La Corte d’Appello dell’Aquila ribadisce che l’improcedibilità non si può eccepire né rilevare dopo la prima udienza e che l’irritualità della procedura non è equiparabile all’omessa mediazione

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Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

Corte d’appello dell’Aquila sez. I, sentenza del 15.07.2021, n. 1129

A cura del Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello da Sassari.
Letto 2440 dal 10/01/2022

Commento:

In materia di diritti reali, il tribunale di prime cure aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore sul rilievo, d'ufficio, del mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28\10, per non essersi svolta correttamente la procedura di mediazione a causa della ingiustificata assenza della parte istante, in cui rappresentanza era intervenuto solo il difensore.
Il giudice di primo grado aveva, altresì, ritenuto non praticabile la soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura, concedibile - ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28\10, solo nel caso in cui la mediazione sia iniziata e non conclusa o non sia stata affatto esperita, ma non nell'ipotesi all'esame in cui la mediazione sia stata introdotta e definita, seppur irritualmente.
Il decidente aveva inoltre compensato le spese di lite tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio e della novità della questione esaminata.
La sentenza viene appellata e censurata per:
a) erroneità della declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28\10 quanto alla irritualità della svolta procedura di mediazione, attesa la rilevabilità del vizio solo su eccezione di parte o d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza;
b) illegittimità della declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito e sotto diversi profili attinenti: b1) la delegabilità a terzi della presenza della parte istante in mediazione e, ancor di più, all'avvocato nominato procuratore speciale con potere di conciliazione e transazione della controversia, b2) la considerazione dell'avvenuto corretto esperimento della procedura, sul rilievo del denegato consenso espresso alla sua prosecuzione da parte dei chiamati C.; b3) la necessità, anche in ipotesi di nullità del procedimento, di assegnazione di un termine per il rinnovo nel rispetto del disposto dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28\2010.
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglie la censura.
Nel caso di specie la mediazione non aveva avuto luogo per non avere la parte istante coltivato la stessa presentandosi personalmente (o attraverso un procuratore sostanziale) come dal legislatore previsto. La procura rilasciata nel caso di specie era notarile ma non sostanziale.
Secondo la Corte d’Appello, il tribunale aveva erroneamente equiparato l’irritualità della procedura di mediazione all’omesso esperimento della stessa. Inoltre, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, D.Lgs. n. 28\10, avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e ciò non era avvenuto nel caso di specie. Dunque l'eccezione doveva ritenersi preclusa per il decorso del termine decadenziale e non poteva farsi luogo a declaratoria di improcedibilità. °
 
 

Testo integrale:

       REPUBBLICA ITALIANA
   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
   CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
 
La  Corte,  riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli      Consigliere
Avv.  Antonietta Monaco       Consigliere ausiliario  relatore
ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
nella  causa  civile  di  appello  iscritta al n. 2151\2017 R.G.C.A.,
trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2020  e promossa
DA
F.G.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe Iannelli, giusta
procura in calce all'atto di appello
-appellante -
CONTRO
M.A.,  rappresentata  e  difesa dall'avv. Gaetano Andreozzi, in forza
di  mandato  rilasciato  in allegato alla comparsa di costituzione in
appello
Avv.  A.  C.,    in  proprio  e  quale  esercente  la  responsabilita`
genitoriale  sui  figli  E.  e  C., difensore di se stesso ex art. 86
c.p.c.,  nonche`  rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Moscardino, in
forza    di    mandato   rilasciato  in  allegato  alla  comparsa  di
costituzione in appello
-appellati -
F.G. A.
Z. R. M.
Z. A.
-appellati non costituiti -
OGGETTO:  appello  avverso  la  sentenza  del  Tribunale di Vasto, n.
321\2017, depositata in data 25.09.2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"riformare  la  sentenza impugnata e per l'effetto -immediatamente o,
in  subordine,  previa  rinnovazione  del procedimento di mediazione,
entro  il  termine  che  a  tal  fine  la Corte vorra`  assegnare, e/o
previa  acquisizione  della prova testimoniale indicata in premessa e
qui   di  seguito  specificata  -provvedere,  in  accoglimento  della
domanda  proposta  in  primo  grado  dall'attore  F.G.:  -accertare e
dichiarare  che  gli  immobili indicati in premessa fanno parte della
massa  ereditaria  del  sig. F.U., nato a San Leucio del Sannio (BN),
il  ..  e  deceduto  in  Benevento il ..; -accertare e dichiarare che
l'attore  F.G.  e`   proprietario  (insieme  agli altri eredi del sig.
