Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli Consigliere
Avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2151\2017 R.G.C.A.,
trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2020 e promossa
DA
F.G., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannelli, giusta
procura in calce all'atto di appello
-appellante -
CONTRO
M.A., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Andreozzi, in forza
di mandato rilasciato in allegato alla comparsa di costituzione in
appello
Avv. A. C., in proprio e quale esercente la responsabilita`
genitoriale sui figli E. e C., difensore di se stesso ex art. 86
c.p.c., nonche` rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Moscardino, in
forza di mandato rilasciato in allegato alla comparsa di
costituzione in appello
-appellati -
F.G. A.
Z. R. M.
Z. A.
-appellati non costituiti -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, n.
321\2017, depositata in data 25.09.2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"riformare la sentenza impugnata e per l'effetto -immediatamente o,
in subordine, previa rinnovazione del procedimento di mediazione,
entro il termine che a tal fine la Corte vorra` assegnare, e/o
previa acquisizione della prova testimoniale indicata in premessa e
qui di seguito specificata -provvedere, in accoglimento della
domanda proposta in primo grado dall'attore F.G.: -accertare e
dichiarare che gli immobili indicati in premessa fanno parte della
massa ereditaria del sig. F.U., nato a San Leucio del Sannio (BN),
il .. e deceduto in Benevento il ..; -accertare e dichiarare che
l'attore F.G. e` proprietario (insieme agli altri eredi del sig.
F.U.) dei suddetti immobili; -conseguentemente, accertare e
dichiarare che il contratto di "cessione di diritti reali a titolo
oneroso" misto a "contratto di mantenimento" di cui all'atto
pubblico per notar M. S. dell'11/04/2013 rep. n. 26023, raccolta n.
7974, trascritto in Chieti in base a nota n. presentazione 117 del
3/5/2013, reg.gen. 7707, reg.part. 5783, non ha avuto, in concreto,
l'effetto di determinare l'acquisizione, da parte dei convenuti
sig.ri M.A. e C., dei diritti reali in esso indicati con riferimento
agli immobili di cui e` causa; -condannare i convenuti sig.ri M.A. e
C. a rilasciare all'attore gli immobili suddetti; -fare ordine alla
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere
l'emananda sentenza e di farne annotazione a margine della
trascrizione del contratto di "cessione di diritti reali a titolo
oneroso" misto a "contratto di mantenimento" sopra indicato;
-condannare i convenuti sig.ri M.A. e C. a rimborsare all'attore le
spese legali sostenute per il doppio grado del presente giudizio,
nonche` a pagare la somma di denaro che il Giudice vorra`
equitativamente determinare a norma dell'art. 96, u.c., c.p.c.. In
via istruttoria, per il caso che la Corte la ritenga rilevante ai
fini del giudizio, si insiste per l'ammissione della prova
testimoniale articolata nella II memoria depositata in primo grado
dall'attore F.G. ai sensi dell'art. 183 c.p.c. il 10/04/2016, i cui
capitoli qui di seguito si trascrivono, unitamente all'elenco dei
testi ivi indicato. (...)".
Per l'appellata M.A.:
"1)-in via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto
appello, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
342 e 348 bisc.p.c.; 2) -sempre in via preliminare, nella denegata
ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di inammissibilita`
exart. 342 c.p.c., dichiarare il presente appello inammissibile in
quanto privo di una ragionevole probabilita` di accoglimento, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c.; 3)-in
via principale, rigettare la domanda attrice perche` inammissibile
e/o improcedibile, confermando l'impugnata sentenza n. 321/17 Trib.
