Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di diritti reali, nella quale la parte resistente ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità della domanda di parte ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- era stato assegnato il termine di 15 giorni per consentire al ricorrente di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, poiché la controversia aveva ad oggetto diritti reali ed era quindi soggetta alla mediazione obbligatoria;
- la Corte d’Appello di Napoli precisava che nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria, le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, ma se la negoziazione fallisce le parti devono esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di poter procedere con l’azione giudiziale; diversamente, non può considerarsi avverta la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010;
- anche il Tribunale di Roma ha confermato l’autonomia del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita (sentenza n. 932 del 20.03.2023);
- non essendo stato dimostrato l’avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile. *