F.U.)    dei    suddetti  immobili;  -conseguentemente,  accertare  e
dichiarare  che  il  contratto di "cessione di diritti reali a titolo
oneroso"   misto  a  "contratto  di  mantenimento"  di  cui  all'atto
pubblico  per  notar M. S. dell'11/04/2013 rep. n. 26023, raccolta n.
7974,  trascritto  in  Chieti in base a nota n. presentazione 117 del
3/5/2013,  reg.gen.  7707, reg.part. 5783, non ha avuto, in concreto,
l'effetto  di  determinare  l'acquisizione,  da  parte  dei convenuti
sig.ri  M.A. e C., dei diritti reali in esso indicati con riferimento
agli  immobili di cui e`  causa; -condannare i convenuti sig.ri M.A. e
C.  a  rilasciare all'attore gli immobili suddetti; -fare ordine alla
competente  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di trascrivere
l'emananda    sentenza   e  di  farne  annotazione  a  margine  della
trascrizione  del  contratto  di  "cessione di diritti reali a titolo
oneroso"    misto  a  "contratto  di  mantenimento"  sopra  indicato;
-condannare  i  convenuti sig.ri M.A. e C. a rimborsare all'attore le
spese  legali  sostenute  per  il doppio grado del presente giudizio,
nonche`      a  pagare  la  somma  di  denaro  che  il  Giudice  vorra`
equitativamente  determinare  a  norma dell'art. 96, u.c., c.p.c.. In
via  istruttoria,  per  il  caso che la Corte la ritenga rilevante ai
fini    del   giudizio,  si  insiste  per  l'ammissione  della  prova
testimoniale  articolata  nella  II memoria depositata in primo grado
dall'attore  F.G.  ai sensi dell'art. 183 c.p.c. il 10/04/2016, i cui
capitoli  qui  di  seguito  si trascrivono, unitamente all'elenco dei
testi ivi indicato. (...)".
Per l'appellata M.A.:
"1)-in    via   preliminare,  dichiarare  inammissibile  il  proposto
appello,  in  applicazione  del  combinato disposto di cui agli artt.
342  e  348  bisc.p.c.; 2) -sempre in via preliminare, nella denegata
ipotesi   di  non  accoglimento  dell'eccezione  di  inammissibilita`
exart.  342  c.p.c.,  dichiarare il presente appello inammissibile in
quanto  privo  di  una  ragionevole  probabilita`  di accoglimento, ai
sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c.; 3)-in
via  principale,  rigettare  la domanda attrice perche`  inammissibile
e/o  improcedibile,  confermando l'impugnata sentenza n. 321/17 Trib.
Vasto;  4)-nel merito: a)-rigettare tutte le richieste e domande come
proposte  nei confronti della odierna comparente perche`  infondate in
fatto  ed in diritto; b)-in ogni caso, in accoglimento della spiegata
eccezione  di  usucapione  (spiegata  nel  giudizio  di primo grado e
formalmente    riproposta    nel  presente  grado  di  giudizio),  in
considerazione  dell'intervenuto  acquisto per usucapione dei beni de
quibus  in  capo  alla  odierna  appellata,  rigettare,  comunque, la
domanda  dell'attore-appellante;  5)-in via istruttoria, nell'ipotesi
di  esame  nel  merito della questione, ammettere tutte le prove (per
testi  e  documentali)  come  indicate ed articolate. Con vittoria di
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellato C. A.:
"1)  In  via  preliminare: per tutte le considerazioni sopra espresse
al  punto  n.  1),  dichiarare  il presente appello inammissibile per
violazione    dei  requisiti  previsti  dall'art.  342  c.p.c.,  come
modificato  dal D.L. n. 83\2012, convertito, con modificazioni, nella
Legge  n.  134\2012.  2)  Sempre  in  via preliminare: nella denegata
ipotesi  di  non  accoglimento  dell'eccezione di inammissibilita`  ex
art.  342  c.p.c.,  dichiarare  il  presente appello inammissibile in
quanto  privo  di  una  ragionevole  probabilita`   di accoglimento ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 348-bis, I comma, c.p.c.. 3) Nel
merito:  A) in via principale per le considerazioni sopra espresse al
punto  n. 2): previa declaratoria della irritualita`  del procedimento
di  mediazione  come  esperito  dall'attore,  rigettare  l'appello  e
confermare,  per  l'effetto,  in  ogni  sua  parte,  la  sentenza  n.