Vasto; 4)-nel merito: a)-rigettare tutte le richieste e domande come
proposte nei confronti della odierna comparente perche` infondate in
fatto ed in diritto; b)-in ogni caso, in accoglimento della spiegata
eccezione di usucapione (spiegata nel giudizio di primo grado e
formalmente riproposta nel presente grado di giudizio), in
considerazione dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni de
quibus in capo alla odierna appellata, rigettare, comunque, la
domanda dell'attore-appellante; 5)-in via istruttoria, nell'ipotesi
di esame nel merito della questione, ammettere tutte le prove (per
testi e documentali) come indicate ed articolate. Con vittoria di
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellato C. A.:
"1) In via preliminare: per tutte le considerazioni sopra espresse
al punto n. 1), dichiarare il presente appello inammissibile per
violazione dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come
modificato dal D.L. n. 83\2012, convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 134\2012. 2) Sempre in via preliminare: nella denegata
ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di inammissibilita` ex
art. 342 c.p.c., dichiarare il presente appello inammissibile in
quanto privo di una ragionevole probabilita` di accoglimento ai
sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis, I comma, c.p.c.. 3) Nel
merito: A) in via principale per le considerazioni sopra espresse al
punto n. 2): previa declaratoria della irritualita` del procedimento
di mediazione come esperito dall'attore, rigettare l'appello e
confermare, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza n.
321\2017 emessa dal Tribunale di Vasto in data 25.09.2017, oggetto
della presente impugnazione; B) in via subordinata per le
considerazioni sopra espresse al punto n. 2): rigettare, comunque,
tutte le richieste e domande come proposte nei confronti
dell'odierno comparente perche` infondate in fatto ed in diritto;
-in ogni caso, in considerazione dell'intervenuto acquisto per
usucapione dei beni de quibusin capo alla convenuta-dante causa M.A.
(dalla stessa espressamente eccepito), rigettare, comunque,
l'avversa domanda. Con vittoria delle spese e competenze del
giudizio, con IVA e CAP come per legge e con rimborso del 15% per
spese generali ex art. 2, n. 2, D.M. n. 55\2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. F.G., nella dichiarata qualita` di erede di F.U., conveniva in giudizio, in primo grado, M.A. ed A. C. (in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori E. e C.), nonche´ gli ulteriori eredi del de cuius U., F.G. A., Z. R. M. e Z. A..
Deduceva che il padre era proprietario, per acquisto fattone nel 1980 dalla societa` costruttrice San Salvo II° Srl, di un appartamento e di un garage siti nel piu` ampio complesso immobiliare in Comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio .., part. .. subb 35 e 13; che l'immobile, con la relativa pertinenza, era stato adibito a casa di villeggiatura familiare fino al decesso del genitore, nel 1994, allorche´ l'eredita` (tra cui i suddetti beni) era stata accettata con beneficio d'inventario da tutti i chiamati ed egli era stato nominato custode; che, negli anni, oltre ai sopralluoghi succedutisi per le indagini peritali finalizzate alla stima del valore dei cespiti in considerazione dell'azione di divisione giudiziale da lui proposta, nel 1996, nei confronti degli altri eredi, e per la liquidazione dell'eredita` beneficiata (anni 2000\2001), egli aveva, in ogni caso, svolto opere di manutenzione e conservazione dei beni, anche su richiesta dell'amministrazione condominiale, fino a che nel 2013,in occasione di un'ispezione estiva familiare, si era accorto della presenza nell'appartamento di persone estranee; che, dopo la consultazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, aveva accertato che, con atto a rogito notaio S. dell'11.04.2013 (rep. 26023, racc. 7974), tale M.A., qualificatasi proprietaria degli immobili de quibus per usucapione, aveva ceduto i diritti reali sui beni a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento ai nipoti minorenni C. E. e C., quanto alla nuda proprieta`, ed al figlio C. A., quanto ad 1\100 dell'usufrutto, riservando a se´ i residui 99\100.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi far parte della massa ereditaria di F.U. l'appartamento ed il garage, accertarsi e dichiararsi la proprieta` di esso attore (e degli altri eredi di U.) dei beni in questione, con conseguente inefficacia -a fini acquisitivi della suddetta proprieta` -dell'atto pubblico di cessione dei diritti reali tra M.A. e C. A. (anche nella qualita`) e condanna di questi al rilascio degli immobili suddetti.
