L'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in un luogo diverso da quello del giudice competente non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale

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Avv. Antonio  Nenzioni

Tribunale di Vasto, sentenza 11.12.2024 giudice Fabrizio Pasquale

A cura del Mediatore Avv. Antonio Nenzioni da Bologna.
Letto 376 dal 09/02/2025

Commento:

In una controversia in materia di responsabilità professionale, il cliente X conveniva il geometra Y per sentirlo condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’erronea esecuzione di un mandato professionale avente ad oggetto il frazionamento catastale di un fabbricato del committente (frazionamento errato che a giudizio dell’attore aveva comportato la soccombenza in altro giudizio). Parte convenuta alla prima udienza eccepiva tempestivamente che il procedimento di mediazione non fosse stato correttamente attivato dalla parte a ciò onerata, in quanto la stessa aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo che non ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Giudice fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni sulla sola questione preliminare della improcedibilità della domanda.
Nell’articolata sentenza, il Giudice dà atto che l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 opera un rinvio alle regole del codice di procedura civile (artt. 18 – 30 bis c.p.c) il che conferma la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra il luogo dell'organismo di mediazione ed il luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa. Il giudice richiama anche la Circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia. Il meccanismo della legge presuppone, dunque, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza, che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e, solo dopo, sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliava, così da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (Cass., 02.09.2015, n. 17480). Le parti possono tuttavia derogare alla regola sulla competenza territoriale dell’organismo di mediazione se si accordano in tal senso. L’accordo può intervenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di mediazione e può assumere la forma scritta o essere concluso per facta concludentia.
L'art. 4 D.Lgs. 28/2010, rileva il Giudice, omette di disciplinare quali sono le conseguenze in caso di violazione di tale disposizione, dando atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in merito.
Il criterio della competenza territoriale dell'organismo introdotto dall’art. 4 D.Lgs. n. 28/2010 esige una sorta di "giurisdizionalizzazione della mediazione" e conferma la validità del principio costituzionale dell’art. 25 per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. L’obiettivo della norma è consentire al convenuto di partecipare alla mediazione senza oneri eccessivi, in linea con la finalità deflattiva dell’istituto. La qualificazione del vizio che affligge la procedura di mediazione instaurata dinanzi ad un organismo incompetente (inefficace o inesistente) si traduce sempre e comunque nell'inidoneità della stessa a soddisfare la condizione di procedibilità.
La domanda di mediazione nel caso di specie è stata presentata presso l’organismo di mediazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti-Pescara che non ha né la propria sede principale, né sedi secondarie presso alcuno dei comuni nel circondario del Tribunale di Vasto né risulta essere stato raggiunto alcun accordo tra le parti per derogare alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione prescelto.
Il giudice non ritiene di poter forzare il testo dell’art. 5 comma 5 e assegnare un nuovo termine per la rinnovazione del procedimento di mediazione, pertanto la domanda viene dichiarata improcedibile.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Antonio  Nenzioni Mediatore Avv. Antonio Nenzioni
laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 2002, con il punteggio di 110 e lode, sono autore di manuali, editi dalla Franco Angeli Editore, volti all’analisi ed alla gestione dei conflitti interpersonali, e di articoli scientifici in tema di privacy / Reg. Ue 2016/679 pubblicati sulle riviste giuridiche Diritto e Giustizia (Giuffrè Editore), Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer Italia), Persona e Danno.
Rivesto l’incarico di docen...
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