321\2017  emessa  dal  Tribunale di Vasto in data 25.09.2017, oggetto
della    presente    impugnazione;  B)  in  via  subordinata  per  le
considerazioni  sopra  espresse  al punto n. 2): rigettare, comunque,
tutte    le    richieste   e  domande  come  proposte  nei  confronti
dell'odierno  comparente  perche`   infondate  in fatto ed in diritto;
-in  ogni  caso,  in  considerazione  dell'intervenuto  acquisto  per
usucapione  dei beni de quibusin capo alla convenuta-dante causa M.A.
(dalla    stessa    espressamente   eccepito),  rigettare,  comunque,
l'avversa   domanda.  Con  vittoria  delle  spese  e  competenze  del
giudizio,  con  IVA  e  CAP come per legge e con rimborso del 15% per
spese generali ex art. 2, n. 2, D.M. n. 55\2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. F.G., nella dichiarata qualita` di erede di F.U., conveniva in giudizio, in primo grado, M.A. ed A. C. (in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori E. e C.), nonche´ gli ulteriori eredi del de cuius U., F.G. A., Z. R. M. e Z. A..
Deduceva che il padre era proprietario, per acquisto fattone nel 1980 dalla societa` costruttrice San Salvo II° Srl, di un appartamento e di un garage siti nel piu` ampio complesso immobiliare in Comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio .., part. .. subb 35 e 13; che l'immobile, con la relativa pertinenza, era stato adibito a casa di villeggiatura familiare fino al decesso del genitore, nel 1994, allorche´ l'eredita` (tra cui i suddetti beni) era stata accettata con beneficio d'inventario da tutti i chiamati ed egli era stato nominato custode; che, negli anni, oltre ai sopralluoghi succedutisi per le indagini peritali finalizzate alla stima del valore dei cespiti in considerazione dell'azione di divisione giudiziale da lui proposta, nel 1996, nei confronti degli altri eredi, e per la liquidazione dell'eredita` beneficiata (anni 2000\2001), egli aveva, in ogni caso, svolto opere di manutenzione e conservazione dei beni, anche su richiesta dell'amministrazione condominiale, fino a che nel 2013,in occasione di un'ispezione estiva familiare, si era accorto della presenza nell'appartamento di persone estranee; che, dopo la consultazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, aveva accertato che, con atto a rogito notaio S. dell'11.04.2013 (rep. 26023, racc. 7974), tale M.A., qualificatasi proprietaria degli immobili de quibus per usucapione, aveva ceduto i diritti reali sui beni a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento ai nipoti minorenni C. E. e C., quanto alla nuda proprieta`, ed al figlio C. A., quanto ad 1\100 dell'usufrutto, riservando a se´ i residui 99\100.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi far parte della massa ereditaria di F.U. l'appartamento ed il garage, accertarsi e dichiararsi la proprieta` di esso attore (e degli altri eredi di U.) dei beni in questione, con conseguente inefficacia -a fini acquisitivi della suddetta proprieta` -dell'atto pubblico di cessione dei diritti reali tra M.A. e C. A. (anche nella qualita`) e condanna di questi al rilascio degli immobili suddetti.
1.1 Si costituivano i convenuti M.A. e C., i quali, con separati atti, contestavano la domanda, eccependo l'intervenuta usucapione degli immobili in favore di M.A., la quale - nel 1992 -avrebbe ricevuto da F.U. le chiavi dell'immobile a garanzia della restituzione di un prestito per £ 20.000.000, accordandosi le parti -per l'ipotesi di mancata restituzione - che M.A. sarebbe divenuta proprietaria dei beni, secondo scrittura privata di cui, tuttavia, ella non era piu` in possesso.
2. La sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilita` della domanda proposta dall'attore sul rilievo, d'ufficio, del mancato avveramento della condizione di procedibilita` ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28\10, per non essersi svolta correttamente la procedura di mediazione a causa della ingiustificata assenza della parte istante (ovverosia F.G.), in cui rappresentanza era intervenuto solo il difensore.
Il giudice di primo grado ha, altresi`, ritenuto non praticabile la soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura, concedibile -ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28\10, solo nel caso in cui la mediazione sia iniziata e non conclusa o non sia stata affatto esperita, ma non nell'ipotesi all'esame in cui la mediazione e` stata introdotta e definita, seppur irritualmente.
2.1 Il decidente ha, infine, compensato le spese di lite tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio e della novita` della questione esaminata.