1.1 Si costituivano i convenuti M.A. e C., i quali, con separati atti, contestavano la domanda, eccependo l'intervenuta usucapione degli immobili in favore di M.A., la quale - nel 1992 -avrebbe ricevuto da F.U. le chiavi dell'immobile a garanzia della restituzione di un prestito per £ 20.000.000, accordandosi le parti -per l'ipotesi di mancata restituzione - che M.A. sarebbe divenuta proprietaria dei beni, secondo scrittura privata di cui, tuttavia, ella non era piu` in possesso.
2. La sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilita` della domanda proposta dall'attore sul rilievo, d'ufficio, del mancato avveramento della condizione di procedibilita` ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28\10, per non essersi svolta correttamente la procedura di mediazione a causa della ingiustificata assenza della parte istante (ovverosia F.G.), in cui rappresentanza era intervenuto solo il difensore.
Il giudice di primo grado ha, altresi`, ritenuto non praticabile la soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura, concedibile -ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28\10, solo nel caso in cui la mediazione sia iniziata e non conclusa o non sia stata affatto esperita, ma non nell'ipotesi all'esame in cui la mediazione e` stata introdotta e definita, seppur irritualmente.
2.1 Il decidente ha, infine, compensato le spese di lite tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio e della novita` della questione esaminata.
3. Avverso la suddetta sentenza interpone gravame F.G., il quale la censura -a fini di riforma -per motivi sostanzialmente cosi` riassumibili:
a) erroneita` della declaratoria di improcedibilita` della domanda attorea per mancato avveramento della condizione di procedibilita` ex art. 5 D.Lgs. n. 28\10 quanto alla irritualita` della svolta procedura di mediazione, attesa la rilevabilita` del vizio solo su eccezione di parte o d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza;
b) illegittimita` della declaratoria di improcedibilita` della domanda attorea, nel merito e sotto diversi profili attinenti: b1) la delegabilita` a terzi della presenza della parte istante in mediazione e, ancor di piu`, all'avvocato nominato procuratore speciale con potere di conciliazione e transazione della controversia, b2) la considerazione dell'avvenuto corretto esperimento della procedura, sul rilievo del denegato consenso espresso alla sua prosecuzione da parte dei chiamati C.; b3) la necessita`, anche in ipotesi di nullita` del procedimento, di assegnazione di un termine per il rinnovo nel rispetto del disposto dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28\2010.
3.1 Articola, viepiu`, motivi attinenti al merito della controversia ed insiste per l'accoglimento della proposta originaria domanda, rilevando: l'inammissibilita` dell'eccezione di usucapione spiegata in primo grado dai convenuti, tardivamente costituitisi e, in ogni caso, la sua infondatezza sia sotto il profilo della raggiunta (e non contestata) prova della proprieta` dei beni in capo al de cuius per acquisto fattone dalla societa` costruttrice con contratto di compravendita del 1980, tale da legittimare -in limine -un possesso utile all'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.; sia con riferimento all'inidoneita`, ai fini dell'acquisto a titolo originario, della rappresentata circostanza di ricezione, da parte di M.A., delle chiavi degli immobili a garanzia di restituzione di un prestito, al piu` integrante ipotesi di trasferimento della detenzione dei cespiti e non del possesso; sia, infine, nel merito, avuto riguardo alla documentazione prodotta da cui trarsi prova di inesistenti consumi per utenza acqua fino al 2013 e del possesso esclusivo dell'attore al mento fino al 2008\2010.
4. Si costituisce in giudizio M.A., la quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilita` dell'impugnazione per la violazione del disposto degli artt. 342 e 348bis c.p.c..
4.1 Nel merito, insiste il rigetto del gravame, riproponendo -quanto allo stretto merito - l'eccezione di usucapione dei beni in contesa e chiedendo l'ammissione delle prove orali articolate con le memorie istruttorie in primo grado; argomenta, infine, quanto alla validita` ed efficacia dell'atto a rogito Notaio S. del 2013 di cessione, da parte sua, di diritti reali sugli immobili de quibus e sul presupposto di esserne proprietaria per intervenuta usucapione.
