzi istruttori, in particolare non ammettendo le prove orali e la c.t.u. richiesta, e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2020 (tenuta con le modalità previste dall' art. 83 settimo comma lett. h), ove la causa veniva trattenuta in decisione e assegnato alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Riguardo al ricorso possessorio è nella specie assorbente l'eccezione di tardività dell'azione possessoria, tempestivamente sollevata dalla difesa dei resistenti sin dal primo atto e già accolta dal Collegio in sede di reclamo, invero, pacifico che il ricorrente abbia depositato l'atto introduttivo del procedimento possessorio soltanto in data 13 febbraio 2018 a fronte di un presunto spoglio perpetrato in data 27 gennaio 2017 e, dunque, oltre l'anno indicato dall' art. 1168, primo comma c.c..
L'eccezione non è superata dall'avere il ricorrente avviato nei confronti del solo resistente E.XXXX G.XXXXXXXX una procedura di mediazione, mediante istanza depositata in data 14 marzo 2017 presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati, atteso che la della mediazione non è stata avviata nei confronti degli altri due resistenti, comproprietari del Fondo preteso servente e, dunque, litisconsorti necessari.
2.1. Come già univocamente chiarito dal Collegio in sede di reclamo (esaminando una questione che non era stata eccepita, né rilevata, nella prima fase), è invero pacifico che sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario ogni qualvolta sia necessaria, come nel caso di specie, la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone (Corte di Cassazione sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010: nel giudizio di reintegra nel possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere alla reintegra; tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, per il fatto an demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio, corsivo aggiunto).
Del tutto infondata, dunque, l'affermazione del ricorrente per cui i comproprietari non sarebbero nella specie litisconsorti necessari in quanto, a suo avviso, non sarebbero stati gli autori materiali dello spoglio, asseritamente realizzato dal solo E.XXXX G.XXXXXXXX, atteso che il sopra menzionato, consolidato, indirizzo della S.C. ha riguardo, ai fini dell'identificazione di una fattispecie di litisconsorzio necessario nella materia de qua, non solo alla condotta materiale dell'autore del preteso spoglio, ma anche a chi sia in effetti destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria richiesta e alla necessità, dunque, di disporre il ripristino nei confronti di più persone. Atteso che nella specie il ricorrente ha richiesto l'adozione di provvedimenti che incidono, pacificamente, su beni in comproprietà, o compossesso, di tutti e tre i resistenti, la sussistenza del litisconsorzio necessario è manifesta.
2.2. Ciò detto, non è ipotizzabile, come pure chiarito dal Collegio in sede di reclamo, che il termine decadenziale di un anno previsto dall' art. 1168, primo comma c.c. sia stato comunque interrotto dalla domanda di mediazione svolta nei confronti di uno solo dei litisconsorti.
Come noto, l'art. 5, comma sesto del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 prevede che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed è pure noto che l'art. 1310, primo comma, c.c., per cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori, comporta, secondo indirizzo consolidato, che l' azione giudiziaria (e dunque anche la domanda di mediazione) determini l'interruzione della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Tuttavia, come condivisibilmente chiarito dal Collegio, in assenza di una specifica disposizione, il carattere eccezionale della norma in materia di prescrizione ne preclude l'applicazione all'istituto della decadenza prevista dall'art. 1168, primo comma c.c. in materia possessoria, dovendosi per questo istituto fare applicazione del principio generale della non estensione degli effetti sfavorevoli degli atti compiuti rispetto ad uno soltanto dei soggetti interessati.
Ai sensi dell' art. 2964, primo comma c.c. quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione e a tale riguardo la S.C. ha chiarito come la non estensione alla decadenza dell' effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell' inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 18/01/2007). Avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti, della decadenza e della prescrizione, a norma dell'art. 12 delle Preleggi, si deve escludere, dunque, l'applicazione, in via di interpretazione estensiva o analogica, di una norma, qual è quella di cui all' art. 1310, primo comma c.c., diretta alla disciplina della prescrizione (similmente, riguardo alla diversa decadenza, di natura sostanziale, di cui all'art. 1669 c.c., cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018, per cui in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall' art. 1310, comma 1 , c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione, corsivo aggiunto; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 16945 del 20/06/2008: in tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell' art. 1310 cod. civ., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull' estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l' atto é inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del Termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato, corsivo aggiunto).
Nella specie, in carenza di una norma apposita si deve assumere, dunque, che la promozione di una domanda (anche mediante proposizione della mediazione) nei confronti di uno solo dei litisconsorzi necessari entro l'anno, non la renda proponibile nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La domanda riconvenzionale svolta dai resistenti, con cui chiedono la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in considerazione del carattere abusivo di pregresse opere realizzate dal ricorrente, è inammissibile. La possibilità di proporre, nell'ambito del procedimento possessorio, in particolare nella fase a cognizione piena, una domanda di risarcimento del danno è limitata alla sussistenza di una stretta connessione con l'affermata lesione del possesso o comunque con fatti lesivi strettamente connessi con la pretesa di tutela possessoria.
Nella specie i resistenti hanno, invece, introdotto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto pretesi danni in conseguenza degli atti illeciti compiuti dal ricorrente (costruzione opera abusiva e realizzazione discarica abusiva) i quali sarebbero stati asseritamente commessi prima dello stesso preteso spoglio e non sono connessi in alcun modo con lo spoglio oggetto di causa. In disparte, dunque, d'ogni ulteriore considerazione, afferente alla proposizione di domanda riconvenzionale rispetto a una domanda dichiarata tardiva, va dunque rilevata, ancor prima, la radicale inammissibilità della pretesa nel presente giudizio (la quale, dunque, sarebbe stata inammissibile pure in ipotesi di tempestività della domanda giudiziale proposta dal ricorrente).
Si deve dichiarare, in conclusione, la decadenza del ricorrente dall'azione di reintegrazione del possesso e per l'effetto la domanda svolta dal ricorrente è da rigettare.
Parimenti inammissibile la domanda riconvenzionale.
Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. non emergendo i presupposti della colpa grave, trattandosi, come si è visto, di opinabile questione in diritto (diversamente risolta dal giudice di prime cure - seppure semplicemente perché la questione non era stata eccepita - da un lato, e dal Collegio e in questa sede, dall' altro lato).
Le spese di lite seguono secondo il principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia (di valore indeterminato, scaglione inferiore), dei parametri vigenti e dell'effettiva trattazione.

P.Q.M.
 
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la decadenza del ricorrente dall' azione di reintegrazione del possesso e per l’effetto
RIGETTA la domanda;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito possessorio che liquida in favore dei resistenti in solido in 6.000, 00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 25 gennaio 2021
Il Giudice Dott. Marco Gattuso

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Chi è l'autore
Avv. Giorgia  Mannu Mediatore Avv. Giorgia Mannu
Sono un avvocato civilista di Genova. Ho sempre creduto nell'efficacia della mediazione per trovare soluzioni soddisfacenti per i clienti anche a problemi complessi. Mi sono avvicinata alla materia seguendo un corso di specializzazione biennale di mediazione famigliare Il Metalogo nel 2011. In seguito, grazie all'esperienza di 101mediatori, ho potuto ampliare le mie conoscenze ed approfondire anche la tecnica negoziale in diversi settori del diritto civile.
Grazie agli strumenti acquisiti ed a...
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