3. Avverso la suddetta sentenza interpone gravame F.G., il quale la censura -a fini di riforma -per motivi sostanzialmente cosi` riassumibili:
a) erroneita` della declaratoria di improcedibilita` della domanda attorea per mancato avveramento della condizione di procedibilita` ex art. 5 D.Lgs. n. 28\10 quanto alla irritualita` della svolta procedura di mediazione, attesa la rilevabilita` del vizio solo su eccezione di parte o d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza;
b) illegittimita` della declaratoria di improcedibilita` della domanda attorea, nel merito e sotto diversi profili attinenti: b1) la delegabilita` a terzi della presenza della parte istante in mediazione e, ancor di piu`, all'avvocato nominato procuratore speciale con potere di conciliazione e transazione della controversia, b2) la considerazione dell'avvenuto corretto esperimento della procedura, sul rilievo del denegato consenso espresso alla sua prosecuzione da parte dei chiamati C.; b3) la necessita`, anche in ipotesi di nullita` del procedimento, di assegnazione di un termine per il rinnovo nel rispetto del disposto dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28\2010.
3.1 Articola, viepiu`, motivi attinenti al merito della controversia ed insiste per l'accoglimento della proposta originaria domanda, rilevando: l'inammissibilita` dell'eccezione di usucapione spiegata in primo grado dai convenuti, tardivamente costituitisi e, in ogni caso, la sua infondatezza sia sotto il profilo della raggiunta (e non contestata) prova della proprieta` dei beni in capo al de cuius per acquisto fattone dalla societa` costruttrice con contratto di compravendita del 1980, tale da legittimare -in limine -un possesso utile all'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.; sia con riferimento all'inidoneita`, ai fini dell'acquisto a titolo originario, della rappresentata circostanza di ricezione, da parte di M.A., delle chiavi degli immobili a garanzia di restituzione di un prestito, al piu` integrante ipotesi di trasferimento della detenzione dei cespiti e non del possesso; sia, infine, nel merito, avuto riguardo alla documentazione prodotta da cui trarsi prova di inesistenti consumi per utenza acqua fino al 2013 e del possesso esclusivo dell'attore al mento fino al 2008\2010.
4. Si costituisce in giudizio M.A., la quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilita` dell'impugnazione per la violazione del disposto degli artt. 342 e 348bis c.p.c..
4.1 Nel merito, insiste il rigetto del gravame, riproponendo -quanto allo stretto merito - l'eccezione di usucapione dei beni in contesa e chiedendo l'ammissione delle prove orali articolate con le memorie istruttorie in primo grado; argomenta, infine, quanto alla validita` ed efficacia dell'atto a rogito Notaio S. del 2013 di cessione, da parte sua, di diritti reali sugli immobili de quibus e sul presupposto di esserne proprietaria per intervenuta usucapione.
5. Si costituisce C. A., in proprio e nella qualita` di esercente la responsabilita` genitoriale sui figli C. ed E., anch'egli preliminarmente eccependo l'inammissibilita` dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., attesa la generica indicazione dei motivi d'impugnazione non corredata dalla puntuale individuazione delle modifiche e dei termini di cui all'invocata riforma.
5.1 Conclude, nel merito, per il rigetto del gravame e ripropone l'eccezione di usucapione degli immobili per cui e` causa.
6. All'udienza del 09.12.2020, trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa e` stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
7. Preliminarmente deve essere esaminata, per evidenti ragioni di priorita` logico-giuridica, l'eccezione di rito sollevata dagli appellati secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per violazione del novellato art. 342 c.p.c..
Con riferimento alle prescrizioni di cui alla richiamata norma (avuta presente la interpretazione della norma ormai consolidata, che esclude la necessita della proposizione di un modello alternativo di decisione), deve osservarsi come esse risultino, in specie, rispettate, avendo gli appellanti espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice si` da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse, per cui va disattesa la formulata eccezione.
7.1 Anche l'eccezione di inammissibilita` formulata ex art. 348 bis c.p.c., disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame, risulta "superata" dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
8. Cio` detto, l'appello e` fondato e va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
9. I motivi di impugnazione possono essere congiuntamente trattati, avendo tutti ad oggetto questioni attinenti alla validita`, ritualita` ed efficacia della obbligatoria procedura di mediazione svoltasi inter partes.
9.1 Il primo profilo in cui si articola la censura e` fondato. Esso assume, ai fini della presente decisione, rilievo dirimente ed assorbente di tutti gli ulteriori.