5. Si costituisce C. A., in proprio e nella qualita` di esercente la responsabilita` genitoriale sui figli C. ed E., anch'egli preliminarmente eccependo l'inammissibilita` dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., attesa la generica indicazione dei motivi d'impugnazione non corredata dalla puntuale individuazione delle modifiche e dei termini di cui all'invocata riforma.
5.1 Conclude, nel merito, per il rigetto del gravame e ripropone l'eccezione di usucapione degli immobili per cui e` causa.
6. All'udienza del 09.12.2020, trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa e` stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
7. Preliminarmente deve essere esaminata, per evidenti ragioni di priorita` logico-giuridica, l'eccezione di rito sollevata dagli appellati secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per violazione del novellato art. 342 c.p.c..
Con riferimento alle prescrizioni di cui alla richiamata norma (avuta presente la interpretazione della norma ormai consolidata, che esclude la necessita della proposizione di un modello alternativo di decisione), deve osservarsi come esse risultino, in specie, rispettate, avendo gli appellanti espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice si` da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse, per cui va disattesa la formulata eccezione.
7.1 Anche l'eccezione di inammissibilita` formulata ex art. 348 bis c.p.c., disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame, risulta "superata" dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
8. Cio` detto, l'appello e` fondato e va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
9. I motivi di impugnazione possono essere congiuntamente trattati, avendo tutti ad oggetto questioni attinenti alla validita`, ritualita` ed efficacia della obbligatoria procedura di mediazione svoltasi inter partes.
9.1 Il primo profilo in cui si articola la censura e` fondato. Esso assume, ai fini della presente decisione, rilievo dirimente ed assorbente di tutti gli ulteriori.
L'appellante si duole della erroneita` della pronuncia e sostiene che al giudice di prime cure fosse preclusa, in sentenza, la dichiarazione di improcedibilita` della domanda attorea, giacche´ a norma dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28\2010, l'improcedibilita` della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: circostanza, questa, non verificatasi in specie poiche´ i convenuti hanno sollevato l'eccezione solo in comparsa conclusionale ed il giudice, solo con la sentenza, ha rilevato ex officio l'improcedibilita`.
Ora, secondo la motivazione resa dal decidente, nel caso di specie non si verterebbe in ipotesi di mancato esperimento del procedimento di mediazione, piuttosto dovendo ricondursi i vizi riscontrati ad una vera e propria irritualita` della procedura, comunque svoltasi, sotto il profilo della rappresentanza della parte istante, non comparsa personalmente.
9.2 La Corte non condivide la ratio decidendi sottesa alla declaratoria di improcedibilita` della domanda dell'attore, odierno appellante e, in particolare, ritiene utile - a fini di compiuta trattazione - una breve digressione, procedendo con richiamo dell'orientamento piu` recente della Corte nomofilattica che, con arresto n. 8473\2019, ha affrontato e risolto la questione giuridica se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinche` il tentativo possa ritenersi compiuto, a pena di improcedibilita` dell'azione proposta, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Dopo aver rammentato la finalita` perseguita con la mediazione da parte del legislatore, il quale ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti perche´ la composizione degli opposti interessi puo` trovare soluzione ed evitare la controversia solo nel dialogo informale di queste con il mediatore, ha tuttavia precisato come "la necessita` della comparizione personale non comporta che si tratti di attivita` non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attivita` delegabile ad altri".
In tal senso, ha ulteriormente chiarito come non sia previsto, ne´ escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore, al quale, pero`, il potere di partecipare alle attivita` della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.
9.3 Cio` detto, in specie, la procura, pur notarile, prodotta in atti dall'appellante e rilasciata al difensore (e cui si fa riferimento nei verbali di mediazione), non appare rispondere a quelle caratteristiche di sostanzialita`, per essere stato ivi nominato e costituito, l'avv. I., "procuratore e difensore nel giudizio civile da instaurarsi dinanzi al Tribunale di Vasto", quindi con conferimento si` di ampi poteri, ma piu` strettamente riconducibili all'ambito processuale e senza alcuno specifico riferimento al procedimento di mediazione.