L'appellante si duole della erroneita` della pronuncia e sostiene che al giudice di prime cure fosse preclusa, in sentenza, la dichiarazione di improcedibilita` della domanda attorea, giacche´ a norma dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28\2010, l'improcedibilita` della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: circostanza, questa, non verificatasi in specie poiche´ i convenuti hanno sollevato l'eccezione solo in comparsa conclusionale ed il giudice, solo con la sentenza, ha rilevato ex officio l'improcedibilita`.
Ora, secondo la motivazione resa dal decidente, nel caso di specie non si verterebbe in ipotesi di mancato esperimento del procedimento di mediazione, piuttosto dovendo ricondursi i vizi riscontrati ad una vera e propria irritualita` della procedura, comunque svoltasi, sotto il profilo della rappresentanza della parte istante, non comparsa personalmente.
9.2 La Corte non condivide la ratio decidendi sottesa alla declaratoria di improcedibilita` della domanda dell'attore, odierno appellante e, in particolare, ritiene utile - a fini di compiuta trattazione - una breve digressione, procedendo con richiamo dell'orientamento piu` recente della Corte nomofilattica che, con arresto n. 8473\2019, ha affrontato e risolto la questione giuridica se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinche` il tentativo possa ritenersi compiuto, a pena di improcedibilita` dell'azione proposta, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Dopo aver rammentato la finalita` perseguita con la mediazione da parte del legislatore, il quale ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti perche´ la composizione degli opposti interessi puo` trovare soluzione ed evitare la controversia solo nel dialogo informale di queste con il mediatore, ha tuttavia precisato come "la necessita` della comparizione personale non comporta che si tratti di attivita` non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attivita` delegabile ad altri".
In tal senso, ha ulteriormente chiarito come non sia previsto, ne´ escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore, al quale, pero`, il potere di partecipare alle attivita` della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.
9.3 Cio` detto, in specie, la procura, pur notarile, prodotta in atti dall'appellante e rilasciata al difensore (e cui si fa riferimento nei verbali di mediazione), non appare rispondere a quelle caratteristiche di sostanzialita`, per essere stato ivi nominato e costituito, l'avv. I., "procuratore e difensore nel giudizio civile da instaurarsi dinanzi al Tribunale di Vasto", quindi con conferimento si` di ampi poteri, ma piu` strettamente riconducibili all'ambito processuale e senza alcuno specifico riferimento al procedimento di mediazione.
9.4 La questione, come posta, effettivamente non e` di poco momento, atteso che da tanto consegue una sola affermazione, ovverosia che la mediazione non ha avuto luogo per non avere la parte istante (F.G.) coltivato la stessa presentandosi personalmente (o attraverso un procuratore sostanziale) come dal legislatore previsto, cosi` dovendo necessariamente equipararsi l'ipotesi riconducibile a detta irritualita` a quella di omesso esperimento della mediazione.
Con l'ulteriore corollario che l'improcedibilita` della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, D.Lgs. n. 28\10, avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Cio` non essendo avvenuto, l'eccezione doveva ritenersi preclusa per il decorso del termine decadenziale e non poteva farsi luogo a declaratoria di improcedibilita`.
9.5 La riforma della sentenza sul punto comporta la trattazione della controversia nel merito.
10. A tal riguardo, la domanda spiegata dall'attore in primo grado e` fondata e va accolta.
11. A fini di migliore trattazione, la Corte ritiene a questo punto opportuno farsi luogo a rinnovata (ancorche´ ripetitiva) ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere.
F.G., asserita la propria qualita` di erede del padre U. (deceduto nel 1994) unitamente alla sorella F.G. A. ed ai nipoti (ex sorore premorta) Z. A. e Z. R. M., ha chiesto accertarsi e dichiararsi che gli immobili per cui e` controversia sono ricompresi nella massa ereditaria del de cuius e che egli ne e` proprietario (con gli altri congiunti); che, pertanto, il contratto di cessione di diritti reali sugli immobili de quibus, a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento, stipulato da M.A. e C. A. (in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori) e` inefficace quanto all'acquisizione dei diritti reali in favore di C. A., con conseguente ulteriore richiesta di condanna dei convenuti al rilascio dei beni in contesa.
Ha, a tal proposito, dedotto, e provato, che il padre U. aveva acquistato l'appartamento ed il garage in San Salvo nel 1980 dalla societa` "San Salvo II" Srl che aveva edificato il relativo complesso immobiliare.
Ha, altresi`, dedotto, e provato, la propria qualita` di erede di U., documentando l'accettazione dell'eredita` del padre (comprendente anche gli immobili per cui e` causa), seppur con beneficio d'inventario.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno spiegato eccezione di usucapione dei beni, sostenendo di possederli sin dal 1992 per averli ricevuti, M.A., direttamente da F.U. a garanzia di un prestito accordatogli e per avere concordato le parti che, in caso di omessa restituzione, la stessa M.A. sarebbe divenuta proprietaria degli immobili.
12. Cio` premesso, deve procedersi con la qualificazione giuridica della domanda formulata dall'appellante, gia` attore in primo grado, il quale ha agito al fine di ottenere il rilascio dei beni in contesa, previ accertamento e declaratoria del diritto di proprieta` vantato secondo i titoli dedotti e sul presupposto dell'impossessamento da parte dei convenuti (appellati) in assenza di titolo giuristificativo, ovvero in ragione di un titolo invalido ed inefficace (l'atto di cessione dei diritti reali da parte di M.A. in favore di C. A., in proprio e nella qualita`), siccome fondato sulla unilaterale dichiarazione della cedente di avere acquistato i beni a titolo originario.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni ed in considerazione della volonta` di voler far valere i diritti dominicali sugli immobili in contestazione, il cui accertamento costituisce il presupposto per farsi luogo all'accoglimento della invocata restituzione dei beni, l'azione non puo` che qualificarsi come azione di rivendica, nella quale l'onere da assolversi e` estremamente severo, dovendo l'attore dimostrare non solo l'esistenza del proprio diritto di proprieta`, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.(si veda Cass. n. 8215\2016: "In tema di azione di rivendicazione vige la regola secondo cui incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di proprieta`, dando prova del possesso del bene, anche in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario".
12.1 In specie, l'appellante ha certamente assolto l'onere di cui e` gravato.
Ha, invero, dato prova dell'acquisto degli immobili da parte del suo dante causa (il padre U.) direttamente dal costruttore. Il titolo de quo e` di tipo derivativo traslativo, dovendosi considerare trasmesso all'acquirente lo stesso diritto (reale perfetto) -benche´ in parte qua e frazionato -di cui era gia` titolare il costruttore quale dante causa.
La sola dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in favore del dante causa dell'appellante non soddisfa, infatti, l'onere probatorio da assolversi secondo i rigorosi criteri di cui all'art. 948 c.c..
Ciononostante, giova osservare come il rigore della c.d. probatio diabolica si puo` attenuare in situazioni particolari, quando il convenuto proponga domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione, sebbene il criterio dell'alleviamento trovi applicazione solo qualora venga opposto l'acquisto per usucapione fondato su un possesso che ha avuto inizio, anche attraverso i danti causa del convenuto, in epoca successiva a quella in cui si e` formato il titolo di acquisto del rivendicante (ancora Cass. n. 8215\16).
In questi casi, l'attore in rivendicazione e` gravato della meno onerosa prova di un valido
titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui parte convenuta assume di aver iniziato a possedere uti dominus (Cass. 6824\13).
Ed e` questa e` l'ipotesi verificatasi in specie, posto che gli odierni appellati -gia` convenuti in primo grado -hanno formulato eccezione di usucapione dei beni de quibus, tuttavia allegando il possesso continuato utile all'acquisto a titolo originario a far data dal 1992, ossia in epoca ben successiva all'acquisto del dante causa dell'appellante.
E', pertanto, sotto tale diverso profilo che il titolo di acquisto di F.U., in quanto non contestato, diviene idoneo alla prova del diritto fatto valere dal suo avente causa G., quale erede.
E, ad ogni modo, l'allegazione del possesso continuato a far data dal 1992 esplicherebbe rilievo per avere, a quella data, F.U. gia` maturato l'usucapione dei beni acquistati nel 1980 e tanto ai sensi dell'art. 1159 c.c..
13. Cio` premesso in ordine all'assolto onus probandi di cui e` gravato l'appellante, viene in rilievo proprio l'eccezione di usucapione spiegata dai convenuti in primo grado e non puo` che dichiararsene l'inammissibilita` in quanto tardivamente proposta.
Invero, la suddetta eccezione, in quanto tesa all'allegazione -nel merito -di atti impeditivi delle avverse pretese, rientra tra le eccezioni in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio e soggetta, a pena di decadenza e secondo il disposto di cui all'art. 167 c.p.c. (nella novellata formulazione di cui alla L. n. 80\2005, di conversione del D.L. n. 35\2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 e, pertanto, applicabile al giudizio in corso, introdotto con citazione notificata in data 29.09.2015), alla tempestiva proposizione con la costituzione in giudizio da formalizzarsi nei termini ex art. 166 c.p.c..