9.4 La questione, come posta, effettivamente non e` di poco momento, atteso che da tanto consegue una sola affermazione, ovverosia che la mediazione non ha avuto luogo per non avere la parte istante (F.G.) coltivato la stessa presentandosi personalmente (o attraverso un procuratore sostanziale) come dal legislatore previsto, cosi` dovendo necessariamente equipararsi l'ipotesi riconducibile a detta irritualita` a quella di omesso esperimento della mediazione.
Con l'ulteriore corollario che l'improcedibilita` della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, D.Lgs. n. 28\10, avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Cio` non essendo avvenuto, l'eccezione doveva ritenersi preclusa per il decorso del termine decadenziale e non poteva farsi luogo a declaratoria di improcedibilita`.
9.5 La riforma della sentenza sul punto comporta la trattazione della controversia nel merito.
10. A tal riguardo, la domanda spiegata dall'attore in primo grado e` fondata e va accolta.
11. A fini di migliore trattazione, la Corte ritiene a questo punto opportuno farsi luogo a rinnovata (ancorche´ ripetitiva) ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere.
F.G., asserita la propria qualita` di erede del padre U. (deceduto nel 1994) unitamente alla sorella F.G. A. ed ai nipoti (ex sorore premorta) Z. A. e Z. R. M., ha chiesto accertarsi e dichiararsi che gli immobili per cui e` controversia sono ricompresi nella massa ereditaria del de cuius e che egli ne e` proprietario (con gli altri congiunti); che, pertanto, il contratto di cessione di diritti reali sugli immobili de quibus, a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento, stipulato da M.A. e C. A. (in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori) e` inefficace quanto all'acquisizione dei diritti reali in favore di C. A., con conseguente ulteriore richiesta di condanna dei convenuti al rilascio dei beni in contesa.
Ha, a tal proposito, dedotto, e provato, che il padre U. aveva acquistato l'appartamento ed il garage in San Salvo nel 1980 dalla societa` "San Salvo II" Srl che aveva edificato il relativo complesso immobiliare.
Ha, altresi`, dedotto, e provato, la propria qualita` di erede di U., documentando l'accettazione dell'eredita` del padre (comprendente anche gli immobili per cui e` causa), seppur con beneficio d'inventario.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno spiegato eccezione di usucapione dei beni, sostenendo di possederli sin dal 1992 per averli ricevuti, M.A., direttamente da F.U. a garanzia di un prestito accordatogli e per avere concordato le parti che, in caso di omessa restituzione, la stessa M.A. sarebbe divenuta proprietaria degli immobili.
12. Cio` premesso, deve procedersi con la qualificazione giuridica della domanda formulata dall'appellante, gia` attore in primo grado, il quale ha agito al fine di ottenere il rilascio dei beni in contesa, previ accertamento e declaratoria del diritto di proprieta` vantato secondo i titoli dedotti e sul presupposto dell'impossessamento da parte dei convenuti (appellati) in assenza di titolo giuristificativo, ovvero in ragione di un titolo invalido ed inefficace (l'atto di cessione dei diritti reali da parte di M.A. in favore di C. A., in proprio e nella qualita`), siccome fondato sulla unilaterale dichiarazione della cedente di avere acquistato i beni a titolo originario.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni ed in considerazione della volonta` di voler far valere i diritti dominicali sugli immobili in contestazione, il cui accertamento costituisce il presupposto per farsi luogo all'accoglimento della invocata restituzione dei beni, l'azione non puo` che qualificarsi come azione di rivendica, nella quale l'onere da assolversi e` estremamente severo, dovendo l'attore dimostrare non solo l'esistenza del proprio diritto di proprieta`, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.(si veda Cass. n. 8215\2016: "In tema di azione di rivendicazione vige la regola secondo cui incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di proprieta`, dando prova del possesso del bene, anche in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario".
12.1 In specie, l'appellante ha certamente assolto l'onere di cui e` gravato.
Ha, invero, dato prova dell'acquisto degli immobili da parte del suo dante causa (il padre U.) direttamente dal costruttore. Il titolo de quo e` di tipo derivativo traslativo, dovendosi considerare trasmesso all'acquirente lo stesso diritto (reale perfetto) -benche´ in parte qua e frazionato -di cui era gia` titolare il costruttore quale dante causa.
La sola dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in favore del dante causa dell'appellante non soddisfa, infatti, l'onere probatorio da assolversi secondo i rigorosi criteri di cui all'art. 948 c.c..
Ciononostante, giova osservare come il rigore della c.d. probatio diabolica si puo` attenuare in situazioni particolari, quando il convenuto proponga domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione, sebbene il criterio dell'alleviamento trovi applicazione solo qualora venga opposto l'acquisto per usucapione fondato su un possesso che ha avuto inizio, anche attraverso i danti causa del convenuto, in epoca successiva a quella in cui si e` formato il titolo di acquisto del rivendicante (ancora Cass. n. 8215\16).
In questi casi, l'attore in rivendicazione e` gravato della meno onerosa prova di un valido
titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui parte convenuta assume di aver iniziato a possedere uti dominus (Cass. 6824\13).
Ed e` questa e` l'ipotesi verificatasi in specie, posto che gli odierni appellati -gia` convenuti in primo grado -hanno formulato eccezione di usucapione dei beni de quibus, tuttavia allegando il possesso continuato utile all'acquisto a titolo originario a far data dal 1992, ossia in epoca ben successiva all'acquisto del dante causa dell'appellante.
E', pertanto, sotto tale diverso profilo che il titolo di acquisto di F.U., in quanto non contestato, diviene idoneo alla prova del diritto fatto valere dal suo avente causa G., quale erede.
E, ad ogni modo, l'allegazione del possesso continuato a far data dal 1992 esplicherebbe rilievo per avere, a quella data, F.U. gia` maturato l'usucapione dei beni acquistati nel 1980 e tanto ai sensi dell'art. 1159 c.c..
13. Cio` premesso in ordine all'assolto onus probandi di cui e` gravato l'appellante, viene in rilievo proprio l'eccezione di usucapione spiegata dai convenuti in primo grado e non puo` che dichiararsene l'inammissibilita` in quanto tardivamente proposta.
Invero, la suddetta eccezione, in quanto tesa all'allegazione -nel merito -di atti impeditivi delle avverse pretese, rientra tra le eccezioni in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio e soggetta, a pena di decadenza e secondo il disposto di cui all'art. 167 c.p.c. (nella novellata formulazione di cui alla L. n. 80\2005, di conversione del D.L. n. 35\2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 e, pertanto, applicabile al giudizio in corso, introdotto con citazione notificata in data 29.09.2015), alla tempestiva proposizione con la costituzione in giudizio da formalizzarsi nei termini ex art. 166 c.p.c..
Ebbene, M.A. e C. A., in primo grado, sono certamente incorsi nella decadenza di cui alla norma di riferimento, essendosi costituititi, rispettivamente, in data 08.02.2016 ed in data 09.02.2016, per l'udienza fissata per il 09.02.2016 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c..
13.1 La questione posta con la tardiva ed inammissibile eccezione, pertanto, non esplica rilievo alcuno ai fini dell'accertamento del diritto reale vantato dall'appellante e cio` comporta, in via ulteriore, non doversi procedere al vaglio delle richieste istruttorie reiterate in tale sede, atteso che la prova per testi articolata tendeva a dimostrare proprio le circostanze utili ai fini dell'acquisto a titolo originario.
13.2 Ad ogni modo, quella spiegata eccezione e` evidentemente infondata e l'esame delle circostanze di fatto e di diritto poste a suo fondamento e` imposto dal tenore delle formulate domande.
Deducono, invero, gli appellati la traditio degli immobili da parte dello stesso F.U. a far data dal 1992 , ed a garanzia di un prestito concessogli da M.A. per la cui ipotesi di mancata restituzione ella, secondo accordi inter partes, sarebbe divenuta proprietaria dei beni.