Ebbene, M.A. e C. A., in primo grado, sono certamente incorsi nella decadenza di cui alla norma di riferimento, essendosi costituititi, rispettivamente, in data 08.02.2016 ed in data 09.02.2016, per l'udienza fissata per il 09.02.2016 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c..
13.1 La questione posta con la tardiva ed inammissibile eccezione, pertanto, non esplica rilievo alcuno ai fini dell'accertamento del diritto reale vantato dall'appellante e cio` comporta, in via ulteriore, non doversi procedere al vaglio delle richieste istruttorie reiterate in tale sede, atteso che la prova per testi articolata tendeva a dimostrare proprio le circostanze utili ai fini dell'acquisto a titolo originario.
13.2 Ad ogni modo, quella spiegata eccezione e` evidentemente infondata e l'esame delle circostanze di fatto e di diritto poste a suo fondamento e` imposto dal tenore delle formulate domande.
Deducono, invero, gli appellati la traditio degli immobili da parte dello stesso F.U. a far data dal 1992 , ed a garanzia di un prestito concessogli da M.A. per la cui ipotesi di mancata restituzione ella, secondo accordi inter partes, sarebbe divenuta proprietaria dei beni.
13.2.1 Orbene, ai sensi dell'art. 1350, comma 1 c.c., il presunto accordo, avendo ad oggetto il trasferimento della proprieta` immobiliare, necessita della forma scritta "ad substantiam" che, in specie, gli appellati non hanno offerto.
13.2.2 Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'ammissibilita` o meno della prova testimoniale, articolata sul punto in via istruttoria in primo grado e reiterata in tale sede, vi e` che la rappresentata situazione negoziale, nella previsione del trasferimento del diritto reale sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in prestito, non puo` che qualificarsi quale patto commissorio, ovverosia un accordo con il quale il presunto debitore (in specie, F.U.), a garanzia della soddisfazione del proprio debito, mette a disposizione un proprio bene con l'intesa che, verificatosi l'inadempimento, detto bene passera` in proprieta` del (l'altrettanto) presunto creditore (in specie, M.A.): patto nullo ex lege ai sensi dell'art. 1963 c.c. (e, nella sua estensiva interpretazione, ex art. 2744 c.c..
13.3 La nullita`, ovviamente, rileva quanto agli effetti dell'acquisto degli immobili da parte di M.A. che, pertanto, non poteva, sotto tale profilo, divenirne proprietaria.
13.4 Non rileva, invece, quanto alla traditio dei beni, rispetto alla quale, tuttavia, valgono le seguenti osservazioni.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse dar credito alla ricostruzione fattuale degli appellati, la disponibilita` degli immobili asseritamente conseguita da M.A. si fonderebbe sull'esistenza di quel patto (nullo), si` da doversi ritenere la relazione con i beni solo quale detenzione qualificata, difettando in tal senso l'animus possidendi ai fini dell'acquisto per usucapione, cui osta - a maggior ragione - il tenore del presunto patto nella previsione di condizione sospensiva del trasferimento.
E proprio a tal proposito, l'appellata non e` stata in grado di dare dimostrazione di una intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. e cio` sia in considerazione della dichiarata inammissibilita` dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, impeditiva dell'ammissione della articolata prova testi di cui, pur in tale sede, viene reiterata la richiesta, ma soprattutto allorche´ operata la valutazione - e valorizzazione - delle produzioni documentali dell'appellante, da cui risulta il conservato rapporto di quest'ultimo con gli immobili per cui e` causa (si vedano comunicazioni intercorse con l'amministrazione condominiale a fini di manutenzione, ma anche le fatture dell'utenza acqua, assolutamente inconsistenti quanto ai consumi nel periodo - 2013 - nel quale la M.A. asserisce di essere stata gia` in possesso dell'appartamento, o ancora ed in senso dirimente gli stralci delle relazioni peritali nel giudizio di divisione e per le attivita` di inventario dell'eredita` beneficiata che documentano accessi dei tecnici nell'immobile, nel 1996 e nel 2001, dunque nella piena disponibilita` dell'appellante), si` da doversi fortemente dubitare anche del corpus e non solo dell'animus possidendi in capo all'appellata per il periodo ultraventennale utile ad usucapionem, diversamente - peraltro - non trovando spiegazione l'abbandono in cui versavano, nel 2008 e nel 2010, le parti scoperte dell'appartamento per la presenza di guano dei piccioni.