13.2.1 Orbene, ai sensi dell'art. 1350, comma 1 c.c., il presunto accordo, avendo ad oggetto il trasferimento della proprieta` immobiliare, necessita della forma scritta "ad substantiam" che, in specie, gli appellati non hanno offerto.
13.2.2 Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'ammissibilita` o meno della prova testimoniale, articolata sul punto in via istruttoria in primo grado e reiterata in tale sede, vi e` che la rappresentata situazione negoziale, nella previsione del trasferimento del diritto reale sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in prestito, non puo` che qualificarsi quale patto commissorio, ovverosia un accordo con il quale il presunto debitore (in specie, F.U.), a garanzia della soddisfazione del proprio debito, mette a disposizione un proprio bene con l'intesa che, verificatosi l'inadempimento, detto bene passera` in proprieta` del (l'altrettanto) presunto creditore (in specie, M.A.): patto nullo ex lege ai sensi dell'art. 1963 c.c. (e, nella sua estensiva interpretazione, ex art. 2744 c.c..
13.3 La nullita`, ovviamente, rileva quanto agli effetti dell'acquisto degli immobili da parte di M.A. che, pertanto, non poteva, sotto tale profilo, divenirne proprietaria.
13.4 Non rileva, invece, quanto alla traditio dei beni, rispetto alla quale, tuttavia, valgono le seguenti osservazioni.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse dar credito alla ricostruzione fattuale degli appellati, la disponibilita` degli immobili asseritamente conseguita da M.A. si fonderebbe sull'esistenza di quel patto (nullo), si` da doversi ritenere la relazione con i beni solo quale detenzione qualificata, difettando in tal senso l'animus possidendi ai fini dell'acquisto per usucapione, cui osta - a maggior ragione - il tenore del presunto patto nella previsione di condizione sospensiva del trasferimento.
E proprio a tal proposito, l'appellata non e` stata in grado di dare dimostrazione di una intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. e cio` sia in considerazione della dichiarata inammissibilita` dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, impeditiva dell'ammissione della articolata prova testi di cui, pur in tale sede, viene reiterata la richiesta, ma soprattutto allorche´ operata la valutazione - e valorizzazione - delle produzioni documentali dell'appellante, da cui risulta il conservato rapporto di quest'ultimo con gli immobili per cui e` causa (si vedano comunicazioni intercorse con l'amministrazione condominiale a fini di manutenzione, ma anche le fatture dell'utenza acqua, assolutamente inconsistenti quanto ai consumi nel periodo - 2013 - nel quale la M.A. asserisce di essere stata gia` in possesso dell'appartamento, o ancora ed in senso dirimente gli stralci delle relazioni peritali nel giudizio di divisione e per le attivita` di inventario dell'eredita` beneficiata che documentano accessi dei tecnici nell'immobile, nel 1996 e nel 2001, dunque nella piena disponibilita` dell'appellante), si` da doversi fortemente dubitare anche del corpus e non solo dell'animus possidendi in capo all'appellata per il periodo ultraventennale utile ad usucapionem, diversamente - peraltro - non trovando spiegazione l'abbandono in cui versavano, nel 2008 e nel 2010, le parti scoperte dell'appartamento per la presenza di guano dei piccioni.
14. A questo punto, deve procedere si con il necessario esame del titolo con cui M.A., nel dichiararsi proprietaria degli immobili per intervenuta usucapione, ha disposto dell'asserito diritto reale in favore di C. A., in proprio e nella qualita`, ovverosia l'atto a rogito Notaio S. del 2013.
14.1 La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che il contratto di compravendita (in specie, contratto di cessione di diritti reali a titolo oneroso misto con contratto di mantenimento), con cui viene trasferito il diritto di proprieta` di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non e` nullo, ancorche` l'acquisto della proprieta` da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario , cio` in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 2485\2007 e, tra le ultime, Cass. n. 7358\2018).