14. A questo punto, deve procedere si con il necessario esame del titolo con cui M.A., nel dichiararsi proprietaria degli immobili per intervenuta usucapione, ha disposto dell'asserito diritto reale in favore di C. A., in proprio e nella qualita`, ovverosia l'atto a rogito Notaio S. del 2013.
14.1 La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che il contratto di compravendita (in specie, contratto di cessione di diritti reali a titolo oneroso misto con contratto di mantenimento), con cui viene trasferito il diritto di proprieta` di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non e` nullo, ancorche` l'acquisto della proprieta` da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario , cio` in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 2485\2007 e, tra le ultime, Cass. n. 7358\2018).
Nondimeno, pur essendo possibile la stipula di un atto di tal genere, l'acquisto cosi`
formalizzato, poiche´ presuppone l'effettivita` dell'usucapione, e` esposto al rischio di invalidita` e di inefficacia ove risulti integrare una disposizione a non domino, giacche´ insussistente la pur dichiarata fattispecie acquisitiva a titolo originario.
14.2 Nel caso di specie, l'appellante (gia` attore in primo grado) ha agito in rivendica del bene, contestando il diritto che M.A. ha affermato ed allegando i titoli a fondamento del proprio diritto.
14.3 Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, fondate sulla valutazione del complessivo compendio istruttorio in atti, la domanda cosi` proposta e` certamente fondata, avendo F.G. dato compiuta ed esaustiva prova del diritto vantato, secondo i dettami di cui all'art. 948 c.c., mentre - di contro - non e` stato dimostrato il compimento dell'usucapione da parte dell'appellata, si` da doversi concludere che l'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013 rep. n. 26023, raccolta n. 7974, e` invalido, siccome fatto a non domino e, pertanto, non esplicante l'effetto di determinare l'acquisizione, da parte dei convenuti M.A. e C., dei diritti reali ivi indicati con riferimento agli immobili per cui e` causa.
14.4 Deve, in tal senso, ordinarsi alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto di cessione di diritti reali a rogito Notaio S. del 11.04.2013.
15. Dall'accoglimento della domanda proposta dall'appellante in primo grado, ad oggettivo contenuto petitorio, discendono altresi` effetti restitutori degli immobili, il cui possesso sine titulo da parte degli appellati deve necessariamente cessare proprio per effetto della declaratoria del diritto reale del proprietario.
16. Infine, non vi e` luogo a provvedere alla invocata condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non avere l'appellante dedotto alcuna circostanza idonea ad integrare gli estremi per l'applicabilita` della norma, neppure nella formulazione di cui al 3^ comma.
17. Il complessivo esito del giudizio ed il sostanziale accoglimento della domanda proposta dall'appellante F.G. impone la regolazione delle spese di lite del primo e del secondo grado che, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste, per entrambi i gradi, a carico degli appellati M.A. e C. A., in solido, e liquidate in favore dell'appellante come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attivita` effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto da F.G. nei confronti di M.A. e di C. A., in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori C. E. e C., nonche´ nei confronti di F.G. A., Z. R. M. e Z. A., avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, n. 321\2017, depositata in data 25.09.2017 ed in totale riforma della stessa:
a) accerta e dichiara che F.G. e` proprietario (unitamente agli altri coeredi di F.U., F.G. A., Z. R. M. e Z. A.) degli immobili siti in comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio .., part. .. subb 35 e 13;
b) dichiara l'inammissibilita` dell'eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata da M.A. e da C. A. con riferimento agli immobili di cui sopra;
c) dichiara l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013, rep. n. 26023, raccolta n. 7974, trascritto in Chieti con nota di presentazione n. 117 del 03.05.2013, reg. gen. 7707, reg. part. 5783, di cessione di diritti reali a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento intercorso tra M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`;
d) ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presentes entenza e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013, rep. n. 26023, raccolta n. 7974, trascritto in Chieti con nota di presentazione n. 117 in data 03.05.2013, reg. gen. 7707, reg. part. 5783;
c) condanna gli appellati M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`, al rilascio degli immobili siti in comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio ., part. .. subb 35 e 13
d) condanna gli appellati M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`, a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in € 815,00 per esborsi ed € 13.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in € 1.210,50 per esborsi ed € 13.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge.
Cosi` deciso nella camera di consiglio del 23.06.2021, tenuta in videoconferenza ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18\20.
 
 
DeJure
 
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello
Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia .
Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo sodd...
continua





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