Nondimeno, pur essendo possibile la stipula di un atto di tal genere, l'acquisto cosi`
formalizzato, poiche´ presuppone l'effettivita` dell'usucapione, e` esposto al rischio di invalidita` e di inefficacia ove risulti integrare una disposizione a non domino, giacche´ insussistente la pur dichiarata fattispecie acquisitiva a titolo originario.
14.2 Nel caso di specie, l'appellante (gia` attore in primo grado) ha agito in rivendica del bene, contestando il diritto che M.A. ha affermato ed allegando i titoli a fondamento del proprio diritto.
14.3 Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, fondate sulla valutazione del complessivo compendio istruttorio in atti, la domanda cosi` proposta e` certamente fondata, avendo F.G. dato compiuta ed esaustiva prova del diritto vantato, secondo i dettami di cui all'art. 948 c.c., mentre - di contro - non e` stato dimostrato il compimento dell'usucapione da parte dell'appellata, si` da doversi concludere che l'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013 rep. n. 26023, raccolta n. 7974, e` invalido, siccome fatto a non domino e, pertanto, non esplicante l'effetto di determinare l'acquisizione, da parte dei convenuti M.A. e C., dei diritti reali ivi indicati con riferimento agli immobili per cui e` causa.
14.4 Deve, in tal senso, ordinarsi alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto di cessione di diritti reali a rogito Notaio S. del 11.04.2013.
15. Dall'accoglimento della domanda proposta dall'appellante in primo grado, ad oggettivo contenuto petitorio, discendono altresi` effetti restitutori degli immobili, il cui possesso sine titulo da parte degli appellati deve necessariamente cessare proprio per effetto della declaratoria del diritto reale del proprietario.
16. Infine, non vi e` luogo a provvedere alla invocata condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non avere l'appellante dedotto alcuna circostanza idonea ad integrare gli estremi per l'applicabilita` della norma, neppure nella formulazione di cui al 3^ comma.
17. Il complessivo esito del giudizio ed il sostanziale accoglimento della domanda proposta dall'appellante F.G. impone la regolazione delle spese di lite del primo e del secondo grado che, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste, per entrambi i gradi, a carico degli appellati M.A. e C. A., in solido, e liquidate in favore dell'appellante come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attivita` effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto da F.G. nei confronti di M.A. e di C. A., in proprio e quale esercente la responsabilita` genitoriale sui figli minori C. E. e C., nonche´ nei confronti di F.G. A., Z. R. M. e Z. A., avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, n. 321\2017, depositata in data 25.09.2017 ed in totale riforma della stessa:
a) accerta e dichiara che F.G. e` proprietario (unitamente agli altri coeredi di F.U., F.G. A., Z. R. M. e Z. A.) degli immobili siti in comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio .., part. .. subb 35 e 13;
b) dichiara l'inammissibilita` dell'eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata da M.A. e da C. A. con riferimento agli immobili di cui sopra;
c) dichiara l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013, rep. n. 26023, raccolta n. 7974, trascritto in Chieti con nota di presentazione n. 117 del 03.05.2013, reg. gen. 7707, reg. part. 5783, di cessione di diritti reali a titolo oneroso misto a contratto di mantenimento intercorso tra M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`;
d) ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presentes entenza e la sua annotazione a margine della trascrizione dell'atto a rogito Notaio S. dell'11.04.2013, rep. n. 26023, raccolta n. 7974, trascritto in Chieti con nota di presentazione n. 117 in data 03.05.2013, reg. gen. 7707, reg. part. 5783;
c) condanna gli appellati M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`, al rilascio degli immobili siti in comune di San Salvo, alla Via P. e distinti in Catasto al foglio ., part. .. subb 35 e 13
d) condanna gli appellati M.A. e C. A., in proprio e nella qualita`, a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado, in € 815,00 per esborsi ed € 13.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in € 1.210,50 per esborsi ed € 13.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CAP come per legge.
Cosi` deciso nella camera di consiglio del 23.06.2021, tenuta in videoconferenza ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18\20.
DeJure